Permesso di costruire, non serve per la pergotenda

Inoltre, nella rassegna sentenze: Abusi edilizi su suolo demaniale, scelte urbanistiche, realizzazione di stazioni radio base e tanto altro

Mario Petrulli 18/12/18

Gli argomenti della selezione di sentenze per l’edilizia e l’urbanistica pubblicate la scorsa settimana sono… 1) Pergotenda – non necessità del permesso di costruire; 2) Abusi edilizi su suolo demaniale – comunicazione di avvio del procedimento; 3) Scelte urbanistiche – discrezionalità; 4) Realizzazione di stazioni radio base – titolo necessario; 5) Data ultimazione lavori – condono – onere probatorio; 6) Traslazione dell’edificio – variazione essenziale.

Pergotenda non necessità del permesso di costruire

Estremi della sentenza: TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 13 dicembre 2018 n. 12161
Massima: Non serve il permesso di costruire per la pergotenda.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’installazione di una tenda retrattile montata su una struttura fissa in alluminio anodizzato (pergotenda) non costituisce intervento di nuova costruzione, né di ristrutturazione edilizia e, conseguentemente, non richiede il permesso di costruire (Cons. Stato, Sez. VI, 27/04/2016, n. 1619).

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Abusi edilizi su suolo demaniale prevede comunicazione avvio del procedimento?

Estremi della sentenza: TAR Veneto, sez. II, sent. 10 dicembre 2018 n. 1128
Massima: Il procedimento di repressione degli abusi edilizi su suoli demaniali non prevede la notifica di una comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti ritenuti responsabili dell’abuso.

Il procedimento di repressione degli abusi edilizi su suoli demaniali, ai sensi dell’art. 35 DPR 380/2001, non prevede la notifica di una comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti ritenuti responsabili dell’abuso, assolvendo a tale funzione partecipativa la diffida non rinnovabile che deve precedere l’adozione dell’ordinanza di demolizione (in termini, TAR Basilicata, sez. I, sent. 10 aprile 2006, n. 235; TAR Lombardia, Milano, sent. 13 gennaio 2004, n. 38; sez. II, sent. 3 febbraio 2003, n. 190).

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Scelte urbanistiche, discrezionalità

Estremi della sentenza: TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 10 dicembre 2018 n. 2761
Massima: Le scelte riguardanti la classificazione dei suoli sono sorrette da ampia discrezionalità e in tale ambito la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell’Amministrazione.

Le scelte riguardanti la classificazione dei suoli sono sorrette da ampia discrezionalità e in tale ambito la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell’Amministrazione, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato dei privati ad una specifica destinazione del suolo, nel caso non sussistenti (Consiglio di Stato, IV, 12 maggio 2016, n. 1907; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 27 febbraio 2017, n. 451).

Oltretutto, in materia urbanistica, non opera il principio del divieto di reformatio in peius, in quanto in tale materia l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nell’effettuazione delle proprie scelte che relega l’interesse dei privati alla conferma della previgente disciplina ad interesse di mero fatto non tutelabile in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato, IV, 24 marzo 2017, n. 1326; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 3 dicembre 2018, n. 2724; 27 febbraio 2018, n. 566; 15 dicembre 2017, n. 2393).

Realizzazione di stazioni radio base: regime abilitativo speciale

Estremi della sentenza: TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 13 dicembre 2018 n. 1802
Massima: La realizzazione di stazioni radio-base per la telefonia cellulare non è assoggettata al regime abilitativo del permesso di costruire, bensì al regime abilitativo speciale del titolo autorizzativo ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003.

La realizzazione di stazioni radio-base per la telefonia cellulare non è assoggettata al regime abilitativo del permesso di costruire, bensì al regime abilitativo speciale del titolo autorizzativo ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003.

Come affermato in passato dalla giurisprudenza, «La realizzazione di impianti di telecomunicazione è subordinata soltanto all’autorizzazione prevista dall’art. 87, d.lgs. n. 259/2003, che pone una normativa speciale ed esaustiva che include anche la valutazione della compatibilità edilizio-urbanistica dell’intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli artt. 3 e 10, d.p.r. n. 380 del 2001” (TAR Puglia, Bari, sez. III, 14 maggio 2013, n. 733; conforme: TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 9 maggio 2013, n. 2394).

Per effetto della disciplina sopravvenuta di cui all’art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003, è stato implicitamente abrogato, per incompatibilità, l’art. 3 comma 1, lett. e.3 ed e.4, d.p.r. n. 380 del 2001, nella parte in cui qualifica gli impianti di telecomunicazioni come “nuova costruzione” richiedenti, ai sensi del successivo art. 10, d.p.r. n. 380 del 2001, il previo rilascio del permesso di costruire. Invero, l’espressa assimilazione normativa fra le stazioni radio-base e le opere di urbanizzazione primaria, statuita dall’art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259 del 2003, rende l’installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona ed assoggettata alle sole prescrizioni di cui all’art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003 e non anche alle previsioni generali di cui all’art. 3, d.p.r. n. 380 del 2001 (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 18 settembre 2012, n. 958; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 7 settembre 2007, n. 5772; TAR Basilicata, Potenza 30 aprile 2008, n. 140).

Data ultimazione lavori, onere a carico del richiedente la sanatoria

Estremi della sentenza: TAR Veneto, sez. II, sent. 10 dicembre 2018, n. 1132
Massima: L’onere di provare l’effettiva ultimazione dei lavori abusivi entro la data utile per ottenere il condono è posto a carico del richiedente la sanatoria.

Per consolidata giurisprudenza, l’onere di provare l’effettiva ultimazione dei lavori abusivi entro la data utile per ottenere il condono, è posto a carico del richiedente la sanatoria, dal momento che solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto e, in difetto di tali prove, resta integro il potere dell’amministrazione di negare la sanatoria dell’abuso e il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria (Consiglio di Stato, IV Sez., n. 4060/2017, n. 463/2017, 2960/2014). Come è stato correttamente argomentato è, infatti, il richiedente che versa in una situazione di illecito e che, se intende riportare alla “liceità” quanto abusivamente realizzato per il tramite dell’adozione da parte della P.A. di una concessione edilizia in sanatoria, ha l’onere di provare la sussistenza dei presupposti e requisiti normativamente previsti.

Traslazione dell’edificio: variazione essenziale

Estremi della sentenza: TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 10 dicembre 2018 n. 1577
Massima: La traslazione di 10 metri della costruzione costituisce variazione essenziale.

Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. IV, 20.11.2008, n. 5743 “Ai sensi dell’art. 32 lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce variante essenziale rispetto al progetto approvato la modifica della localizzazione dell’edificio tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un’area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, trattandosi di modifica che comporta una nuova valutazione del progetto da parte dell’amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell’area, mentre sono ininfluenti rispetto all’obbligo di acquisizione da parte dell’interessato di un nuovo permesso di costruire la circostanza che le altre caratteristiche dell’intervento (sagoma, volumi, altezze etc.) siano rimaste invariate rispetto all’originario permesso di costruire, e l’assenza di ogni incidenza della variante sul regime dei distacchi e delle distanze.”.

Conseguentemente, la traslazione di 10 metri della costruzione costituisce uno spostamento del fabbricato su un’area pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista e quindi integra gli estremi della variazione essenziale / difformità totale.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Mario Petrulli

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