Ponte Morandi, slitta al 20 giugno la domanda per l’agevolazione delle zfu

Il MISE proroga di un mese il termine per la presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione per i soggetti delle ZFU di Genova

Monica Greco 23/05/19
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Prorogata al 20 giugno 2019 la scadenza per la presentazione delle domande per l’accesso ai benefici fiscali e contributivi a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi della zona franca urbana (ZFU) di Genova, istituita in seguito al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, noto come “ponte Morandi”, avvenuto nel Comune di Genova il 14 agosto 2018.

Imprenditori, professionisti e aziende avranno un maggior lasso di tempo per adempiere agli obblighi tributari e contributivi, una posticipazione frutto delle tante “lamentele” sollevata da chi, dopo il tragico evento, si è trovato a dover affrontare difficoltà enormi e problematiche sotto tutti i profili, ivi comprese quelle burocratiche e finanziarie.

La proroga del termine per la presentazione delle istanze per accedere ai benefici riservati ai soggetti delle ZFU di Genova, ai sensi dell’art.8 del DL n.109/2018, è stata disposta direttamente dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) il 20 maggio con la circolare direttoriale n.202506. I soggetti beneficiari delle disposizioni previste dal Decreto Emergenze potranno presentare la domanda per accedere ai benefici con un mese di tempo in più.

Ponte Morandi, la proroga al 20 giugno per l’istanza

Il documento emesso dal MISE contiene la proroga del termine per la presentazione telematica delle domande per l’accesso ai benefici e, dunque, le istanze di agevolazione relative alle agevolazioni fiscali e contributive riservati ai soggetti operanti nella ZFU di Genova potranno essere inviate al Ministero fino alle ore 12:00 del 20 giugno 2019.

Il termine era stato precedentemente fissato alle ore 12.00 del 21 maggio 2019 dalla precedente Circolare n. 73726 del 7 marzo 2019, con cui il Ministero dello sviluppo economico aveva stabilito tutte  le modalità e i termini di presentazione delle istanze per l’accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana di Genova.

Le istanze potevano essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 16 aprile 2019 e sino alle ore 12:00 del 21 maggio 2019.

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Ricordiamo che la circolare sopracitata prevede che le domande per l’accesso alle agevolazioni debbano essere presentate con le modalità esclusivamente telematiche – tramite la procedura informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero www.mise.gov.it – sulla base del modello riportato nell’allegato n. 1 della Circolare n.73726/2019.

Come noto, inoltre, ai fini del completamento della compilazione della domanda per l’accesso alle agevolazioni, al soggetto proponente è richiesto il possesso di una PEC attiva.

Per poter accedere alla procedura informatica, disponibile sul sito del MISE, occorre procedere preventivamente all’identificazione e all’autenticazione, tramite la Carta nazionale dei servizi (CNS). L’accesso è riservato esclusivamente ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa, così come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai titolari di reddito di lavoro autonomo.

Dopo l’accesso alla procedura tramite la CNS il rappresentante legale dell’impresa o il lavoratore autonomo è previsto che si possa conferire a un altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica del MISE.

Le novità per la richiesta di accreditamento

La nuova proroga al 20 giugno 2019, disposta dalla recentissima circolare del MISE, inoltre slitta anche il termine per la richiesta di accreditamento – prevista specificatamente per i soggetti istanti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, che adesso potrà essere inoltrata entro le ore 10:00 del 12 giugno 2019.

Precedentemente, invece, la richiesta poteva essere inoltrata a partire dalle ore 10:00 del 11 aprile 2019 e sino al termine ultimo fissato dalla Circolare del 7 marzo 2019 alle ore 10:00 del 16 maggio 2019.

Circolare n.73726/2019 paragrafo 8:  i soggetti istanti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche accedono alla procedura informatica previo accreditamento degli stessi e verifica dei poteri di firma del legale rappresentante.

