In vigore dal 3 giugno 2026 il D.M. 28 ottobre 2025 che aggiorna i Requisiti Minimi. Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 ed entra in vigore dopo 180 giorni.
Il decreto 2025 unifica organicamente in un testo unico tutti gli obblighi in materia e introduce alcune importanti novità, come il calcolo puntuale dei ponti termici e obblighi ampliati di installazione delle infrastrutture di ricarica. Ecco una prima analisi.
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Indice
- Un testo unico organico
- Ponti termici, dalla maggiorazione forfettaria ai valori espliciti
- Indicatore di efficienza dell’involucro, riconosciuta la diversità tipologica
- Colonnine elettriche, obblighi retroattivi dal 2025
- Impianti, dall’efficienza dei componenti al bilancio di sistema
- Relazione tecnica più completa
- Regime transitorio
- Tabella di riepilogo
Suggeriamo:
Progettazione energetica integrata di involucro edilizio e impianti
Per garantire prestazioni energetiche elevate e risparmio occorre coniugare e integrare in un unico sistema efficiente l’involucro, nelle sue parti opache e trasparenti, e gli impianti tecnologici. Non si tratta di un’operazione semplice. Al progettista, infatti, è richiesta la comprensione delle singole parti e di come esse interagiscono tra loro. Questo manuale ha l’obiettivo di fornire al lettore gli strumenti per comprendere e governare il rapporto involucro-impianti al fine di raggiungere una ottimale efficienza energetica del manufatto edilizio. L’opera accompagna il lettore verso la conoscenza delle proporzioni, in termini di importanza, fra l’edificio e gli impianti, demolendo le convinzioni, ancora resistenti e persistenti, che un edificio ad alta efficienza energetica dipenda prevalentemente dagli impianti a energia rinnovabile. L’autore sposta il maggior carico dell’attenzione sulla qualità dell’involucro, opaco e trasparente: pareti, solai, coperture disperdenti, serramenti e ombreggiamenti. Ne analizza vizi e virtù relazionati alla fascia climatica in cui si trova l’edificio e alle caratteristiche fisiche dei materiali utilizzati, traducendo in modo molto fruibile la fisica tecnica. Il manuale, inoltre, affronta il concetto di qualità dell’aria, parlando di Ventilazione Meccanica Controllata, proseguendo con gli altri parametri del comfort abitativo: termo-igrometrico, acustico e luminoso, per offrire al lettore una panoramica olistica di tutti i componenti di una struttura edilizia energeticamente efficiente e sostenibile. Mirko GiuntiniIngegnere, si occupa da anni di progetti di edifici ecosostenibili. È consulente energetico e docente dell’Agenzia CasaClima, Esperto in Edilizia Sostenibile (EES) ed Esperto in Gestione dell’Energia (EGE). Svolge attività di docente in corsi di specializzazione e master su tematiche di sostenibilità ambientale e costruzioni sostenibili organizzati da ordini professionali, enti pubblici e privati, scuole e centri di formazione di importanza nazionale.
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Un testo unico organico
Per quanto riguarda l’impegno tecnico, dal punto di vista operativo fino al giugno prossimo occorre coordinare il DM 26 giugno 2015 per requisiti involucro e impianti, il D.Lgs. 199/2021 per obblighi fonti rinnovabili, il D.Lgs. 257/2016 per colonnine ricarica veicoli elettrici, il D.Lgs. 102/2014 per sistemi di automazione edifici, la direttiva 2020/2184 per qualità acque e separazione reti.
Dal 3 giugno 2026 tutto viene incorporato nell’Allegato 1 del decreto Requisiti Minimi 2025. La relazione tecnica ex articolo 8 del D.Lgs. 192/2005 documenta tutti gli obblighi in un’unica sede, eliminando rischi di dimenticanze e coordinando automaticamente tra loro requisiti che prima risultavano sparsi in testi normativi separati.
Ponti termici, dalla maggiorazione forfettaria ai valori espliciti
Tornando invece alle novità sui calcoli, la principale riguarda il metodo da applicare per i ponti termici nell’edificio di riferimento. Il DM 2015 utilizzava una maggiorazione forfettaria del 5-10% sulle dispersioni per trasmissione, senza distinguere tra edifici con architettura compatta o articolata. Il decreto 2025 introduce nell’Appendice B otto tabelle con valori di trasmittanza lineica psi differenziati per tipologia di discontinuità (serramenti, balconi, pilastri, angoli, solai interpiano), zona climatica e posizione dell’isolante.
Indicatore di efficienza dell’involucro, riconosciuta la diversità tipologica
L’H’T (indicatore di efficienza dell’involucro) non ha più un unico valore limite per zona climatica e rapporto S/V, ma viene modulato in funzione della percentuale di superficie vetrata dell’edificio. Così ad esempio un edificio terziario con 60% di vetrate può avere limiti H’T fino al 43% più alti rispetto a un edificio con 9% di vetrate, riconoscendo che anche utilizzando i migliori serramenti disponibili le dispersioni attraverso superfici trasparenti restano inevitabilmente superiori a quelle attraverso pareti opache ben isolate. Questa differenziazione risolve la penalizzazione degli edifici direzionali con ampie vetrate per illuminazione naturale, mantenendo comunque la verifica globale su EPgl,nren.
