Architetti e Lavoro all’Estero, le regole da seguire per fatture e contributi

Lisa De Simone 18/02/20
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Creatività e gusto italiani e committenti esteri: per gli architetti il lavoro al di fuori dell’Italia è una reale opportunità. Ma quali sono le regole da rispettare per chi decide di svolgere la professione privata guardando anche oltre frontiera? In realtà non ci sono particolari complicazioni perché è possibile continuare ad utilizzare la propria partita IVA italiana anche se le prestazioni riguardano clienti e immobili fuori dal Paese.

IVA  e territorialità delle prestazioni

A dettare le regole per le operazioni sull’estero sono gli articoli da 7 a 7-septies del DPR 633/1972 in materia di IVA. In base all’art. 7-ter le prestazioni degli architetti  fiscalmente residenti in Italia si considerano sempre effettuate sul territorio italiano  inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari quando:

  • il committente estero è un privato non titolare di partita IVA e residente in un Paese UE, a prescindere dal Paese di ubicazione dell’immobile;
  • la prestazione riguarda un immobile che si trova sul territorio italiano, a prescindere dal fatto che il committente comunitario sia o meno titolare di partita IVA.

Rientrano nell’ambito delle prestazioni da considerare quelle relative alla progettazione e alla direzione di lavori immobiliari di uno specifico immobile, nonché quelle relative alla progettazione degli interni e degli arredamenti.

In tutti questi casi si debbono emettere la fatture con applicazione dell’IVA, in caso di regime ordinario, o senza in caso di opzione per il forfettario, in quanto, come detto, l’attività professionale si considera a tutti gli effetti come prestata in Italia a prescindere dal fatto che il pagamento provenga dall’estero.

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Esulano invece da questo ambito applicativo la progettazione non riferita ad immobili specificamente individuati, e i servizi di consulenza e assistenza tecnica o legale che non si riferiscono direttamente alla preparazione e al coordinamento dei lavori immobiliari.

Quindi le fatture di consulenza generica commissionate da committenti all’estero e non direttamente legate all’esecuzione dei lavori, possono essere emesse senza IVA. Occorre per questo una dicitura ad hoc che varia a seconda del fatto che il committente sia europeo o extraeuropeo.

L’iscrizione al VIES per prestazioni nella UE

Quando si tratta di prestazioni professionali all’interno della UE, e si tratta di fatturare a soggetti IVA, per prima cosa è necessario iscriversi al VIES (VAT Information Exchange System), il sistema di scambio di informazioni in materia di imposte sul valore aggiunto. In sostanza si tratta di una banca dati comunitaria grazie alla quale ogni amministrazione può verificare la situazione fiscale dei un operatore proveniente da un altro stato membro.

L’opzione per effettuare queste operazioni può essere espressa direttamente al momento dell’apertura della partita IVA oppure successivamente, sul sito delle Entrate, in modalità diretta o tramite intermediari autorizzati. Questo obbligo riguarda tutti i titolari di partita IVA a prescindere dal regime ordinario o forfettario. L’iscrizione è in tempo reale. Sarà poi necessario presentare all’Agenzia delle Entrate il modello INTRASTAT con il riepilogo delle operazioni effettuate oltre frontiera. Su queste fatture non è prevista l’applicazione dell’IVA.

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Le fatture in reverse charge

Per le fatture dei professionisti che riguardano prestazioni effettuate all’interno della UE, infatti, si applica il regime del reverse charge (inversione contabile). Questo comporta che non sia dovuta l’IVA nel Paese di residenza del professionista ma che questa debba essere pagata nel Paese del committente da parte del committente. Così, ad esempio, una società francese che commissiona ad un architetto italiano un progetto per il restauro di un immobile pagherà all’architetto solo l’importo della prestazione e il 4% a titolo di rivalsa contributiva. Lo stesso committente, in quanto soggetto IVA nel suo Paese,  dovrà integrare la fattura versando l’imposta sul valore aggiunto in Francia.

Le fatture per i committenti comunitari diversi dai privati debbono riportare espressamente la dicitura “operazione soggetta a Reverse Charge”. Su queste fatture non è prevista l’applicazione della ritenuta d’acconto perché il committente estero non può essere un sostituto d’imposta in Italia.

I modelli INTRASTAT

Per queste operazioni è poi necessario presentare i modelli INTRASTAT con la lista delle fatture emesse. I modelli vanno presentati ogni tre mesi dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro, altrimenti la presentazione è mensile. I modelli sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane e devono essere presentati in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Quando il committente non è europeo

Niente IVA e niente ritenuta d’acconto anche quando il committente non è europeo purché l’immobile oggetto dell’intervento non si trovi in Italia, oppure quando si tratta di prestazione di consulenza generica. In riferimento ai Paesi extra UE, infatti le prestazioni professionali si considerano sempre come effettuate al di fuori del territorio nazionale, e quindi soggette alle regole fiscali del Paese in questione:

  • le prestazioni commissionate da un soggetto diverso dai contribuenti privati;
  • le prestazioni di “consulenza e assistenza tecnica” quando il committente è un soggetto privato.

