Il decreto prevede la fine dell’esonero dall’obbligo di fattura elettronica per i forfettari, già a partire dal 1° luglio 2022, anche se fino al 31 dicembre 2023 restano escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica le “micro” partite Iva con ricavi o compensi fino a 25 mila euro.
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Obbligo fatturazione elettronica, per chi e da quando
Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di emettere esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dall’Agenzia delle Entrate è esteso in maniera generalizzata a tutte le operazioni.
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Scompare quindi l’esonero che era stato accordato ad alcune categorie: i contribuenti che rientrano nel “regime di vantaggio” (articolo 27, commi 1-2, Dl 98/2011), quelli che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014) e i soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche, enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini Iva e imposte sui redditi (artt. 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65 mila euro (con proventi oltre tale limite, la fattura andava emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta).
Tuttavia, fino al 31 dicembre 2023, possono ancora continuare a emettere soltanto fattura cartacea le “micro” partite Iva, cioè quelle che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 25 mila euro. Per questi soggetti l’obbligo di fatturazione elettronica tramite Sdi scatterà soltanto a partire dal 1° gennaio 2024.
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Fattura elettronica Forfettari, come funziona
Fino al 30 giugno 2022 l’accesso al regime forfettario determinava l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica verso i privati (come da articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 127/2015). Per incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, la legge di Stabilità 2015 aveva stabilito che per i forfettari con un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche il termine di decadenza per l’accertamento fosse ridotto di un anno.
L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari è stato richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’obiettivo di contrastare ulteriormente l’evasione fiscale, tenuto anche conto che l’introduzione della fatturazione elettronica non ha inciso in modo significativo sui costi a carico dei soggetti titolari di partita IVA.
Ora, dal 1° gennaio 2024, l’obbligo è esteso a tutti, nessuno escluso, indipendentemente quindi dai ricavi e compensi conseguiti nell’anno precedente.
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Sanzioni
La norma punisce le ipotesi di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all’inversione contabile, con una sanzione amministrativa di importo compreso tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro, ovvero di importo tra 250 e 2 mila euro, se l’irregolarità non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, comma 2, Dlgs 471/1997).
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Immagine: iStock/fizkes
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