No a nuovi impianti fotovoltaici a terra sui terreni agricoli, ma OK a quelli destinati alle CER

Si tratta di un divieto che riguarda esclusivamente gli impianti da realizzare ex novo, mentre nelle zone agricole dove sono già installati impianti della stessa tipologia sarà comunque possibile procedere con interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, a patto che l’intervento non comporti incremento dell’area occupata

Lisa De Simone 22/07/24

Stop a nuovi impianti fotovoltaici a terra nei terreni agricoli ma via libera a quelli al servizio delle CER che potranno essere comunque realizzati.

Nel “Decreto Agricoltura” dl 63/2024 definitivamente convertito in legge (legge n. 101 del 12 luglio 2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024), sono state infatti previste alcune eccezioni al divieto generalizzato di installazione di nuovi impianti fotovoltaici nelle zone agricole.

La prima riguarda le CER ma sono ammessi anche i nuovi impianti finanziati con Fondi PNRR. Prevista anche una norma transitoria per i progetti con iter per le autorizzazioni già avviato.
 
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Indice

Stop a nuovo consumo di suolo

L’articolo 5 del decreto limita dunque in via generale l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.

Si tratta di un divieto che riguarda esclusivamente gli impianti da realizzare ex novo, mentre nelle zone agricole dove sono già installati impianti della stessa tipologia sarà comunque possibile procedere con interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, a patto che l’intervento non comporti incremento dell’area occupata.

Ci sono però delle eccezioni.

Le eccezioni per le CER e per i progetti finanziati dal PNRR

Il divieto di utilizzare ex novo i terreni agricoli per installare i moduli fotovoltaici a terra non si applicherà infatti:

  • nel caso in cui gli impianti da realizzare o da ampliare siano finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile;
  • nei casi in cui si tratti di progetti attuativi di altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC);
  • nel caso in cui si tratti di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Sì al completamento dei progetti in fase di autorizzazione

La norma transitoria salvaguarda la realizzazione degli impianti per i quali è già stata presentata la richiesta di autorizzazione, o sono stati ottenuti i primi via libera. La limitazione all’installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole, non si applica dunque:

  • ai progetti per i quali sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento del via libera per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse;
  • ai progetti per i quali sia stato già rilasciata almeno una delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli impianti.

Fissati anche nuovi termini per la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni per l’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili. Da ora in poi la durata non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni.

Queste disposizioni si applicano anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitare entro sessanta giorni.

Le aree liberalizzate

Quando invece alle aree nelle quali sarà possibile installare a terra i nuovi impianti fotovoltaici la lista comprende:

  • cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale e porzioni non suscettibili di ulteriore sfruttamento, incluse quelle già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
  • siti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle società concessionarie autostradali;
  • i siti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori;
  • aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
  • aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
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