Colonnine elettriche, obblighi retroattivi dal 2025
Il decreto recepisce integralmente gli obblighi europei sui combustibili alternativi. Per gli edifici nuovi residenziali con oltre 10 posti auto scatta l’obbligo di predisposizione canalizzazioni per tutti i posti, con potenza disponibile 1 kW per posto.
Per gli edifici non residenziali con parcheggi pubblici l’obbligo è di installazione effettiva, non solo predisposizione, con numero variabile da 2 punti tipo A per 10-25 posti fino a oltre 25 punti per parcheggi superiori a 350 posti.
Impianti, dall’efficienza dei componenti al bilancio di sistema
Sul fronte impiantistico infine il decreto conferma i requisiti già vigenti da regolamenti europei ecodesign per caldaie a condensazione, pompe di calore e generatori a biomassa, ma introduce come novità la disciplina esplicita dei sistemi ibridi.
Invece i sistemi di automazione edifici (BACS) classe B minimo diventano obbligatori non solo per edifici nuovi ma anche per ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici non residenziali oltre 290 kW di potenza nominale, previa valutazione economica, che se dimostra tempi di ritorno inferiori a sei anni rende l’installazione obbligatoria anche sotto la soglia dei 290 kW.
Relazione tecnica più completa
La relazione tecnica prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005 eredita la funzione dell’articolo 28 della Legge 10 del 1991, ma con il D.M. 2025 cambia sostanzialmente contenuto e complessità. Non è più sufficiente verificare trasmittanze limite e rendimenti minimi dichiarati dai produttori.
La relazione deve documentare il calcolo esplicito di ogni ponte termico con simulazioni bidimensionali o tridimensionali secondo UNI EN ISO 10211 per i nodi critici, dimostrare il rispetto della quota 50% fonti rinnovabili con calcolo dell’autoconsumo fotovoltaico secondo UNI/TS 11300 parte 5, dimensionare le infrastrutture di ricarica elettrica con verifica dell’impianto elettrico, calcolare i fabbisogni per illuminazione secondo UNI EN 15193 e trasporto persone secondo UNI/TS 11300 parte 6 negli edifici non residenziali.
Il software di certificazione deve integrare le nuove norme tecniche e gestire metodi di calcolo agli elementi finiti per i ponti termici. L’aggiornamento diventa automatico: ogni nuova versione delle norme UNI/TS 11300 si applica dopo 180 giorni dalla pubblicazione, senza necessità di modificare il decreto con nuovo provvedimento ministeriale.
Regime transitorio
Per quanto riguarda l’entrata in vigore dei nuovi obblighi, è previsto un regime transitorio. Per i progetti con titolo abilitativo richiesto prima del 3 giugno 2026 si applica il DM 26/06/2015: vale la data di protocollo della domanda di permesso di costruire o presentazione SCIA, non la data di rilascio o inizio lavori. Se una variante che modifica la prestazione energetica viene richiesta dopo il 3 giugno 2026, anche su progetto precedente, la variante deve rispettare i nuovi requisiti.
Infine per gli interventi in edilizia libera (sostituzioni generatori, riqualificazioni senza titolo), si applica il decreto vigente al momento di inizio lavori o presentazione comunicazione/CILA.
Tabella di riepilogo
| ASPETTO | DM 26/06/2015 | DM 28/10/2025 |
| Ponti termici edificio riferimento | Maggiorazione forfettaria 5-10% | Calcolo esplicito con valori ψ per tipologia |
| Limiti H’T ristrutturazioni 1° livello | Fissi per S/V | Variabili S/V + % vetrate (9-100%) |
| Potenza FV minima residenziale | 20 W/m² (1 kW/50 m²) | 50 W/m² (1 kW/20 m²) |
| Potenza FV minima non residenziale | 20 W/m² | 100 W/m² (1 kW/10 m²) |
| Colonnine ricarica edifici nuovi | Non previste | Obbligatorie per parcheggi. Differenziate residenziale/non residenziale/pubblico |
| Colonnine edifici esistenti >20 posti | Non previste | 50% entro 1/1/2025, 100% entro 1/1/2030 |
| Maggiorazione isolamento interno | +10% su limiti U | +30% su limiti U |
| BACS edifici non residenziali | Solo nuovi >290 kW | Anche ristrutturazioni e riqualificazioni >290 kW |
| Norme UNI/TS 11300 | Parti 1-4 | Aggiunte parte 5 (FER) e parte 6 (ascensori) |
| Aggiornamento automatico norme | Serviva nuovo DM | Automatico dopo 180 gg pubblicazione |
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