L’aggiornamento in Catasto degli oggetti catastali è il tema del nuovo post realizzato dalla Redazione di Ediltecnico.it con la collaborazione dell’ing. Antonio Iovine, autore del volume L’attribuzione della rendita catastale e la tutela dei cittadini , edita da Maggioli Editore e disponibile anche nelle migliori librerie.
Ricordiamo ai lettori che questo approfondimento e molti altri materiali possono essere reperiti nella nostra Pagina Speciale Determinazione Rendita Catastale, con tutte le novità aggiornate passo dopo passo.
Per tenere aggiornato i catasti per la mutazione degli oggetti, la normativa catastale impone l’obbligo per i titolari di diritti reali su immobili di dichiarare in catasto le variazioni nella loro destinazione, consistenza e stato.
Gli atti per i quali sussiste l’obbligo di presentazione in Catasto sono i seguenti:
1. variazioni di coltura (mod. 26) deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato (art. 27 d.P.R, 917/1986.) – Sanzione per omessa denuncia da euro 258 a euro 2.065, secondo quanto previsto dall’art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato da ultimo con l’articolo 3, del d.lgs 18 dicembre 1997 n. 471.
2. tipo mappale per edificazione di opera stabile (art. 8 l. 679/1969) deve essere effettuata entro 6 mesi dalla abitabilità e comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo a detto riconoscimento – Sanzione per omessa denuncia da euro 15 a euro 61;
3. dichiarazione delle nuove costruzioni o di variazione di quelle già censite da presentare entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori. Sanzione per la mancata o tardiva dichiarazione da un importo minimo di euro 1.032 a quello massimo di euro 8.264.
Oltre le suddette variazioni obbligatorie , per come già anticipato, possono essere presentate istanze di rettifica per errori negli stati di fatto oggettivi presenti nelle banche dati catastali dipendenti dall’ufficio.
Altra richiesta è il frazionamento delle particelle di terreno, nell’interesse delle parti per una vendita frazionata.
Nella figura seguente è schematizzato il flusso operativo dei vari aggiornamenti descritti.
Anche in questo caso rileva la totale telematizzazione degli adempimenti direttamente dalla sede del professionista tecnico.
Circa le modalità per presentare l’aggiornamento in catasto sono disponibili le seguenti procedure informatiche gratuitamente rese disponibili ai professionisti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
– DOCFA 4.0, per il catasto edilizio urbano;
– PREGEO 10.01, per il catasto dei terreni;
– DOCTE 2.0, per il catasto dei terreni.
Le procedure, in sostanza, compilano gli originari moduli cartacei (con il vantaggio dei molteplici controlli automatici di coerenza resi possibili dall’informatizzazione che ne agevola la compilazione e ne attesta l’esito positivo di redazione, preventivamente all’inoltro) e presentati in front office consento l’aggiornamento in tempo reale della banca dati catastale.
In particolare si evidenzia che, a oggi, i soli documenti di aggiornamento che possono essere trasmessi in via telematica sono quelli prodotti con DOCFA e PREGEO.
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