Materiali da costruzione: i CAM si applicano solo ai lavori pubblici?

Il progettista è tenuto obbligatoriamente a tener conto dei CAM nelle scelte progettuali da lui portate avanti e per tutti i livelli di progettazione

Scarica PDF Stampa

Il tema della sostenibilità ambientale in edilizia è oggi come mai in primo piano. Sono tanti e diversi gli schemi di certificazione energetico-ambientale degli edifici (LEED, BREEAM, GBC, ITACA, ecc.) che si basano su protocolli italiani o internazionali.

In questo articolo presentiamo i Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicati al mondo dell’edilizia (progettazione ed esecuzione lavori) introdotti nella legislazione italiana dal d.m. 11 ottobre 2007 e sostituiti poi dal decreto del Ministero della transizione ecologica del 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”.

Ci soffermeremo in particolare sui CAM riguardanti i prodotti da costruzione.

Analizziamo di seguito cosa sono i CAM e a cosa servono.

Indice

Cosa sono i CAM

Il d.m. 23 giugno 2022 è uno dei numerosi decreti pensati per dare attuazione al “Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)”. In pratica questo è un Piano per migliorare l’impatto ambientale delle forniture acquistate dalla Pubblica Amministrazione (si parla spesso di “acquisti verdi”) attraverso la definizione di Criteri Ambientali Minimi da rispettare. Ad oggi sono stati pubblicati decreti per le seguenti categorie di forniture:

    • arredi per interni;
    • arredi urbani;
    • ausili per l’incontinenza;
    • calzature da lavoro ed accessori in pelle;
    • carta;
    • cartucce;
    • edilizia;
    • eventi culturali;
    • illuminazione pubblica (fornitura e progettazione);
    • illuminazione pubblica (servizio);
    • lavaggio industriale e noleggio tessili e materasseria;
    • pulizia e sanificazione;
    • rifiuti urbani e spazzamento strade;
    • ristorazione collettiva;
    • ristoro e distributori automatici;
    • servizi energetici per gli edifici;
    • stampanti;
    • tessili;
    • veicoli;
    • verde pubblico.

    Come si vede gli ambiti di interesse del Green Public Procurement (GPP) legato alla Pubblica Amministrazione sono tanti e probabilmente alcuni ancora non sono stati normati e arriveranno in futuro.

    Non solo lavori pubblici

    Noi qui ci occupiamo del d.m. 23 giugno 2022 relativo al GPP dell’edilizia. Una prima osservazione importante: questo decreto riguarda gli interventi edilizi disciplinati dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, dunque riguarda i lavori pubblici. Questo è vero ma va fatto presente che il decreto è diventato un punto di riferimento anche per i lavori privati quando è necessario mettere dei requisiti ambientali sui prodotti da costruzione.

    A titolo di esempio ricordiamo che gli incentivi “tipo Superbonus” sui cappotti alle facciate prevedevano il rispetto dei requisiti ambientali per i materiali isolanti impiegati nei lavori.

    Proviamo ad entrare dentro al decreto per capirne la filosofia. Per prima cosa rileviamo che il decreto definisce i CAM riguardanti:

    • l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi (Cap. 2, Allegato al d.m. 23 giugno 2022);
    • l’affidamento dei lavori per interventi edilizi (Cap. 3, Allegato al d.m. 23 giugno 2022);
    • l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi (Cap. 4, Allegato al d.m. 23 giugno 2022).

    La parte interessante pertinente alla trattazione sui materiali da costruzione la troviamo inizialmente al Cap. 1 dell’Allegato al d.m. 23 giugno 2022 dove si dice che il progettista è tenuto obbligatoriamente a tener conto dei CAM nelle scelte progettuali da lui portate avanti e per tutti i livelli di progettazione.

    Il progettista, inoltre, e tenuto a redigere una “Relazione CAM” dove vengono indicate per ogni criterio “le scelte progettuali inerenti le modalità di applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati, l’elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam e che evidenzi il rispetto dei criteri contenuti in questo documento. Nella relazione CAM il progettista dà evidenza anche delle modalità di contestualizzazione delle specifiche tecniche alla tipologia di opere oggetto dell’affidamento. Inoltre, il progettista, dà evidenza dei motivi di carattere tecnico che hanno portato all’eventuale applicazione parziale o mancata applicazione delle specifiche tecniche…” (§ 1.3.3).

    Di fatto la “Relazione CAM” diventa un vero e proprio nuovo documento progettuale con la sua importanza e valenza primaria in cui si deve dare evidenza di come si è tenuto conto dei vari CAM. L’applicazione dei CAM ad un cantiere edile parte, dunque, dalle scelte progettuali che deve compiere e giustificare il progettista. È dal progetto che parte la gestione dei CAM a livello di cantiere.

    Riassumendo: i CAM sono almeno per le opere pubbliche obbligatori (anche per le opere private se leggi o contratto lo impongono), riguardano sia la progettazione che l’esecuzione delle opere. È il progettista che nella “Relazione CAM” evidenzia le scelte progettuali che portano al rispetto dei singoli CAM.

    Per saperne di più, continua a leggere dal volume

    FORMATO CARTACEO

    I materiali da costruzione

    Il manuale, in questa nuova edizione ampliata e aggiornata ai nuovi CAM in edilizia e alle linee guida relative ai materiali fibro-rinforzati (FRP), guida il direttore dei lavori nello svolgimento delle procedure di accettazione per i principali materiali strutturali: calcestruzzo e acciaio da cemento armato, acciaio da carpenteria metallica, legno, strutture prefabbricate, strutture in muratura, FRP.Per ciascuno di essi sono illustrati tipi e caratteristiche, sono specificate le qualificazioni e sono indicati i controlli di accettazione da eseguire in cantiere, il tutto in armonia con le vigenti norme tecniche per le costruzioni che impongono che i materiali siano identificati univocamente a cura del produttore; qualificati sotto la responsabilità del produttore; accettati dal direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.L’opera risulta inoltre molto utile non solo per approcciarsi ed approfondire i problemi legati all’identificazione, alla qualificazione e all’accettazione dei materiali in cantiere ma anche per migliorare le specifiche tecniche dei progetti strutturali.Marco TorricelliIngegnere, opera presso una primaria impresa italiana di costruzioni. Si occupa di Controllo Tecnico e partecipa come relatore a incontri e seminari sulla direzione dei lavori e il collaudo delle opere.

    Marco Torricelli | Maggioli Editore 2024

    Iscriviti alla newsletter Materiali da costruzione: i CAM si applicano solo ai lavori pubblici? aoqzlwlnnk1v21gh
    Iscrizione completata

    Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

    Seguici sui social


    Redazione Tecnica

    Scrivi un commento

    Accedi per poter inserire un commento