Ok Superbonus per edifici in corso di definizione

Parliamo di quegli edifici appartenenti alla categoria F/4 a cui non è attribuita alcuna rendita catastale. Ecco il chiarimento delle Entrate

Con un nuovo chiarimento delle Entrate, un’altra categoria di immobili si aggiunge alla lista di quelle che possono beneficiare del Superbonus. Si tratta della F/4 che individua al Catasto le unità immobiliari in corso di definizione.

L’Agenzia delle Entrate si era già espressa sugli edifici in corso di definizione con la risposta n. 241 del 13 aprile 2021, chiarendo che per questa tipologia di immobili si può usufruire della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, ovvero del bonus ristrutturazioni. In questo articolo ne abbiamo parlato meglio > Bonus ristrutturazioni anche per edifici in corso di definizione

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Restava però ancora aperta la questione circa la possibilità di usufruire del superbonus 110 per questo tipo di immobili.

Con la risposta n. 599 del 16 settembre 2021 le Entrate chiudono il cerchio. Ma cerchiamo di capire meglio cosa viene chiarito nell’interpello e quali sono le condizioni che devono sussistere affinché sia possibile accedere al maxi sconto.

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Le richieste dell’istante

Con la modifica apportata dall’ultima legge di bilancio all’articolo 119 del Dl “Rilancio”, il superbonus è stato esteso anche agli interventi realizzati su edifici non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche in particolare.

L’istante, attraverso l’interpello n. 599, chiede chiarimenti sull’applicabilità del Superbonus per lavori consistenti in:

  • un intervento strutturale sulle parti comuni dell’edificio (le strutture portanti), finalizzati al miglioramento di almeno una classe di rischio sismico;
  • opere edilizie per il passaggio dell’unità immobiliare censita in C/2, nella categoria C/6, composta da una autorimessa e da un posto auto coperto, che diventerà pertinenza dell’abitazione ricavata dalla ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare in corso di definizione;
  • installazione sull’edificio di un impianto fotovoltaico di circa 11 Kw a servizio della “futura” unità abitativa, attualmente censita in F/4.

L’istante intende realizzare:

  • opere consistenti in coibentazioni involucro opaco, pavimenti e posa di finestre e portefinestre;
  • un impianto di climatizzazione invernale in sostituzione di quello demolito.

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Categoria F/4

In risposta, le Entrate confermano che i lavori di riduzione del rischio sismico, di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico realizzati su un edificio composto da tre unità immobiliari diversamente censite in Catasto, detenuto in comproprietà da due coniugi, sono ammessi al Superbonus, compresi quelli effettuati sull’unità censita in categoria F/4 – unità immobiliare in corso di definizione, trattandosi appunto di un edificio esistente.

Focalizzando l’attenzione sulla categoria F/4 dell’immobile e sulla sua possibilità che la stessa possa rientrare nell’agevolazione fiscale, le Entrate precisano che si tratta di una delle cosiddette “categorie fittizie”, in cui rientrano tutte quelle individuate dalla lettera F a cui non è attribuita alcuna rendita catastale.

Secondo l’Agenzia per questo tipo di edificio, si possono applicare gli stessi chiarimenti forniti con la circolare n. 7/2021 con riferimento alle spese sostenute per gli interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 – unità collabenti. Ne abbiamo parlato anche in questo articolo > Superbonus 110% per ricostruire un edificio collabente

Per il caso in oggetto, le Entrate hanno stabilito che le detrazioni di cui all’articolo 16-bis del Tuir spettano, in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

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Ok al superbonus per passaggio da C/2 a C/6

Altro punto soggetto a chiarimento è il passaggio dalla categoria C/2 alla categoria C/6. Per le Entrate il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per l’intervento edilizio che porterà l’unità immobiliare, ora in C/2, alla categoria catastale C/6.

Questo a condizione che gli interventi (sia di ristrutturazione che di efficientamento energetico) siano classificati nel titolo abilitativo e che dallo stesso risulti il cambio di destinazione d’uso dell’unità immobiliare nella categoria catastale C/6 nonché il vincolo di pertinenzialità con l’unità abitativa che deriverà dai lavori effettuati sull’unità attualmente accatastata come F/4.

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Occhio alla presenza del riscaldamento

Per accedere al maxi-sconto la dotazione di impianti di riscaldamento è necessaria.

Per le Entrate la fruizione del Superbonus, per la parte di lavori riconducibili all’efficientamento energetico, esiste tale condizione, richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili a eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

Inoltre, nel limite di spesa indicato dall’articolo 119, comma 5, del decreto “Rilancio”, l’istante potrà beneficiare anche delle detrazioni per l’installazione dell’impianto fotovoltaico a servizio dell’unità immobiliare abitativa che risulterà al termine dell’intervento.

Consigliamo:

Per determinare il compenso spettante al professionista per il rilascio del visto fiscale di conformità ma anche per creare un archivio in cloud della documentazione necessaria per la creazione del dossier da conservare per eventuali controlli, consigliamo il kit Superbonus  composto dai seguenti software:
1) Superbonus 110% – Calcolo del beneficio (pacchetto 10 licenze)
2) Superbonus 110%- Check list Conformità (pacchetto 10 licenze)

Foto:iStock.com/didesign021

Redazione Tecnica

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