La pergotenda è edilizia libera, la tettoia di rilevanti dimensioni e non essenziale no

Nella nuova rassegna di sentenze parliamo di permessi per pergotende e tettoie, piscine pertinenziali, abusi e ordini di demolizione

Mario Petrulli 08/10/21

Eccoci di nuovo al nostro appuntamento settimanale con la rassegna di sentenze in materia di edilizia e urbanistica. Il tema di apertura, affrontato in due sentenze distinte, riguarda la necessità o meno di permessi per pergotende e per tettoie di rilevanti dimensioni. Gli altri argomenti oggetto delle pronunce riguardano invece ordinanze di demolizione, abusi edilizi e piscine pertinenziali.

Riportiamo in dettaglio tutte le sentenze, ma se cerchi informazioni su permessi e detrazioni per gli spazi esterni consigliamo due prodotti editoriali Maggioli Editore: Gli interventi edilizi per le opere precarie e gli arredi da esterni , con giurisprudenza, normativa nazionale, regionale e provinciale, e la guida Outdoor, le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e gli interventi utile per risparmiare e progettare al meglio spazi e strutture leggere (a noi sono piaciute molto le tabelle riepilogative con tanto di normativa, permessi necessari ed esempi pratici!). 

Pergotenda, cos’è? Necessita di permessi?

TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 28 settembre 2021, n. 10005

La pergotenda è una mera pertinenza, rientrante negli interventi di edilizia libera

Una pergotenda è una mera pertinenza, con elemento centrale la tenda, volta a una migliore fruizione dello spazio, fungendo da elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici; in altri termini una struttura leggera, non comportante cambio di destinazione d’uso, incremento di S.U.L. o volumetria, con elementi di supporto in alluminio e plastica, fissata con bulloni, aperta su tre lati e dunque non tamponata, precaria e di agevole rimozione.

Venendo dunque in rilievo un elemento accessorio in area pertinenziale, lo stesso rientra negli interventi di edilizia libera, ex artt.3, comma 1e.5, 6, comma 1e quinquies del D.P.R. n.380 del 2001 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, II quater, n.7014 del 2018, TAR Campania-Salerno, II, n.183 del 2019, Cons. Stato, VI, n.2206 del 2019, TAR Marche, n.460 del 2020).

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Tettoia di rilevanti dimensioni, serve il titolo edilizio

TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 1° ottobre 2021, n. 6146

Serve il permesso di costruire per due tettoie di rilevanti dimensioni, incidenti sull’assetto urbanistico dell’area per dimensioni e funzionalità, concretizzando, nella loro globalità e non in via atomistica, uno stabile e permanente rimodellamento della morfologia del terreno

Per giurisprudenza costante, ai fini della esatta individuazione del titolo edilizio occorrente per realizzare una tettoia, occorre sempre fare riferimento all’impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) laddove, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell’area relativa, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

Pertanto “Quando le tettoie incidono sull’assetto edilizio preesistente, non possono essere considerate quali interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell’ art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consistono nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell’aggiunta di un elemento strutturale dell’edificio, con modifica del prospetto, perciò la relativa costruzione richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo assentibile con semplice DIA, anche in ragione della perdurante modifica dello stato dei luoghi” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 29/04/2019, n. 2284).

Tanto premesso, due tettoie, di cui una aperta e l’altra chiusa, dalle dimensioni di metri 4×4 circa e metri 3 circa di altezza alla linea di colmo e metri 2.50 circa alla linea di gronda, devono considerarsi incidenti sull’assetto urbanistico dell’area per dimensioni e funzionalità e concretano, nella loro globalità e non in via atomistica, uno stabile e permanente rimodellamento della morfologia del terreno; conseguentemente, per dette tettoie serve il permesso di costruire.

Neppure presentano, per quanto sopra evidenziato, il carattere della pertinenzialità, alla luce di pacifici principi giurisprudenziali intesi ad affermare che “Ai fini urbanistici non possono ritenersi beni pertinenziali, con conseguente loro assoggettamento al regime proprio del permesso di costruire, gli interventi edilizi che, pur legati da un vincolo di servizio al bene principale, non sono tuttavia coessenziali ma ulteriori ad esso, in quanto suscettibili di un utilizzo in modo autonomo e separato e poiché occupano aree e volumi diversi” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 24/11/2017, n. 941).

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In definitiva, soltanto allorquando assolvono la funzione di essenziale elemento di completamento della struttura edificata le tettoie possono ritenersi riconducibili al regime delle pertinenze urbanistiche. Pertanto, dette strutture possono ritenersi liberamente edificabili solo qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici, e quando, per la loro consistenza, possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 25 luglio 2011, n. 3947), circostanza che non si rinviene nel caso di specie alla luce delle dimensioni e della descrizione delle tettoie come sopra riportate.

Parimenti, le due tettoie non configurano volumi tecnici, visto che per volumi tecnici si intendono i piccoli manufatti necessari al contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica (cfr. anche Cons. St., Sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 19; Sez. VI, 24 luglio 2014, n. 3952; Sez. V, 12 febbraio 2013, n. 817; Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 30 maggio 2017, n. 2870).

Ordinanza di demolizione, mancato avviso di inizio del procedimento

TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 1° ottobre 2021, n. 6147

È legittima l’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva non preceduta dall’avviso di inizio del procedimento

È legittima l’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva che non sia stata preceduta dall’avviso di inizio del procedimento di cui all’art. 7, l. n. 241 del 1990, atteso che, da un lato, l’obbligo di comunicazione non è ravvisabile nelle ipotesi di attività vincolata e che, dall’altro, ai sensi dell’art. 21 octies comma 2, l. n. 241 del 990, l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento non comporta conseguenze nel caso in cui il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 10/01/2015, n. 107), essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione.

Abuso edilizio, no legittimo affidamento per decorso del tempo

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 29 settembre 2021, n. 2029

Deve sempre escludersi la configurabilità di un legittimo affidamento in capo al responsabile dell’abuso od al suo avente causa, nonostante il decorso del tempo dal fatto

Deve sempre escludersi la configurabilità di un legittimo affidamento in capo al responsabile dell’abuso od al suo avente causa, nonostante il decorso del tempo dal fatto, configurandosi l’ordine di demolizione come un atto vincolato, senza pertanto obblighi di motivazione, di ponderazione degli interessi pubblici coinvolti, né tutele di sorta per situazioni di fatto abusive (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017 n. 9).

Piscina pertinenziale e destinazione agricola

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 29 settembre 2021, n. 2035

La piscina pertinenziale è compatibile con la destinazione agricola della zona laddove essa costituisca una legittima pertinenza dell’edificio residenziale principale

L’installazione di una piscina fuori terra che non abbia dimensioni rilevanti (nel caso specifico, le dimensioni di pianta erano di metri 4,20 x 8.70 x 1,35h), realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa, deve considerarsi alla stregua di una pertinenza esclusiva dell’immobile esistente, essendo destinata a servizio dello stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2019, n. 6644 e Sez. V, 16 aprile 2014, n. 1951), dal che deriva il principio per cui la piscina pertinenziale è compatibile con la destinazione agricola della zona, laddove essa costituisca una legittima pertinenza dell’edificio residenziale principale (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, sentenza n. 931/2018).

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Mario Petrulli

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