La realizzazione di una pergotenda è sempre un argomento di notevole interesse pratico e la conferma viene dalla frequenza con cui i giudici vengono chiamati a decidere le controversie fra cittadini e gli uffici tecnici comunali.
Due recenti sentenze ci offrono l’occasione per meglio indagare le caratteristiche che consentono di individuare una pergotenda liberamente installabile.
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Indice
Consigliamo:
Gli interventi edilizi per opere precarie e gli arredi da esterni
Utilizzare al meglio gli spazi esterni è una legittima aspirazione di ogni proprietario e, normalmente, ciò avviene tramite l’installazione di strutture leggere idonee allo scopo: pergolati, tettoie, gazebo ed altri elementi di arredo. Ma quanti si domandano, prima di procedere, se sia necessario o meno premunirsi di un idoneo titolo abilitativo? La presente guida, aggiornata con le ultime novità normative (da ultimo la Legge n. 105/2024, c.d. SALVA CASA) e giurisprudenziali, si pone lo scopo di fornire la definizione delle diverse tipologie di installazioni possibili negli spazi esterni e di individuare il relativo titolo edilizio necessario alla luce della giurisprudenza più recente e del dato normativo: solo così, infatti, sarà possibile evitare errori e conseguenti sanzioni. Lo stile agile e veloce, l’utilizzo di un linguaggio chiaro, unitamente alle immagini e alla rassegna della casistica più interessante rappresentano le caratteristiche del presente volume, utile per professionisti e operatori del diritto, oltreché per tutti coloro che hanno la legittima aspirazione di migliorare i propri spazi esterni. La presente edizione contiene anche una trattazione degli interventi in regime di edilizia libera nelle regioni italiane a statuto ordinario e in quelle a statuto speciale, ivi comprese le Province Autonome di Trento e Bolzano. Mario Petrulli,Avvocato, esperto in edilizia, urbanistica e diritto degli enti locali; collabora con siti giuridici (tra i quali www.ediliziaurbanistica.it) e società di consulenza; è coautore, insieme ad Antonella Mafrica, di pubblicazioni per Maggioli Editore. Titolare dello Studio legale Petrulli (www.studiolegalepetrulli.it)
Mario Petrulli | Maggioli Editore 2024
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La recente sentenza del TAR Campania, Salerno
Vediamo la sent. 11 luglio 2024, n. 1464, del TAR Campania, Salerno, sez. II. Nel caso oggetto di valutazione dei giudici salernitani, si era dinanzi ad un operatore economico operante nel settore della somministrazione di cibi e bevande che aveva presentato una SCIA per la manutenzione straordinaria di una pergotenda da utilizzare per l’attività svolta. L’ufficio tecnico comunale riteneva che l’intervento progettato determinasse una nuova costruzione (per la quale era insufficiente la SCIA, necessitando il permesso di costruire) e non una mera manutenzione della pergotenda esistente.
A sostegno, affermava che “La struttura si presenta con una dimensione in pianta dell’ingombro fuori terra pari 64 metri quadrati; le fondazioni sono costituite da 4 plinti aventi ognuno dimensioni ml 1,00 x 1,00 x 0,35 e sottostante magrone di fondazione, collegati con un reticolo di 4 cordoli in cemento armato di sezione trasversale ml 0,25 x 0,20 ed una platea di fondazione in cemento armato avente dimensione ml 8,60 x 8,60 x 0,15; presenta 8 piastre di fondazione di dimensioni cm 25 x 25 con spessore cm 2 in carpenteria metallica dotate ognuna di 8 tirafondi con diametro mm 16; la struttura portante verticale in elevazione – di rinforzo ai 4 pilastri in lega di alluminio – costituita da 8 pilastri in carpenteria metallica HEB 160 (è da rilevare che un profilo HEB160 pesa 42,6 kg al ml); la struttura portante orizzontale a quota metri 3,5 circa – di rinforzo alle piantane in lega di alluminio – costituita da 16 travi in carpenteria metallica IPE 160 e 4 travi in carpenteria metallica HEB 160; i profilati in carpenteria metallica tubolare 60 x 36 con interasse di cm 50 che sorreggono un telo di copertura avente un peso proprio di 50 kg/mq; un sovraccarico agente in copertura di 300 kg/mq e neve di 285 kg/mq. […]. L’opera come da progetto diventa una struttura fissa e stabile, in modo da creare un nuovo locale in uno spazio chiuso, realizzando una vera e propria opera edilizia con una trasformazione rilevante del territorio. Sono decisive le circostanze: a) dell’ancoraggio al suolo: i plinti conficcati in profondità, cementati, e racchiusi da cordoli perimetrali, cementati, ed una soletta, cementata, estesa per l’intera dimensione della struttura, costituisce un intervento edilizio non certo precario; b) l’entità ed il peso della carpenteria metallica di sostegno ai teli di copertura e di chiusura perimetrale che di fatto 5 ingloba la pergotenda esistente; c) la metratura ragguardevole della pergotenda”.
