Legge di Bilancio 2018, recupero patrimonio edilizio: quando l’Iva è al 10%

L’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi

Un emendamento alla Legge di Bilancio 2018 fornisce un’interpretazione autentica della norma che disciplina l’aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Bisogna determinare i beni significativi sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. La fattura emessa da chi realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare il servizio oggetto della prestazione e il valore dei beni di valore significativo. In sostanza la disposizione riprende una parte della Circolare n. 12/E del 2016 con cui l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le parti staccate che hanno un’autonomia funzionale rispetto al bene significativo rientrano nel calcolo dei limiti di valore previsti per i beni significativi.

In presenza dell’autonomia, la parte staccata non deve essere ricompresa nel valore dell’infisso, per la verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile. Se la parte staccata concorre alla funzionalità dell’infisso, invece, costituisce parte integrante dell’infisso stesso. In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.

Legge di Bilancio 2018: Iva al 10% sul recupero

L’emendamento alla Legge di Bilancio 2018 (articolo 3, comma 6-bis) fornisce un’interpretazione autentica della legge n. 488/1999 (finanziaria 2000) e del D.M. 29 dicembre 1999, che prevedono che siano soggette all’aliquota IVA del 10% gli interventi di recupero del patrimonio edilizio su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, le cessioni di beni sono assoggettate all’aliquota Iva ridotta solo se la fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Ma quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Il D.M. 29 dicembre 1999 ha individuato i beni significativi:
– ascensori e montacarichi,
– infissi esterni e interni,
– caldaie,
– video citofoni,
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria,
– sanitari e rubinetteria da bagni,
– impianti di sicurezza.

Su questi beni significativi l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. Per  i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, si applica l’aliquota Iva del 10% alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, anche se incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità. Sono escluse, invece, le materie prime e semilavorate. L’agevolazione spetta sia se l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia se i beni vengono acquistati dalla ditta o da chi li esegue.

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Redazione Tecnica

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