Il Regolamento definisce gli obiettivi e le prestazioni sanitarie minime da garantire nella progettazione, realizzazione e gestione di edifici residenziali.
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L’Allegato 1, al Regolamento in questione, riporta i criteri di qualità, ovvero le indicazioni raccomandate, e i relativi metodi di verifica, sia negli interventi degli edifici di nuova costruzione, sia in quelli di riqualificazione e/o rigenerazione urbana che richiedono una modifica della destinazione d’uso.
Vediamo insieme di quali articoli si compone il Regolamento ma prima riprendiamo l’articolo 20 del TU Edilizia che, ricordiamo, fornisce indicazioni sul procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
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Cosa prevede l’articolo 20 del TU Edilizia
L’articolo 20 del TU Edilizia fornisce indicazioni sul procedimento per il rilascio del permesso di costruire e nelle specifico è il comma 1-bis (introdotto dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016 – detto Decreto SCIA 2) a prevedere l’adozione, con decreto del Ministro della salute previa intesa in Conferenza unificata, del Regolamento in oggetto.
Ebbene sì, l’uscita del Regolamento era prevista a 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto SCIA 2 (2016), ma lo schema del provvedimento è stato sottoposto solo ora dal Ministero della Salute, unitamente all’Analisi tecnico normativa e all’Analisi di Impatto della Regolamentazione, alla Conferenza unificata.
Il Regolamento con i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici è fondamentale perché subordina il rilascio del permesso di costruire, o a riqualificare, all’obbligo, da parte del progettista, del rispetto di detti requisiti.
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Lo schema del regolamento: gli articoli
Il provvedimento, che si compone di 14 articoli ed un allegato, non riguarda solo le nuove costruzioni ma anche a quelle oggetto di riqualificazione ed è applicabile anche agli edifici non residenziali, laddove non si definiscano contrasti con la normativa specifica di settore.
Gli articoli sono:
- finalità;
- definizioni;
- analisi del sito;
- rapporto tra edificio e contesto;
- spazi verdi e controllo del microclima;
- orientamento degli edifici, degli ambienti interni e visione esterna;
- requisiti dimensionali degli spazi di vita;
- comfort termo-igrometrico;
- riduzione dei livelli di inquinamento indoor;
- illuminazione naturale;
- protezione acustica;
- gestione dei rifiuti urbani;
- gestione integrata dell’edificio;
- disposizioni transitorie, finali e abrogative.
Mentre nell’Allegato 1 – “requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, del decreto del Prescindente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380” – sono individuate le prestazioni sanitarie (i.e. buone pratiche sanitarie) correlate ad ogni singolo articolo del decreto.
Le nuove disposizioni si applicheranno ai progetti con titolo edilizio rilasciato in data successiva all’entrata in vigore del decreto che al momento non è stato ancora pubblicato in Gazzetta.
>> Scarica lo schema del Regolamento requisiti igienico-sanitari <<
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Le nuove procedure edilizie SCIA 1 e SCIA 2 dopo il glossario opere edilizia libera
La continua evoluzione per la semplificazione della disciplina edilizia ha sancito nuove disposizioni legislative che modificano sostanzialmente la materia trattata.Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018, pubblicato in G.U. n. 81 del 7 aprile 2018, ha approvato il Glossario delle opere edilizie realizzabili senza alcun titolo abilitativo. Il provvedimento riveste notevole importanza, poiché garantisce omogeneità del regime giuridico su tutto il territorio nazionale, eliminando gli ostacoli interpretativi e uniformando la disciplina amministrativa.Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 ha modificato radicalmente l’attività edilizia libera, la comunicazione inizio lavori asseverata, e la disciplina dell’agibilità; ha introdotto la super SCIA in luogo della super DIA; ha modificato lo sportello unico per l’edilizia, il regime del permesso di costruire, la segnalazione certificata diinizio attività; ha adeguato le norme del testo unico per l’edilizia alle modifiche intervenute con il medesimo provvedimento. Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 ha sostituito integralmente la disciplina della conferenza di servizi: articolo 14 “Conferenze di servizi”; articolo 14-bis “Conferenza semplificata”; articolo 14-ter “Conferenza simultanea”; articolo 14-quater “Decisione della conferenza di servizi”; articolo 14-quinquies “Rimedi per le amministrazioni dissenzienti”. Inoltre ha disposto il coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi attraverso le modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, relativamente allo sportello unico per l’edilizia e alle procedure per il rilascio del permesso di costruire.Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 ha modificato notevolmente la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 con l’introduzione di due nuovi articoli: articolo 18-bis “Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni”; articolo 19-bis “Concentrazione dei regimi amministra- tivi”; ha modificato i seguenti articoli: 19 “Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA”; 20 “Silenzio assenso”; 21 “Disposizioni sanzionatorie”; 29 “Ambito di applicazione della legge”.Tutte le modifiche introdotte tendono a snellire e velocizzare le procedure di formazione del permesso di costruire, della segnalazione certificata inizio attività, della super SCIA, della comunicazione inizio lavori asseverata, nonché dell’agibilità degli edifici o parte di essi. Inoltre, il Glossario delle opere edilizie libere chiarisce molti dubbi interpretativi ed amplia la sfera degli interventi per i quali non occorre alcun titolo abilitativo.Il volume è organizzato per argomenti all’interno dei quali sono trattate le indicazioni operative, la successione cronologica e le informazioni utili alla gestione procedurale di ciascuna attività, al fine di porre il tecnico nella condizione di poter disporre di tutte le informazioni utili a garantire la completa copertura delle problematiche che sarà chiamato ad affrontare nell’assolvimento del suo incarico.Mario Di Nicola, architetto, opera presso gli uffici tecnici del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), per i settori Edilizia e Urbanistica; ha redatto numerosi piani urbanistici e progetti di opere pubbliche. È, altresì, noto autore di molteplici pubblicazioni in materia.VOLUMI COLLEGATI• Operare e progettare con il testo unico dell’edilizia, M. Di Nicola, V ed., 2017• Formulario generale dell’edilizia, M. Di Nicola, IX ed., 2017
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