È un danno “ingiusto” e quindi deve essere risarcito il ritardo del rilascio del permesso di costruire nel caso in cui il procedimento si fosse potuto concludere con un provvedimento favorevole o nel caso in cui ci siano fondate ragioni per ritenere che l’interessato avrebbe potuto ottenerlo.
Il Tar della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) si è pronunciato, con la sentenza n. 1223/2017, proprio sul riconoscimento del risarcimento del danno dovuto al ritardo nella procedura di rilascio del permesso di costruire per l’ampliamento di un fabbricato ad uso commerciale.
Vediamo i fatti.
Nel 2018 i ricorrenti avevano presentato la domanda per il rilascio del permesso di costruire per l’aumento volumetrico e di superficie di un locale commerciale. Nel 2012 la Conferenza di Servizi dichiarava che il permesso non poteva essere concesso per l’entrata in vigore del D.p.r. n. 160 del 7 settembre 2010, secondo il quale, a partire dal 30 settembre 2011, non era più possibile avvalersi del Suap per l’autorizzazione all’apertura delle medie e grandi strutture commerciali.
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Danno “ingiusto” e obbligo di risarcimento
Dato che il procedimento di richiesta del permesso di costruire si era poi concluso oltre il termine di legge, i ricorrenti hanno mandato avanti la richiesta di risarcimento nei confronti del Comune.
Il Collegio dei giudici di primo grado ha ritenuto il riscorso fondato e a tal proposito la sentenza rammenta “la consolidata giurisprudenza secondo cui quando il procedimento debba concludersi con un provvedimento favorevole per il destinatario, o se sussistano fondate ragioni per ritenere che l’interessato avrebbe potuto ottenerlo, il solo ritardo nell’emanazione del provvedimento finale può ritenersi elemento sufficiente per configurare un danno “ingiusto”, con conseguente obbligo di risarcimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6407; sez. V, 13 gennaio 2014, n. 63).”
Il Collegio ha così accolto la domanda condannando il Comune al pagamento delle spese legali e alla formulazione di una proposta di risarcimento da presentare entro 90 giorni dalla comunicazione e/o notifica della Sentenza, per le voci risarcibili ossia la perdita di incremento di valore dell’immobile, incluso il suolo cui accede, “sulla base della volumetria e superficie effettivamente realizzabile e sulla base dei prezzi di mercato rilevabili nella zona di riferimento, anche desunti da pubblici atti o registri” e “le spese tecniche connesse alla predisposizione del progetto (di ampliamento) e della pratica amministrativa)”.
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Il commento di ANCE
L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) commenta la sentenza ricordando che “l’art. 2 bis della legge 241/1990 prevede l’obbligo di risarcimento a carico delle pubbliche amministrazioni per il danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza “dolosa o colposa” del termine di conclusione del procedimento. La norma contenuta nell’art.2 bis non comporta il diritto al risarcimento del danno per il cd. “mero ritardo”. L’illecito è, infatti, costituito da una condotta omissiva individuata nell’inosservanza dei termini del procedimento “colposa o dolosa” che abbia causato al privato un “danno ingiusto”. E’ quindi necessario dar prova specifica degli elementi costituitivi della fattispecie e dei danni“.
Gli oneri per il rilascio del permesso di costruire – Ebook in pdf
La materia del contributo di costruzione correlato al rilascio del permesso di costruire (ovvero, i cc.dd. oneri concessori) è complessa, di notevole rilevanza pratica e sovente foriera di dubbi ermeneutici e difficoltà interpretative.E’ fondamentale la conoscenza della stessa da parte degli uffici tecnici comunali e dei professionisti (tecnici e legali) che si ritrovano quotidianamente a stretto contatto con l’edilizia e l’urbanistica, a maggior ragione dopo gli ultimi interventi legislativi effettuati tramite il Decreto Sblocca Italia.Questa agevole guida, dal taglio essenzialmente pratico, esamina gli aspetti più rilevanti della materia e fornisce indicazioni utili per risolvere le questioni più problematiche, con opportuni riferimenti normativi e richiami dottrinali, accompagnati da copiosa giurisprudenza. L’ebook è agigornato alle ultime novità della Legge di Stabilità 2016 che lascia ai Comuni l’opportunità di utilizzare per il 2016 e per il 2017 fino al totale dei “proventi delle concessioni edilizie” e la quasi totalità delle sanzioni previste dal T.U. per finanziare spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale e spese di progettazione delle opere pubbliche.Ad esempio: è sufficiente l’accordo verbale per lo scomputo degli oneri di urbanizzazione? L’imprenditore agricolo ha diritto all’esonero del contributo di costruzione per realizzare un intervento edilizio in una zona non agricola? Serve una motivazione nel provvedimento con cui si determina l’importo del contributo dovuto? Che succede se, dopo aver pagato il contributo, l’intervento non viene effettuato? Quali sono le conseguenze della voltura del permesso di costruire sulla sorte del contributo? Qual è la riduzione minima prevista del contributo per gli interventi di recupero edilizio? Nel caso degli interventi su edifici unifamiliari, il limite del 20% deve intendersi riferito al volume o alla superficie?Il testo si divide in quattro parti:il primo capitolo si occupa del contributo di costruzione in generale; il secondo degli oneri di urbanizzazione; il terzo del costo di costruzione, l’ultimo dei casi di esonero e riduzione del contributo.In Appendice vengono riportato alcuni articoli del Testo Unico Edilizia e tre schede riepilogative, ritenute utili quali pratici memorandum.
Antonella Mafrica – Mario Petrulli | 2016 Maggioli Editore
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