I giudici hanno dato ragione all’ufficio tecnico comunale. La pergotenda è, per definizione, una struttura leggera destinata ad ospitare pannelli retrattili in materiale plastico, non integra tali caratteristiche; l’opera principale non è, infatti, l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda; quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio.
Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie; l’esposta conclusione trova conforto anche nell’allegato al D.M. 2/3/2018 avente ad oggetto il “glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”, il quale, al n. 50, include le pergotende tra gli interventi realizzabili in regime di edilizia libera”[1].
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Com’è noto, invece, per “nuova costruzione” si intende qualsiasi intervento che consista in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo. Il tratto distintivo e qualificante viene, dunque, assunto nell’irreversibilità spazio-temporale dell’intervento. La configurabilità di una pertinenza urbanistico-edilizia richiede, invece, non solo la sussistenza di un rapporto funzionale costituto dal nesso strumentale dell’opera accessoria a quella principale, ma anche un elemento strutturale ovvero una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce; l’esiguità deve essere un elemento ineliminabile, atteso che l’opera non deve creare un carico urbanistico[2].
Ed invero, traslando le coordinate normative nella fattispecie esaminata, secondo i giudici ne discendeva che nel caso di specie non si ravvisavano gli estremi di una pergotenda strictu sensu, bensì di un’opera che, pur non essendo destinata a soddisfare esigenze precarie, necessitava di titolo abilitativo in considerazione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della sua funzione[3]. Il manufatto in discorso integrava nuova costruzione e, come tale, era assentibile mediante permesso di costruire e non realizzabile tramite SCIA.
La recente sentenza del Consiglio di Stato
Vediamo ora la sent. 23 luglio 2024, n. 6631, del Consiglio di Stato, sez. II. Il Consiglio di Stato ha ribadito il principio per cui, affinché un’opera possa essere considerata una pergotenda, essa deve essere una struttura leggera e non stabilmente infissa al suolo, finalizzata a supportare una tenda come elemento di protezione dagli agenti atmosferici. Inoltre, la struttura deve essere un mero elemento accessorio rispetto alla tenda e gli elementi di copertura devono essere facilmente amovibili e completamente retraibili, senza creare uno spazio chiuso che possa alterare la sagoma dell’edificio principale[4].
Inoltre, per la sussumibilità di un manufatto nella categoria della pergotenda, caratterizzato dal regime di c.d. edilizia libera, occorre che l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, bensì dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda[5].
Nel caso di specie, si era dinanzi ad “una struttura in legno costituita da pilastri bullonati sul lastrico solare e da travi inclinate poggiate su di essi, su una superficie di mq 25 circa, ad un’altezza media di m. 2,90”, il tutto in adiacenza ad un torrino scala. I giudici hanno ritenuto che trattavasi di una struttura pesante, ingombrante, stabilmente infissa al suolo, finalizzata a supportare non una tenda ma una vera e propria tettoia, di impatto e destinazione permanente, in ambito vincolato; non vi era alcuna tenda quale opera principale, trattandosi di una tettoia impattante e stabilmente ancorata al terrazzo e non di una mera pergotenda.
Suggeriamo anche:
Note
[1] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 14 ottobre 2019, n. 6979.
[2] TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 4 febbraio 2020, n. 535; Consiglio di Stato, sez. II, sent. 22 luglio 2019, n. 5130; TAR Lazio, Roma, sez. II, sent. 11 luglio 2019, n. 9223.
[3] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 19 febbraio 2024, n. 458; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2206/2019, sent. n. 4777/2018, sent. n. 306/2017, sent. n. 1619/2016.
[4] Consiglio di Stato, sez. II, sent. 15 marzo 2024, n. 2503.
[5] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 2 novembre 2022, n. 9470.
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