Nuovo condono edilizio 2026: cosa prevede la riapertura dei termini del 2003 nell’emendamento alla Manovra

Vari emendamenti alla Legge di Bilancio 2026 propongono un nuovo condono edilizio per il 2026. Vediamo le opere che sarebbero sanabili riaprendo i termini del condono nel 2003 (tabelle con requisiti, limiti e procedure).

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Aggiornamento: Nuova sanatoria edilizia nella legge di Bilancio. La via sembra ormai tracciata. L’emendamento di FdI che riapre i termini del condono 2003 è infatti entrato nel pacchetto degli emendamenti segnalati, ossia di quelli che i gruppi sono intenzionati a sostenere e discutere. Fanno parte dello stesso pacchetto anche altri emendamenti a firma degli stessi senatori che propongono interventi di portata più ampia, arrivando a comprendere opere accessorie e interventi di  ristrutturazione e risanamento realizzati in difformità o in assenza di un titolo, purché non abbiano comportato incrementi di superficie e volumetria, realizzati fino al 30 settembre 2025, facendo riferimento al condono del 1985.

Il primo emendamento, a firma Matteo Gelmetti e Domenico Matera, propone invece la riapertura dei termini dell’ultimo condono edilizio, introdotto nel 2003 con l’articolo 32 del decreto-legge 269/2003, Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici.

Secondo la proposta la misura dovrebbe essere estesa a tutto il territorio nazionale, previa approvazione delle singole regioni. La misura è particolarmente attesa dalla regione Campania, unica che non recepì nei termini la normativa statale, lasciando sospese migliaia di pratiche di cittadini che avevano già presentato domanda e pagato le oblazioni previste.

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La sanatoria del 2003 e i limiti per cubatura e rispetto normative

L’art. 32 del decreto, Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali”, con i commi da 26 a 50 prevedeva la possibilità di sanare opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003, con limiti volumetrici e territoriali precisi.

Sempre esclusi: immobili non adeguabili alle norme antisismiche, le costruzioni su aree demaniali statali o di enti pubblici senza concessione onerosa, le opere su aree con vincoli paesaggistici, idrogeologici o ambientali. Obbligatorio inoltre il rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. Ad esempio un proprietario nel 2002 chiude con infissi e vetrate una veranda di 25 mq al piano terra della propria abitazione, senza richiedere il permesso di costruire. Opera sanabile al 31 marzo 2003 in quanto:

  • Abuso formale: opera realizzata senza titolo abilitativo
  • Conformità sostanziale: l’intervento rispetta:
    • Distanze dai confini previste dal PRG comunale
    • Altezze massime consentite dalla zona urbanistica
    • Indici di edificabilità della zona (il 25 mq rientra nella volumetria ammessa)
    • Destinazione d’uso residenziale già esistente

In pratica l’opera risultava “illegittima” solo per mancanza del titolo edilizio, rispettando comunque tutte le norme urbanistiche vigenti al momento della sua realizzazione: non crea abusi volumetrici, non viola distanze, non altera destinazioni d’uso in contrasto con il piano regolatore. Se la stessa veranda avesse violato anche solo uno dei parametri urbanistici (es. distanza dal confine 2 metri invece dei 5 previsti dal PRG), l’opera non avrebbe potuto accedere al condono, perché non conforme alle norme urbanistiche del 2003.

Il no della regione Campania e la sentenza della Corte Costituzionale

Nel 2003 la regione Campania, guidata da Antonio Bassolino, oppose resistenza al condono edilizio nazionale. La giunta regionale approvò la delibera 2827/2003, seguita dalla legge regionale 10/2004, con cui dichiarò inapplicabile sul territorio campano la sanatoria prevista dal decreto-legge 269/2003. La regione presentò contestualmente ricorso alla Corte Costituzionale contro la normativa statale.

