Part-time: cosa prevedono i CCNL Edilizia?

Paolo Ballanti 01/07/24
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La normativa italiana, rappresentata dal Decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81, consente a datore di lavoro e dipendente di stipulare un contratto che, in deroga al full-time, prevede un impegno lavorativo ridotto.

Trattandosi di una disciplina derogatoria rispetto al tempo pieno, l’utilizzo del part-time deve rispettare determinate disposizioni di legge e contrattazione collettiva.

Analizziamo in dettaglio cosa prevedono i CCNL del settore edilizia nei confronti dei datori di lavoro che intendono stipulare contratti a tempo parziale.  

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Elaborazione e Gestione del DVR: carenze ed errori da evitare

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Indice

CCNL Edilizia pmi – Confimi

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 ottobre 2013 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini aderenti ad Aniem-Confimi, decorrente dal 1° giugno 2018 sino al 31 dicembre 2011, dispone all’articolo 96-bis che il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale), nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana del mese o dell’anno (part-time verticale).

Le modalità attuative del lavoro part-time, verticale e orizzontale, possono tra loro combinarsi nell’ambito del singolo rapporto di lavoro, dando vita al part-time misto.

Il ricorso al tempo parziale può avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

  • volontarietà di entrambe le parti;
  • compatibilità con le esigenze funzionali ed organizzative dell’azienda;
  • reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e / o da svolgere;
  • applicabilità delle norme del CCNL in quanto coerenti con la natura del part-time.

Atto scritto
L’instaurazione del contratto deve avvenire con atto scritto nel quale indicare:

  • l’orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno;
  • l’eventuale durata predeterminata e gli altri elementi previsti dal CCNL per il contratto full-time.

Trasformazione da full-time a part-time

La trasformazione del contratto da tempo pieno a parziale (e viceversa) deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino dell’orario originario.

Lavoro supplementare
Per specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive e amministrative è consentito il ricorso a:

  • prestazioni di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali;
  • prestazioni di lavoro straordinario nel part-time verticale o misto, anche a tempo determinato.

Per le ore di lavoro supplementare spetta ad operai ed impiegati la retribuzione ordinaria maggiorata del 20%.

CCNL Edilizia pmi – Confapi

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° luglio 2008 per i lavoratori delle piccole e medie industrie edili e affini, in vigore dal 1° ottobre 2022 al 30 giugno 2024, contiene sul part-time (articolo 96-bis) le stesse disposizioni descritte per il CCNL Edilizia pmi – Confapi.

CCNL Edilizia – Industria

Il CCNL Edilizia – Industria del 19 aprile 2010, in vigore dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2024 dedica al lavoro a tempo parziale l’articolo 78.

Oltre a riproporre quanto già descritto per il contratto collettivo Edilizia pmi – Confimi, l’accordo in parola dispone che l’organizzazione del lavoro in cantiere “implica il ricorso del lavoro a part-time degli operai di produzione quale prestazione occasionale”. A tal proposito, il costo del lavoro del personale operaio inquadrato a tempo parziale e utilizzato nei singoli cantieri “non può in termini percentuali concorrere per più del 20% al raggiungimento degli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell’opera che le parti hanno stabilito in sede di avviso comune del 17 maggio 2007” (articolo 78, CCNL).

Limiti numerici
Fermo restando quanto disposto dalla normativa, nelle more dell’adozione dei sopra citati criteri di congruità da parte delle Casse edili, le Parti stipulanti stabiliscono che un’impresa edile non può assumere operai part-time “per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato”.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di ricorrere ad almeno un operaio part-time, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa.

CCNL Edilizia – Cooperative

Il contratto collettivo del 24 giugno 2008 per i dipendenti delle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e affini, in vigore dal 1° marzo 2022 al 30 giugno 2024, ricalca all’articolo 30-bis la disciplina sul part-time fissata dai CCNL Edilizia – industria e Edilizia pmi – Confimi.

In deroga a quanto già descritto, l’accordo Edilizia – Cooperative dispone che il ricorso al rapporto part-time per i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie è ammesso per una percentuale non eccedente il 5% degli addetti (appartenenti alle medesime categorie) in forza a tempo pieno:

  • lavoratori impiegati o quadri;
  • lavoratori con qualifica di operai non adibiti alla produzione ad esclusione degli autisti;
  • lavoratori con qualifica di operai inquadrati nel quarto livello e superiori del sistema di inquadramento professionale;
  • lavoratori che ne facciano richiesta per problemi di salute, ovvero per necessità di assistenza.

CCNL Edilizia – Artigianato

Il CCNL del 23 luglio 2008, in vigore dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2024, per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini, oltre a ricalcare quanto previsto dal contratto collettivo Edilizia pmi – Confimi, in materia di limitazioni all’utilizzo del part-time dispone all’articolo 97 che l’impresa edile “non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato”.

Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa.

Paolo Ballanti

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