Il permesso di costruire in sanatoria per un impianto di radiotelecomunicazioni installato sul lastrico solare (in comune) di un condominio richiede il necessario assenso di tutti i condòmini? A questa domanda ha risposto una recentissima sentenza del TAR Puglia (sez. II Lecce, sent. n. 3050 del 10 dicembre 2014).
Analizzando un risalente orientamento giurisprudenziale, i giudici amministrativi pugliesi hanno deciso che qualora l’impianto di radiotelecomunicazioni esista da decenni e non vi sia prova che lo stesso possa pregiudicare l’uso ed il godimento del lastrico solare da parte degli altri condomini, allora non è necessario l’assenso di tutti i condòmini dell’edificio.
Secondo l’importante orientamento giurisprudenziale preso in esame dal tribunale amministrativo pugliese (incarnato in parte dalla Cassazione civile nella la sentenza n. 5517 del 5 giugno 1998) “né l’assemblea dei condòmini né il regolamento da questa approvato possono vietare l’installazione di singole antenne ricetrasmittenti, in quanto in tale modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all’uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà comune dello stesso”.
Per orientarsi con certezza all’interno della articolata materia inerente alla richiesta di permesso di costruire da parte di condomini comproprietari, Maggioli Editore consiglia il volume Il permesso di costruire richiesto da soggetto diverso dal proprietario, scritto da Antonella Mafrica e Mario Petrulli, esperti consulenti nell’ambito del diritto degli enti locali.
Proseguendo nell’analisi della sentenza, ai sensi dell’art. 1102 c.c. “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto…”: nel caso specifico, in assenza di prova che l’impianto possa pregiudicare l’uso e il godimento del lastrico solare da parte degli altri condomini o impedisca loro di installare antenne o impianti simili, i giudici hanno ritenuto illegittimo il diniego di sanatoria motivato esclusivamente con l’assenza del consenso degli altri condomini.
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