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Sì allo sconto in fattura e alla cessione del credito per il Bonus Barriere al 75% solo in caso di preventivo firmato e acconto versato entro il 29 dicembre 2023, ossia prima dell’entrata in vigore del decreto 212/2023.
Niente possibilità di applicare le vecchie regole per chi non ha versato l’acconto.
La maggioranza ha infatti deciso di ritirare tutti gli emendamenti al decreto che quindi si appresta ad andare in Aula, lunedì 29 gennaio 2024, senza alcuna modifica rispetto al testo del governo.
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Opere ammesse nel 2024
Con il decreto 212/2023 entrato in vigore lo scorso 30 dicembre, è stato fatto un intervento che ha limitato sia la lista degli interventi ammessi alla detrazione sia i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito. Una scelta motivata dal governo, nella relazione al provvedimento, dalla volontà di “evitare ogni possibilità di comportamenti opportunistici”.
Di qui la scelta di ridimensionare l’ambito oggettivo dell’agevolazione. Questa dunque a partire dal 2024 viene limitata agli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente:
- scale;
- rampe;
- ascensori;
- servoscala;
- piattaforme elevatrici.
Abrogata inoltre la norma che consentiva di applicare il Bonus del 75% anche alle spese per gli interventi riguardanti l’automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche), e per lo smaltimento degli impianti sostituiti.
Stretta su sconto e cessione del credito per i nuovi lavori
L’ulteriore stretta introdotta da gennaio riguarda la possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito al posto dell’uso diretto della detrazione.
Il decreto ha previsto comunque un periodo transitorio per salvaguardare progetti già depositati e accordi già presi con i fornitori sulla base delle disposizioni in vigore nel 2023, a patto che ci sia la prova tangibile della volontà di fare i lavori.
Il periodo transitorio
Per quanto riguarda il periodo transitorio, infatti, il decreto stabilisce che le norme precedenti relative sia alla tipologia di lavori ammessi al bonus sia alla possibilità di esercitare le opzioni, sono escluse dalla nuova stretta in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Il decreto 212/2023 è entrato in vigore il 30 dicembre 2023, ossia il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Di conseguenza:
- in caso di lavori fuori dall’edilizia libera:
- gli atti in Comune debbono essere stati depositati entro il 29 dicembre 2023;
- in caso di interventi in edilizia libera:
- i preventivi accettati possono riportare al massimo la data del 29 dicembre 2023;
- i pagamenti in acconto debbono essere stati effettuati entro il 29 dicembre 2023.
Il versamento dell’acconto, dunque, rappresenta una condizione indispensabile sia per avere diritto alla detrazione di spese non più ammesse come detraibili nel 2024, sia per poter effettuare le opzioni.
Emendamenti tutti ritirati
Nei giorni scorsi era circolata la notizia di emendamenti della maggioranza volti a eliminare il pagamento dell’acconto, ma si tratta di emendamenti che sono stati tutti ritirati dalla maggioranza dopo che il governo, per bocca della sottosegretaria all’economia, Lucia Albano, ha annunciato il parere contrario del governo a tutte le proposte di modifica al decreto, comprese, dunque, quelle relative all’obbligo di versamento degli acconti.
Acconto in contanti? Per applicare le vecchie regole non basta
Quanto alle modalità di pagamento, il decreto 212/2023 obbliga all’utilizzo del bonifico parlante esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 in poi. Ma è ipotizzabile considerare valido il pagamento della fattura di acconto in contanti, per poter applicare le vecchie regole anche nel 2024?
Operativamente sulla piattaforma per la cessione dei crediti della Deloitte, ossia la piattaforma utilizzata da tutte le banche, per poter cedere le spese relative a preventivi o accordi precedenti alla stretta occorrono:
- fattura ovvero accordo vincolante sotto forma di autocertificazione firmata da acquirente e fornitore;
- copia del bonifico di pagamento effettuato in data antecedente al 30 dicembre.
Quindi niente bonifico, niente cessione.
Quanto alla possibilità di utilizzare comunque l’agevolazione sotto forma di detrazione per le spese escluse nel 2024 (bagni, infissi e automazioni), occorre considerare che a partire dal 2020 il pagamento con strumenti tracciabili è diventato obbligatorio per tutte le spese che danno diritto a detrazioni, con l’unica eccezione delle spese sanitarie. Era così anche da prima per Bonus Mobili e Bonus Verde.
Difficile quindi immaginare che aver utilizzato i contanti a conferma di un preventivo datato 2023 possa garantire il diritto al bonus del 75% per quest’anno.
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