Nuova Direttiva Europea sull’efficienza energetica: a che punto siamo

La nuova direttiva, in vigore dal 9 luglio, propone modifiche alle Direttive precedenti per ridurre le emissioni di gas almeno del 40 % rispetto al 1990

Per il 2030, Unione dell’energia e quadro politico per l’energia e il clima fissano impegni ambiziosi. Lo scopo primario è ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % rispetto al 1990. Il fine ultimo è molteplice:
– aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili,
– realizzare un risparmio energetico conforme alle ambizioni dell’Unione,
– migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell’Europa.

Per raggiungere questi obiettivi è previsto un riesame delle disposizioni fondamentali della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), oltre a un ampliamento dell’ambito dei finanziamenti. La nuova direttiva è entrata in vigore il 9 luglio e propone modifiche alle Direttive precedenti.

Il 40% del consumo di energia deriva dagli edifici

A questo link è possibile scaricare il testo della direttiva UE 2018/844, qui invece il testo coordinato dell’ANIT, Associazione nazionale per l’isolamento termico e acustico. Riportiamo alcuni passaggi interessanti del testo coordinato.

(3) Gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo globale di energia nell’Unione. Il settore è in espansione, e ciò è destinato ad aumentarne il consumo energetico. Pertanto, la riduzione del consumo energetico e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell’Unione e le emissioni di gas a effetto serra.

Unitamente a un maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili, le misure adottate per ridurre il consumo di energia nell’Unione consentirebbero a quest’ultima di conformarsi al protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e di rispettare sia l’impegno a lungo termine di mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto di 2 °C, sia l’impegno di ridurre entro il 2020 le emissioni globali di gas a effetto serra di almeno il 20 % al di sotto dei livelli del 1990 e del 30 % qualora venga raggiu nto un accordo internazionale. La riduzione del consumo energetico e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili rappresentano inoltre strumenti importanti per promuovere la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e gli sviluppi tecnologici e per creare posti di lavoro e sviluppo regionale, in particolare nelle zone rurali, il consumo energetico.

(6) Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha riaffermato l’impegno dell’Unione a promuovere lo sviluppo dell’energia da fonti rinnovabili in tutta l’Unione approvando l’obiettivo vincolante di una quota del 20 % di  energia da fonti rinnovabili entro il 2020. La direttiva 2009/28/CE stabilisce un quadro comune per la promozione  dell’energia da fonti rinnovabili.

(7) È necessario predisporre interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico nell’edilizia, tuttora inattuato, e di ridurre l’ampio divario tra i risultati dei diversi Stati membri in  questo settore.

(8) Le misure per l’ulteriore miglioramento della prestazione energetica degli edifici dovrebbero tenere conto delle condizioni climatiche e locali, nonché dell’ambiente termico interno e dell’efficacia sotto il profilo dei costi. Tali misure non dovrebbero influire su altre prescrizioni relative agli edifici quali l’accessibilità, la sicurezza e l’uso cui è destinato l’edificio.  

Come calcolare la prestazione energetica degli edifici

(9) La prestazione energetica degli edifici dovrebbe essere calcolata in base a una metodologia che potrebbe essere differenziata a livello nazionale e regionale. Ciò comprende, oltre alle caratteristiche termiche, altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l’impiego di energia da fonti rinnovabili, gli elementi passivi di riscaldamento e rinfrescamento, i sistemi di ombreggiamento, la qualità dell’aria interna, un’adeguata illuminazione naturale e le caratteristiche architettoniche dell’edificio. Tale metodologia di calcolo dovrebbe tener conto della prestazione energetica annuale di un edificio e non essere basata unicamente sul periodo in cui il riscaldamento è necessario. Essa dovrebbe tener conto delle norme europee vigenti.

(10) È di esclusiva competenza degli Stati membri fissare requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. Tali requisiti dovrebbero essere fissati in modo da conseguire un equilibrio ottimale in funzione dei costi tra gli investimenti necessari e i risparmi energetici realizzati nel ciclo di vita di un edificio, fatto salvo il diritto degli Stati membri di fissare requisiti minimi più efficienti sotto il profilo energetico dei livelli di efficienza energetica ottimali in funzione dei costi. Occorrerebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri di sottoporre a revisione periodica i propri requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici alla luce del progresso tecnologico.

articolo a cura di

ANIT associazione nazionale isolamento termico e acustico

 

 

 

Redazione Tecnica

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