Soprintendenza dice no, ma il fotovoltaico prevale sul vincolo paesaggistico

Per il TAR Abruzzo, la Soprintendenza non deve limitarsi a sostenere, in via automatica, l’alterazione dell’equilibrio paesaggistico del contesto territoriale di riferimento, senza farsi carico del dovuto bilanciamento fra tutela paesaggistica ed esigenze di sostenibilità energetica

La presenza di pannelli sulla sommità degli edifici non deve essere più recepita soltanto come un fattore di disturbo visivo. Il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili impone una motivazione “particolarmente stringente” perché si possa opporre un eventuale diniego di compatibilità paesaggistica alla realizzazione di un impianto fotovoltaico comune.

Di conseguenza, in sede di rilascio del titolo abilitativo, la Soprintendenza deve operare un’attenta comparazione tra i diversi interessi coinvolti che, nel caso di impianti fotovoltaici in cui l’opera progettata o realizzata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità (soggetta fra l’altro a finanziamenti agevolati), non può ridursi all’esame dell’ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti (Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2020, n. 3969).

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La sola visibilità non configura un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica

Di conseguenza la sola visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblica non configura un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la loro presenza sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e morfologia della copertura, deve essere recepita come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva purché non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dall’area circostante paesisticamente vincolata (TAR Lombardia 21 febbraio 2018, n. 496).

Ne consegue che l’installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesistico deve essere vietata in modo assoluto solo in specifiche aree non idonee espressamente individuate dalla regione. Negli altri casi, la compatibilità dell’impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata in concreto, tenendo conto del fatto che sia per l’ordinamento sia per la sensibilità collettiva queste tecnologie sono ormai accettate e considerate elementi normali del paesaggio, espressione di un’evoluzione che coinvolge inevitabilmente anche gli aspetti estetico-costruttivi degli edifici.

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Il ricorso al TAR per il parere della Soprintendenza

I principi sopra espressi sono stati recentemente confermati nella TAR Abruzzo (sentenza n. 214 del 20 aprile 2023). Nel caso di specie i condomini di un caseggiato presentavano un progetto per l’adesione al cosiddetto “Superbonus 110%” di cui alla legge n. 34/2020.

L’intervento proposto riguardava la realizzazione di n. 3 impianti fotovoltaici ciascuno a servizio di ognuna delle n. 3 unità abitative, tramite l’installazione sulla falda unica rivolta verso ovest, posta a copertura dell’intero immobile, di n. 60 pannelli fotovoltaici non riflettenti” da inserire allo stesso livello e dello stesso colore delle tegole. La Soprintendenza dava parere positivo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ma a condizione che non fosse realizzato il fotovoltaico sul tetto; secondo la stessa Soprintendenza l’intervento sarebbe risultato notevolmente percepibile nonché rilevante paesaggisticamente in considerazione dei valori del paesaggio rurale e del paesaggio naturale.

Alla luce di quanto sopra il comune rilasciava l’autorizzazione paesaggistica solo per una parte dei lavori di manutenzione straordinaria, escludendo l’installazione degli impianti fotovoltaici sul tetto. I condomini chiedevano al TAR l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica limitatamente alla parte in cui non consentiva di installare i pannelli fotovoltaici sulla falda di copertura (senza il fotovoltaico sul tetto, l’intervento non avrebbe beneficiato del Superbonus).

I ricorrenti lamentavano, tra l’altro, vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e per disparità di trattamento del diniego dell’autorizzazione paesaggistica, nonché per difetto di istruttoria e motivazione.

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Il TAR ha dato ragione ai condomini

Secondo i giudici amministrativi il rifiuto – anche parziale – dell’autorizzazione paesaggistica deve contenere, con sufficiente chiarezza, le particolari ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea a inserirsi nell’ambiente, attraverso l’esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare.

Come nota il TAR, la Soprintendenza si è limitata a sostenere, in via automatica, l’alterazione dell’equilibrio paesaggistico del contesto territoriale di riferimento, senza farsi carico del dovuto bilanciamento fra tutela paesaggistica ed esigenze di sostenibilità energetica.

In particolare, ad avviso dei giudici amministrativi, la Soprintendenza avrebbe dovuto suggerire la praticabilità di soluzioni alternative al posizionamento dei pannelli fotovoltaici sulla falda di copertura che non interferiscano con le visuali panoramiche. In ogni caso gli stessi giudici hanno evidenziato che la soluzione progettuale proposta dai condomini riesce a contemperare l’interesse generale alla tutela del paesaggio con l’interesse, altrettanto generale, allo sviluppo dell’uso di fonti energetiche rinnovabili attraverso l’adozione di specifiche cautele tese a minimizzare l’impatto della installazione di che trattasi.

Sulla base di questi motivi, il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti della Soprintendenza e del comune.

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