Fissata al 15 ottobre 2014 la scadenza entro la quale il libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva devono essere conformi al DM 10 febbraio 2014, cioè obbligatori. Il termine è stato definito in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio del decreto 20 giugno 2014 del Mise.
Il DM 10 febbraio 2014 recante i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e i modelli di rapporto di efficienza energetica, all’art. 1 disponeva che, dal 1° giugno 2014, gli impianti termici avrebbero dovuto essere muniti di “libretto di impianto per la climatizzazione” conforme al modello di cui all’allegato I del decreto stesso.
All’art. 2 si stabiliva che, sempre dal 1° giugno 2014, il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, avrebbe dovuto essere conforme ai modelli di cui agli allegati II, III, IV e V del decreto stesso.
Bene, dopo un po’ di tira e molla, il decreto del 20 giugno sia per il libretto di impianto sia per il controllo di efficienza energetica sostituisce ufficialmente le parole “A partire dal 1° giugno 2014” con “Entro e non oltre il 15 ottobre 2014”.
Cna Installazione Impianti aveva chiesto al MISE di chiarire che per l’obbligo di libretto di impianto per gli impianti termici la data del 15 ottobre non era un termine ultimativo ma un “a partire da”. Invece no: non si tratta di proroga, ma di termine tassativo entro il quale bisogna mettersi in regola.
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