Diciamoci la verità, no! … e anche non a torto! Non neghiamo un fatto acclarato: nel bel Paese le normative (leggi, regolamenti, direttive, ecc..) sono da sempre impostate con termini, virgole e congiunzioni che rendono (spesso) astrusa l’interpretazione, motivo per cui Avvocati, Notai e Commercialisti sono tra le professioni che, fortuna loro, non conoscono “crisi”. Ma questo, A VOLTE, sembra più una ghiotta scusa per arrogarci il diritto, quasi inalienabile, di piegare tutto ai nostri scopi e interessi. Insomma, di “fare di tutta l’erba un fascio”.
Non funziona sempre così! Soprattutto quando c’imbattiamo in norme a carattere prescrittivo, dove i paletti (spesso) sono rappresentati da numeri e concetti che lasciano davvero poco margine alla libera interpretazione. Un esempio sono le NTC 2018… (ahimè solo in parte) dove il legislatore ha voluto porre dei precisi limiti che non di rado vengono disattesi, celati o peggio ancora modificati per adattali alle diverse situazioni.
NTC 2018, classificazione della muratura in laterizio
Per essere pragmatici riportiamo due tra i più annosi punti che riguardano la classificazione, in portanti, delle murature in laterizio. La prima è legata alle caratteristiche richieste al blocco di laterizio:
Caratteristiche del blocco
Ҥ7.8.1.2 MATERIALI
Gli elementi da utilizzare per costruzioni di muratura portante devono essere tali da evitare rotture fragili. A tal fine gli elementi devono possedere i requisiti indicati nel § 4.5.2 e, fatta eccezione per le costruzioni caratterizzate, allo SLV, da agS ≤0,075g, rispettare le seguenti ulteriori indicazioni:
- percentuale volumetrica degli eventuali vuoti, non superiore al 45% del volume totale del blocco;
- eventuali setti, disposti parallelamente al piano del muro, continui e rettilinei; le uniche interruzioni ammesse sono quelle in corrispondenza dei fori di presa o per l’alloggiamento delle armature;
- resistenza caratteristica a rottura nella direzione portante (fbk), calcolata sull’area al lordo delle forature, non inferiore a 5 MPa o, in alternativa, resistenza media normalizzata nella direzione portante (fb) non inferiore a 6 MPa ;
- resistenza caratteristica a rottura nella direzione perpendicolare a quella portante ossia nel piano di sviluppo della parete ( bk f ), calcolata nello stesso modo, non inferiore a 1,5 MPa.”
Finché si parla di numeri, poco male… il dato è decisamente chiaro. Il problema si evidenzia quando la prescrizione diventa descrittiva (punto 2). Proviamo a chiarire i concetti con un semplice schema che illustri la verifica da attuare:
BLOCCO | PORTANTE (agS > 0,075g) | NOTE |
SÌ | I setti disposti parallelamente al piano del muro (vd. linee in grassetto) si rivelano continui interrompendosi solo sui fori presa.
Il punto 2) è rispettato. Il blocco si considera portante se conforme anche agli altri 3 punti.
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SÌ | I setti disposti parallelamente al piano del muro si rivelano continui interrompendosi solo sui fori presa/alloggiamento armatura.
I setti che partono obliqui, quindi non paralleli al piano del muro (e mai lo diventano), non sono contemplati nella prescrizione del punto 2). Il punto 2) è quindi rispettato. Il blocco si considera portante se conforme anche agli altri 3 punti. |
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NO | I setti disposti parallelamente al piano del muro si interrompono NON solo sui fori presa.
Il punto 3) è disatteso – il blocco, anche se rispetta tutti gli altri punti, è da considerarsi NON PORTANTE nelle zone con agS > 0,075g. |
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NO | I setti disposti parallelamente al piano del muro si interrompono indistintamente su tutti i fori, non solo su quelli definiti di “presa”.
Il punto 3) è disatteso – il blocco, anche se rispetta tutti gli altri punti, è da considerarsi NON PORTANTE nelle zone con agS > 0,075g. |
Posa in opera
Il secondo punto riguarda la posa in opera che, per i blocchi portanti in zona sismica, prevede la continuità dei giunti di malta orizzontali e verticali. Condizione necessaria per la determinazione della resistenza del paramento murario (fK) con la tab.11.10.VI (§11.10.3.1.2). Le nuove norme, al punto §7.8.1.2, hanno inserito ciò che l’EC6 già prevedeva da tempo:
“Nel caso di utilizzo di elementi per muratura che fanno affidamento a tasche per riempimento di malta, i giunti verticali possono essere considerati riempiti se la malta è posta su tutta l’altezza del giunto su di un minimo del 40% della larghezza dell’elemento murario.” Quindi è stata riconosciuta, per la muratura ordinaria, l’equivalenza del giunto verticale continuo con la tasca riempita (con le specifiche riportate).
Nulla è stato riportato sulla muratura armata che resta normata, come da prassi giurisprudenziale (che prevede, in mancanza di una specifica – un limite, una regolamentazione -, di rifarsi ad una norma di livello gerarchico superiore e/o a documenti di comprovata validità), dall’EC6 (§8.1.5) che per chiarezza riporto integralmente:
“Nel caso di utilizzo di elementi per muratura che fanno affidamento a tasche per riempimento di malta, i giunti perpendicolari possono essere considerati riempiti se la malta è posta su tutta l’altezza del giunto, su di un minimo del 40% della larghezza dell’elemento stesso. I giunti perpendicolari nella muratura armata, soggetta a flessione e taglio attraverso i giunti, si raccomanda siano riempiti completamente di malta”.
E per meglio comprendere la questione, ecco uno schema esplicativo:
SISTEMA DI POSA
|
GIUNTO VERTICALE | MURATURA PORTANTE ORDINARIA | MURATURA PORTANTE ARMATA |
SECCO |
SÌ |
NO
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TASCA |
SÌ |
NO |
RIEMPITO COMPLETAMENTE | SÌ |
SÌ
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#MuraturaSismicaReloaded
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