Manca poco alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Milleproroghe (DL 150/2013), che è stato definitivamente approvato dal Senato e che, come ormai da molti anni, rinvia scadenze e termini che non è stato possibile rispettare per svariate ragioni. Tra i vari slittamenti, quelli di cui ci siamo maggiormente occupati nei giorni scorsi riguardano l’applicazione del POS obbligatorio per i professionisti e l’operatività del SISTRI, il sistema di tracciamento dei rifiuti.
Iniziamo con il POS obbligatorio. In base a quanto stabilito nella legge di conversione del Milleproroghe, i professionisti saranno tenuti a garantire la possibilità di pagare con carte di debito (bancomat) a partire dal prossimo 30 giugno 2014.
Emerge ora la necessità di intervenire sul decreto interministeriale dello scorso 24 gennaio, che definiva i criteri ai quali attenersi per dotarsi del POS obbligatorio e che non tiene conto del recente slittamento dei termini (soglia di pagamento minimo 30 euro e periodo di transizione, durante il quale l’obbligo sarebbe gravato solo sui soggetti con un volume di fatturato superiore ai 200.000 euro).
Poiché nel testo del Milleproroghe si parla di un posticipo dell’obbligo del POS “generale” al 30 giugno 2014, pare quasi obbligata la riscrittura del decreto interministeriale per riallineare i due dispositivi di legge. In ogni caso, allo stato attuale delle cose, tutti i professionisti (a prescindere dal proprio livello di fatturato) saranno tenuti a dotarsi di un dispositivo POS per il 30 giugno e non prima.
Altro punto controverso nel Milleproroghe appena convertito in legge riguarda il SISTRI, il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Come già anticipato su queste pagine alcuni giorni fa, viene confermata l’entrata in vigore del SISTRI per il secondo gruppo di soggetti interessati il prossimo 3 marzo 2014.
Ricordiamo, dunque, che lunedì prossimo, il SISTRI partirà per i seguenti soggetti:
1. Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
2. Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che fanno solo attività di stoccaggio (R13 o D15).
3. Trasportatori di rifiuti speciali pericolosi prodotti da loro stessi
4. Comuni e imprese di trasporto di rifiuti urbani (solo Regione Campania)
Ciò che viene prorogato è il periodo di coesistenza del SISTRI con i metodi di registrazione tradizionali (registro di carico e scarico, formulari rifiuti) e la sospensione dell’applicazione delle sanzioni fino al 31 dicembre 2014.
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