Lottizzazione abusiva: abuso, condanna e confisca
La Corte di Cassazione con sentenza n. 31628/2019 del 18 luglio 2019 ha affermato che la confisca di un immobile, edificato nel corso di un’operazione di lottizzazione abusiva, è possibile solo se il costruttore è stato condannato per l’illecita modifica dell’assetto territoriale.
Nel caso in esame, alla richiesta di aumento di cubatura di due immobili conseguiva un cambio di destinazione d’uso degli stessi, che passava da agricola ad edificatoria. La conseguente innovazione nell’assetto territoriale configurava il reato di lottizzazione abusiva. Nei casi infatti in cui venga modificato l’assetto del territorio al di fuori delle autorizzazioni, la normativa configura un illecito penale.
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A quel punto, l’immobile realizzato nel corso dell’operazione di lottizzazione abusiva è soggetto a confisca: il colpevole, cioè, viene privato della disponibilità dell’immobile, su cui viene posto un vincolo. Non avrebbe, infatti, senso consentire la permanenza nel territorio di costruzioni abusive, e la confisca ha proprio la funzione di riportare l’assetto territoriale allo stato antecedente le violazioni.
Lottizzazione abusiva: quando può scattare la confisca?
Il problema affrontato con la sentenza 31628/2019 riguarda proprio il provvedimento di confisca, i casi e le ipotesi in cui possa essere eseguito. I giudici hanno concentrato la propria attenzione ai limiti di operatività del provvedimento di confisca e, di fatto, hanno posto un limite all’esecuzione del provvedimento, al quale si potrà dare corso solo se c’è un’espressa affermazione della responsabilità penale a causa della lottizzazione abusiva: solo se i giudici affermano definitivamente l’effettiva esistenza della lottizzazione abusiva, i beni potranno venire confiscati.
Finché il procedimento penale non si è concluso, il manufatto abusivo non può essere confiscato e resta a disposizione del colpevole.
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