La Consulta intervenne con le sentenze 196/2004, 198/2004 e 199/2004, dichiarando illegittime sia diverse disposizioni dell’articolo 32 nella parte in cui non riconoscevano adeguati poteri alle regioni, sia le norme regionali campane che avevano escluso l’applicabilità del condono. La sentenza 196/2004 ridisegnò il condono, attribuendo alle regioni ampi poteri di modulare limiti volumetrici e tipologie di abusi sanabili, ma confermando la legittimità del provvedimento statale. Tuttavia, quando la Corte si pronunciò, i termini per presentare domanda di condono erano già scaduti.

I cittadini campani che avevano presentato istanza e pagato le oblazioni si trovarono impossibilitati a proseguire le pratiche, a differenza di quanto avvenuto nelle altre regioni italiane. Secondo le interrogazioni parlamentari presentate negli anni successivi, la vicenda ha coinvolto diverse migliaia di famiglie.

La possibile riapertura dei termini

L’emendamento, dunque, riapre i termini del procedimento previsto dall’articolo 32 della legge 326/2003. Con le nuove disposizioni, come nel 2003, spetterebbe a ciascuna regione recepire la normativa con legge regionale, determinando possibilità, condizioni e modalità di ammissibilità a sanatoria.

Oltre alla Campania, sul fronte nazionale la riapertura potrebbe interessare anche situazioni rimaste sospese nelle altre regioni per motivi procedurali o per l’evoluzione normativa seguita alle sentenze della corte costituzionale. La corte, nel 2004, aveva infatti dichiarato illegittime diverse parti dell’articolo 32, imponendo modifiche che all’epoca lasciarono aperte alcune situazioni intermedie.

Opere sanabili e requisiti

Ecco la lista degli interventi che potrebbero rientrare nella sanatoria se fossero riaperti i termini senza inserire altre condizioni.

Limiti volumetrici (operano congiuntamente)

Tipo interventoLimite volumetrico
Ampliamento di edificio esistenteMax 30% volumetria originaria e max 750 mc
Nuova costruzione residenzialeMax 750 mc per singola richiesta e max 3.000 mc complessivi

Tipologie di abuso sanabili (allegato 1)

TipologiaDescrizioneDove sanabile
N. 1-2-3• opere in assenza di titolo
• opere difformi dal titolo
• ristrutturazioni in assenza/difformità
Tutto il territorio nazionale (anche aree vincolate)
N. 4-5-6• restauro e risanamento conservativo
• manutenzione straordinaria
• opere non valutabili in mc/mq
Aree vincolate (solo se previsto da legge regionale)

Opere escluse dal condono (comma 27)

Causa esclusioneDettaglio
A) condanne penaliOpere eseguite da condannati per art. 416-bis (mafia), 648-bis, 648-ter (riciclaggio)
B) rischio sismicoImpossibilità di adeguamento antisismico secondo opcm 3274/2003
C) aree demanialiSu aree stato/enti pubblici senza concessione onerosa
D) aree vincolateSu aree con vincolo paesaggistico, idrogeologico, parchi se: • vincolo esistente prima dell’opera • opera in assenza titolo o difformità • contrasto con norme urbanistiche
E) monumentiImmobili dichiarati monumento nazionale o di particolare interesse

Procedura

AspettoCondizione
DomandaEntro termini stabiliti (più volte prorogati con dl successivi)
OblazioneDeterminata secondo allegato 1 – non riducibile
PareriNecessari per aree vincolate

Requisito temporale base: opere ultimate entro il 31 marzo 2003.

Scarica qui i testi degli emendamenti

Emendamento 1 Legge di Bilancio 2026 – Condono 136 KB

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Antonella Donati

Giornalista professionista, vanta una vasta conoscenza delle normative vigenti in ambito edilizio con una particolare attenzione alle problematiche operative per i professionisti tecnici e agli aspetti fiscali. Ha pubblicato numerosi volumi e articoli che offrono approfondimenti …Continua a leggere

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