Modifica regime contabile 2021, opzioni e scadenza dei termini

Ancora pochissimo tempo per modificare il regime contabile del 2021: oggi, 16 marzo 2021, scade infatti il termine per la rettifica della detrazione Iva sul 2020, mentre il 17 maggio 2021 (solitamente il 16 maggio, ma quest’anno cade di domenica) è il termine ultimo per la prima liquidazione trimestrale Iva, quindi anche il termine ultimo solitamente indicato dalla prassi per le correzioni di questo tipo.

Ma quali sono le opzioni? Regime forfettario, regime semplificato e regime ordinario (più il “vecchio” Regime di Vantaggio, ormai “a estinzione”). È possibile passare da uno all’altro senza vincoli di alcun tipo? Risposta breve: dipende. E qual è il criterio per scegliere? Al di là dei requisiti imposti per legge (ovviamente non tutti possono accedere al forfettario, ad esempio*), il criterio è quello della convenienza, che però a volte non è così immediato individuare.

* Ricordiamo che il Regime Forfettario si applica a imprese e professionisti individuali (senza partecipazioni in società di persone, imprese familiari e associazioni tra professionisti, e non al controllo di Srl) con incassi dell’anno precedente non superiori a 65 mila euro, che non abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30 mila euro, e che non abbiano sostenuto oltre 20 mila euro di costi per dipendenti e collaboratori.

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La decisione sul regime contabile da adottare andrebbe presa già dai primi giorni del nuovo anno, perché incide sul regime Iva (ad esempio il forfettario può emettere fattura senza indicazione dell’imposta) e previdenziale da applicare, e sull’eventuale effettuazione della ritenuta d’acconto per alcuni contribuenti. Ad esempio, infatti, il contribuente forfettario non è sostituto d’imposta, quindi non subisce né trattiene le ritenute previste per le prestazioni di lavoro autonomo (o di intermediazione del commercio).

Il Sole 24 Ore cerca di mettere ordine nella materia illustrando le varie casistiche di passaggio da un regime all’altro, per capire come ragionare nell’effettuare la scelta del regime contabile per il 2021, cosa fare in pratica e a cosa prestare attenzione.

Specifichiamo però che in alcuni casi la legge fissa un vincolo di permanenza triennale nel regime scelto. Ad esempio, il contribuente che nonostante sia in possesso dei requisiti per applicare il forfettario, opti per il regime ordinario, dovrà rimanere in regime ordinario per almeno 3 anni prima di poter accedere al forfettario. Questo vincolo non si applica invece al passaggio tra forfettario e semplificato, considerati dall’Agenzia delle Entrate entrambi “regimi naturali” (risoluzione 64/E/2018: “Il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del DPR n. 600 del 1973, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio”).

Modifica regime contabile, le casistiche

Passaggio da Ordinario a Semplificato in regime di cassa

Da fare:

  • Integrare i registri Iva (entro il 30 novembre 2022) con l’elenco dei crediti e dei debiti al 31 dicembre 2021 in relazione alle fatture emesse e ricevute nello stesso anno che non hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti.
  • Istituire i registri degli incassi e dei pagamenti da tenere distinti da quelli Iva con le annotazioni di ogni singola somma incassata o pagata sia se riferita a documenti soggetti ad Iva che non.

Attenzione: Per chi ha optato per il regime ordinario (senza esserne obbligato), l’articolo 3 del Dpr 442/1997 impone di restarci per almeno un triennio.

Passaggio da Ordinario a Semplificato in regime di registrazione Iva

Da fare:

  • Integrare i registri Iva con i ricavi e i costi non derivanti da documenti Iva, da annotare entro 60 giorni dall’incasso/pagamento.
  • Ricordare che le fatture emesse concorrono a formare il reddito in base alla data di emissione (indipendentemente dall’incasso) e che le fatture di acquisto saranno deducibili nello stesso periodo della liquidazione Iva in cui sono inserite.

Attenzione: Per chi ha optato per il regime ordinario (senza esserne obbligato), l’articolo 3 del Dpr 442/1997 impone di restarci per almeno un triennio.

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Passaggio da Semplificato a Ordinario

Da fare:

  • Istituire la contabilità in partita doppia con rilevazione analitica degli aspetti economici e finanziari di ogni transazione o documento (i componenti positivi e negativi concorreranno alla determinazione del reddito con il criterio di competenza).
  • Stampare entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi il Libro Giornale ed il Libro degli Inventari (con marca da bollo da 16 euro ogni 100 pagine o frazione).

Attenzione: L’articolo 18, commi 1 e 7, del Dpr 600/73 regolano il passaggio obbligatorio al regime ordinario.

Passaggio da Forfettario a Semplificato

Da fare:

  • Si rettifica la detrazione Iva (ex articolo 19/bis Dpr 633/72) con eventuale inserimento del credito nella prima liquidazione 2021.
  • Fatturazione elettronica obbligatoria.
  • Si integrano con l’Iva (o la causa di non applicazione) le fatture emesse e si procede alla detrazione per quelle di acquisto.
  • Si inserisce in fattura la ritenuta d’acconto nei casi previsti e si opera la stessa sui compensi o sulle provvigioni liquidate a terzi.
  • Si istituiscono i registri Iva delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti (o si convalidano quelli precompilati dalle Entrate).
  • Viene ricostituita l’aliquota ordinaria Inps per artigiani o commercianti.

Passaggio da Semplificato a Forfettario

Da fare:

  • Si rettifica la detrazione Iva (ex articolo 19/bis Dpr 633/72) con eventuale versamento di quanto dovuto entro il 16 marzo 2021.
  • Si può passare alla fatturazione cartacea (la fatturazione elettronica non è più obbligatoria).
  • Non si applica più l’Iva sulle fatture emesse.
  • Non si è più sostituto d’imposta, per cui non si espone la ritenuta sulle fatture emesse e non la si opera in quelle ricevute.
  • Non si è più tenuti alla redazione (e conservazione) delle scritture contabili.
  • Artigiani e commercianti possono chiedere all’Inps la riduzione del 35% del carico contributivo previdenziale obbligatorio.

Passaggio da Regime di Vantaggio a Semplificato

Si tratta dei movimenti residuali che interessano il regime dei vecchi minimi. Non è più possibile il passaggio al cosiddetto Regime di Vantaggio perché si tratta di un regime “a estinzione”, quindi può essere usato fino a naturale scadenza solo da chi lo aveva scelto in precedenza.

Il passaggio è simile a quello da forfettario a semplificato illustrato sopra.

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Redazione Tecnica

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