Sulla base di quanto stabilito dalla legge, quindi, l’IVA anche in questo caso non va addebitata in fattura. Per le fatture a soggetti extracomunitari, però, occorre emettere il documento con la dicitura “operazione non soggetta ad IVA”. Sempre dovuta dal cliente, invece, la rivalsa contributiva.

I versamenti a INARCASSA

Per quel che riguarda i contributi, le norme comunitarie prevedono che se il professionista svolge attività in più di uno Stato e risiede in quello dove svolge una parte sostanziale della sua attività, è soggetto alle leggi dello Stato in cui ha la residenza, compresi i relativi obblighi previdenziali. Quindi l’architetto italiano che lavora anche all’estero deve pagare solo i contributi a INARCASSA.

Se invece lo Stato di residenza non corrisponde a quello nel quale professionista esercita la parte prevalente della sua attività, si applicano le leggi dello Stato in cui si trova il centro di interessi. In questo caso, ossia quando si fattura più all’estero che in Italia, si può essere esonerati dal versare i contributi a INARCASSA. Il modello di domanda è reperibile sul sito dell’Istituto. È comunque possibile decidere di continuare a versare i contributi previdenziali presso INARCASSA anche durante il periodo all’estero così da accentrare la posizione pensionistica in Italia. Anche questa decisione va comunicata all’Istituto.

La totalizzazione contributiva

In ogni caso è possibile far valere periodi di lavoro negli Stati comunitari applicando la cosiddetta “totalizzazione europea”. Con questo sistema la contribuzione estera viene presa in considerazione come se fosse contribuzione versata in Italia, mentre l’importo della pensione è calcolato in proporzione ai contributi accreditati in Italia, secondo il sistema “pro-rata”.

Per i periodi di lavoro in Paesi extra UE, infine, gli eventuali contributi versati possono essere riscattati a pagamento per far valere il diritto alla pensione in Italia.

Guida fiscale per il professionista tecnico

Questo ebook nasce con l’intento di fornire al tecnico libero professionista una sorta di mini guida in ambito fiscale.La prima parte costituisce una panoramica generale sulle voci di spesa che possono ricorrere nello svolgere la professione soggette a deducibilità ridotta ai fini delle imposte sui redditi, o a detraibilità limitata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Per ogni tipologia di spesa presa in considerazione, dunque, si cercherà sempre di fornire la doppia visuale, IVA e redditi, con anche un estratto delle relative norme fiscali, oppure, ove non utile alla trattazione, la mera citazione delle fonti.Nella seconda parte si tratteranno invece tre aspetti pratici come l’inquadramento fiscale del libero professionista, alcuni aspetti relativi alla fatturazione ovvero le ritenute d’acconto e la rivalsa dei contributi, e in fine un tema che non interessa in maniera diretta il tecnico libero professionista nella propria fatturazione attiva, ma che potrebbe tornare utile quale consulenza da fornire ai propri clienti (si tratti di Ditte che commissionano lavori in edilizia, o di Ditte che eseguono lavori edili): il reverse charge in edilizia.A parte il capitolo dedicato alla scelta del regime fiscale IRPEF/forfettario, tutte le considerazioni fatte in questo volume riguardano i soggetti in regime IRPEF, non tiene in considerazione i soggetti ancora rientranti nel vecchio regime dei minimi di cui all’art. 27 commi 1 e 2 DL 98/2011, soppresso dal regime forfettario ex legge 190/2014, commi da 54 a 89, ma in vigore, per chi vi rientrava nel 2015, fino ad esaurimento delle condizioni di permanenza (5 anni per chi lo aveva adottato da over 35, oppure fino al compimento del trentacinquesimo anno di età per chi lo aveva adottato da under 35).I temi affrontati sono:1. Spese di telefonia: Detraibilità IVA e deducibilità dei costi2. Ri-addebito in fattura delle spese: spese sostenute in proprio e spese “sostenute in nome e per conto del cliente”3. Spese alberghiere e/o di somministrazione: detraibilità IVA, deducibilità dei costi, spese a carico del cliente e spese a carico del professionista4. Spese di viaggio/trasporto: trasferte con mezzi pubblici e trasferta in auto5. Spese per automezzi: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 6. Spese di rappresentanza: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 7. Spese per omaggi ai clienti: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 8. Regime fiscale: IRPEF (contabilità ordinaria, contabilità semplificata) e Forfettario9. Fatturazione: Ritenute d’acconto e rivalsa contributi10. Vecchio reverse charge: subappalti in edilizia. Nuovo reverse charge: finiture e impianti.Renzo Semprini Cesari, Ragioniere Commercialista, iscritto all’ODCEC di Rimini.

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Articolo originariamente pubblicato su Architetti.com

Lisa De Simone

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