A tale fine, il soggetto istante deve inviare una specifica richiesta, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione del soggetto istante, del suo legale rappresentante e dell’eventuale delegato alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni – mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo zfu@pec.mise.gov.it

Quali sono le agevolazioni per le ZFU?

Ricordiamo, infine, che il DL n.109/2019 – cosiddetto Decreto Emergenze – aveva disciplinato specifiche disposizioni agevolative riservate a coloro che nelle zone del “crollo” avevano attività imprenditoriali e professionali ovvero insediamenti produttivi.

Nello specifico i benefici previsti sono riservati ai soggetti (imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo) in possesso di determinati requisiti che consistono nel poter dimostrare di aver subito, a causa dell’evento, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo che decorre dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo relativo al triennio 2015-2017.

Il requisito per l’accesso alle agevolazioni non si applica:
a) alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo che hanno avviato l’attività nella zona franca urbana tra il 14 agosto 2017 e il 14 agosto 2018;
b) alle imprese che hanno avviato l’attività nel medesimo territorio in data successiva al 14 agosto 2018;
c) alle imprese che, non avendo ancora avviato l’attività nella zona franca urbana alla data di presentazione dell’istanza, si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.

Ai soggetti operanti nella ZFU al 14 agosto 2018 che possono accedere all’agevolazione il decreto citato riconosce i seguenti benefici:
– esenzione dalle imposte sotto elencate:

  • imposte sui redditi;
  • Irap (imposta regionale attività produttive);
  • imposta municipale propria;

esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

L’esonero riguarda i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, impiegati nella sede o nelle sedi ove è svolta l’attività all’interno della zona franca urbana.
L’esonero è riconosciuto con esclusivo riferimento ai periodi d’imposta ammessi.

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Mentre, per i titolari di reddito di lavoro autonomo il provvedimento dispone l’esonero solo dal versamento dei contributi. I benefici fiscali e contributivi sono fruibili fino al 31 dicembre 2020, fermo restando che le imposte e i contributi esentati devono, in ogni caso, essere riferiti ai periodi di imposta ammissibili (2018 e 2019).

Ai fini dell’esenzione dalle imposte sui redditi, si rammenta, che è attratto a tal fine solo il reddito derivante dall’attività svolta dall’impresa all’interno del territorio della zona franca urbana, e fino a concorrenza dell’importo di 100 mila euro per ciascuno periodo di imposta ammesso, fatto salvo quanto di seguito previsto in termini di maggiorazioni. Infatti, il limite sopra indicato è maggiorato, per ciascun periodo di imposta, di un importo pari a 5 mila euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio della zona franca urbana, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria per lo svolgimento, nello stesso territorio, di attività di lavoro dipendente.

Inoltre, qualora l’impresa richiedente l’agevolazione svolga la propria attività anche in altre sedi ubicate al di fuori della zona franca urbana, ai fini della determinazione del reddito prodotto all’interno del predetto territorio, è previsto l’obbligo in capo all’impresa di tenere un’apposita contabilità separata.

In materia di IRAP per ogni periodo di imposta ammesso, dall’imposta regionale sulle attività produttive è esentato, nel limite di 200 mila euro il valore della produzione netta derivante dall’attività svolta dall’impresa all’interno del territorio della zona franca urbana di Genova.

Inoltre, quando l’impresa svolge la propria attività anche in altre sedi ubicate al di fuori della ZFU, ai fini della determinazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare dell’esenzione da IRAP, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, c. 2 DLgs n.446/1997.

Misura dell’agevolazione

Le agevolazioni, come indicato nella Circolare n.73726/2019, sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento 1407/2013, del regolamento 1408/2013 e del regolamento 717/2014. In relazione a questo ogni soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di 200 mila euro ovvero:
– nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, di 100 mila euro;
– nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo, di 20 mila euro, ovvero 25 mila euro qualora lo Stato italiano soddisfi le due condizioni previste dall’articolo 3 del regolamento 1408/2013;
– nel caso di soggetti attivi nel settore della pesca e dell’acquacoltura, di 30 mila euro.

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