No alla nomina dirigenziale per il professionista tecnico già incaricato dal Comune

ANAC: il professionista che abbia prestato attività e svolto incarichi per l’Area tecnica di un Comune nel periodo precedente non può essere designato come Responsabile della stessa area in qualità di dirigente

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La delibera n. 490 del 23 ottobre 2024 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) analizza un caso di presunta inconferibilità di un incarico dirigenziale, relativo all’assegnazione della posizione di Responsabile dell’Area Tecnica di un Comune.

L’oggetto della delibera è la possibile violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 39/2013, che disciplina i requisiti e i divieti per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti che abbiano svolto attività professionale per l’amministrazione conferente.

Vediamo meglio nel dettaglio quale è stato il parere rilasciato dall’ANAC in merito al caso oggetto della delibera.

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Indice

Il quadro normativo di riferimento

L’art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013 stabilisce che i soggetti che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi o attività professionali regolate, finanziate o retribuite dall’amministrazione che conferisce l’incarico non possono ricevere incarichi dirigenziali esterni relativi al medesimo settore o ufficio.

Attenzione, va precisato che nella delibera si fa riferimento alla precedente versione della norma in quanto applicabile all’atto di conferimento oggetto di analisi.

I fatti esaminati e la posizione del professionista coinvolto

L’indagine dell’ANAC parte dalla segnalazione dell’architetto coinvolto che avrebbe svolto incarichi professionali per il Comune prima di essere nominato Responsabile dell’Area Tecnica con un contratto a tempo determinato part-time.

Gli incarichi precedenti comprendevano:

  • supporto all’Ufficio Tecnico (dal 2020 al 2022), svolto senza obbligo di presenza fissa e senza deleghe di firma;
  • progettazione e coordinamento per la sicurezza per lavori pubblici, come demolizioni e impianti di illuminazione, in qualità di libero professionista;
  • incarichi residuali, alcuni dei quali mai compensati o rinunciati.

Questi incarichi, seppur dichiarati come non continuativi, risultano comunque regolati e finanziati dal Comune.

Il soggetto interessato si è difeso sostenendo che gli incarichi svolti non costituiscano attività “in proprio” ai sensi dell’art. 4, in quanto: erano svolti in regime di collaborazione subordinata, utilizzando i mezzi della pubblica amministrazione, non comportavano l’autonomia organizzativa e il rischio imprenditoriale tipico di un’attività libero-professionale.

Valutazione dell’ANAC

L’ANAC non accoglie le argomentazioni difensive del professionista, rilevando che:

  • gli incarichi svolti, seppur senza deleghe formali, rientrano nella definizione di attività regolata e finanziata dall’amministrazione, indipendentemente dal livello di autonomia o dalla natura subordinata delle funzioni;
  • l’architetto ha mantenuto un rapporto collaborativo con il Comune per quasi l’intero biennio precedente al conferimento dell’incarico dirigenziale, configurando una relazione consolidata nel tempo, non di carattere occasionale, ma piuttosto stabile e continuativa.

L’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica è stato quindi ritenuto inconferibile poiché il soggetto aveva già operato in ambito tecnico per lo stesso Comune nei due anni precedenti.

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Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. 36/2023 ha introdotto una delle maggiori trasformazioni per il ruolo del RUP, ora Responsabile unico del progetto, nell’ambito della gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.Si tratta di un cambiamento di notevole rilevanza sia in termini di funzioni che di modalità operative.Alcune di queste assumono un rilievo primario e interessano:1) l’istituzione, per la prima volta, di un ufficio di supporto al RUP finanziato con l’1% dell’importo a base d’asta (di lavori, servizi e forniture) da utilizzare per l’affidamento diretto, da parte del RUP, di incarichi di assistenza e supporto;2) la qualifica di Project Manager richiesta per la gestione di progetti complessi;3) l’organizzazione delle piattaforme digitali per la gestione delle procedure di affidamento all’interno delle stazioni ap- paltanti qualificate;4) la qualificazione obbligatoria delle stazioni appaltanti necessaria per gli affidamenti superiori a 500.000 euro per i lavori e a 143.000 euro per i servizi e forniture;5) il controllo dell’applicazione dei Criteri ambientali minimi di cui all’art. 57 del d.lgs. 36/2023 e al d.m. 23/6/2022;6) l’istituzione e assistenza al Collegio consultivo tecnico (se nominato) che è obbligatorio per gli appalti di lavori superiori alla soglia e per gli appalti di servizi e forniture superiori a 1 milione di euro;7) la partecipazione alle commissioni di gara in qualità di componente o anche di Presidente;8) la gestione degli incentivi;9) la gestione, nella fase esecutiva dei contratti, dei subappalti a cascata con le conseguenti ricadute su verifiche dei pagamenti, della regolarità dei contributi e delle relative polizze;10) il controllo della progettazione per lavori di importo superiore al milione di euro per i quali, dal 1° gennaio 2025, sarà obbligatorio l’utilizzo del BIM;11) l’applicazione obbligatoria della revisione prezzi; oltre quelli derivanti dalle ricadute delle funzioni indicate o dalle prescrizioni normative delle procedure attuazione degli interventi.In considerazione degli elementi esposti l’aggiornamento ha richiesto una completa riscrittura del testo ferma restando l’impostazione di fondo basata su due canali preferenziali di approfondimento e relativi a:• gli elementi e gli aggiornamenti di carattere normativo;• le indicazioni necessarie allo svolgimento delle attività, all’individuazione delle procedure da porre in essere e alle possibili criticità che si possono determinare.Per rendere più immediato sia il percorso metodologico da osservare per le mansioni da svolgere, sia le singole attività da porre in essere, sono stati nuovamente riportati, all’interno del testo, una serie di diagrammi, richiami e tabelle aggiornati con gli elementi di sintesi di facile e immediata lettura per consentire all’utente di individuare con la massima tempestività i passaggi maggiormente significativi.La modalità d’uso del quaderno è rimasta impostata sulla base della precisa esigenza di accompagnare il tecnico in tutte le fasi del processo di attuazione di contratti pubblici per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture potendo fare riferimento ad un supporto operativo completo e di immediata efficacia.Marco AgliataArchitetto, libero professionista, impegnato nel settore della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche ambientali, energetiche e della sicurezza. Svolge attività di consulenza per Enti pubblici e privati sulla programmazione e utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione lavori, attuazione, gestione e manutenzione degli interventi con particolare riguardo al recupero edilizio, difesa del suolo, valorizzazione territoriale e sostenibilità ambientale. È autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali.

Marco Agliata | Maggioli Editore 2024

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