Lavoro a chiamata in edilizia: è possibile?

Lavoro intermittente in edilizia: regole, limiti e adempimenti per imprese e lavoratori.

Paolo Ballanti 30/09/25

Tra i contratti di lavoro subordinato che un’impresa edile può attivare figura il lavoro a chiamata o job on call regolato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, numero 81.

Stipulando un contratto intermittente il lavoratore si rende disponibile a svolgere la prestazione esclusivamente su chiamata dell’azienda. Vediamo le tipologie di lavoro intermittente, quando è ammesso e gli adempimenti dovuti dall’impresa deve

>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

Indice

Suggeriamo:

FORMATO CARTACEO

Rapporto di lavoro in edilizia dopo la nuova patente a punti

Il settore dell’edilizia sta costituendo in questi ultimi anni un volano per il nostro Paese grazie agli incentivi fiscali e alla propulsione data dai contributi del PNRR, creando nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per le aziende che attorno ad esso gravitano. Tuttavia il lavoro in campo edile da sempre rappresenta un sistema particolare che deve essere gestito con grande attenzione e prudenza da parte sia dei professionisti del settore, sia delle stesse aziende, bilanciando le offerte economiche ed i piani di avanzamento lavori con gli indici di congruità della manodopera, i versamenti alla Cassa Edile, la sicurezza sul lavoro e il Durc. Il presente libro si pone l’obiettivo di fare da guida per tutti gli operatori del settore: aziende, consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti e responsabili della sicurezza, che si trovano quotidianamente a gestire il corretto inquadramento del lavoratore edile, la sua rendicontazione fino alla elaborazione del cedolino paga e delle denunce alle casse previdenziali di competenza. A chiusura del volume sono presenti una serie di esempi pratici che permettono la verifica di quelli che sono i calcoli tipici del mondo dell’edilizia, fornendo contributi e spunti sulla gestione delle aziende edili e offrendo soluzioni operative rispetto ad una novità che rivoluzionerà il settore, ossia la patente a crediti. MASSIMILIANO MATTEUCCIConsulente del Lavoro in Roma, Milano e Bologna, Socio Nexumstp Spa. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto del Lavoro dell’Università “La Sapienza” di Roma e presso l’Università “Niccolò Cusano” di Roma. Docente a contratto per Master Universitari di I e II livello. Profes- sore a contratto di “Innovazione digitale e relazioni industriali” presso l’Università “Niccolò Cusano” di RomaSIMONA RICCIConsulente del Lavoro, esperta in edilizia, Docente nel Master di I livello presso l’Università Lumsa di Roma.

 

Massimiliano Matteucci, Simona Ricci | Maggioli Editore 2024

Tipologie di lavoro intermittente

Possiamo distinguere tra il lavoro intermittente:

  • Con obbligo di disponibilità, in cui il lavoratore è tenuto a rispondere alla chiamata aziendale e, a fronte di tale disagio, riceve un’apposita indennità economica;
  • Senza obbligo di disponibilità, dove il dipendente non è tenuto a rispondere alla chiamata dell’azienda.

Se da un lato il lavoro a chiamata porta con sé una grande flessibilità per l’azienda (tenuta a retribuire il dipendente per i soli periodi di effettivo lavoro) dall’altro lato il contratto può essere stipulato in una serie tassativa di casi (ipotesi oggettive o soggettive) e comporta una serie di adempimenti aggiuntivi per i datori di lavoro, a differenza degli altri rapporti di lavoro subordinato.

Ipotesi oggettive

Il ricorso al contratto a chiamata è ammesso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi:

  • Nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • Aziendali, stipulati da RSA / RSU;

anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. In mancanza di disposizioni contrattuali, i casi di utilizzo del job on call sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sul punto il D.M. 23 ottobre 2004 statuisce che è “ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”.

Per quanto di nostro interesse, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Risposta ad Interpello del 13 luglio 2017, numero 1, ha confermato l’ammissibilità del contratto a chiamata, nel settore edile, per manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici nell’ambito di appalti per lavori di manutenzione stradale ordinaria / straordinaria, alla luce dell’attività numero 32 “Personale addetto alla manutenzione stradale” indicata nella tabella allegata al Regio decreto numero 2657/1923.

Ipotesi soggettive

A prescindere dal tipo di attività svolta (articolo 13, comma 2) è possibile ricorrere al lavoro a chiamata con dipendenti di età:

  • Superiore a 55 anni, da intendersi come 55 anni compiuti (anche se trattasi di pensionati);
  • Inferiore a 24 anni (al massimo 23 anni e 364 giorni), fermo restando che le prestazioni devono essere svolte entro i 25 anni.

La Corte di Giustizia UE (sentenza 19 luglio 2017, numero C-143/16) considera legittimo il licenziamento di un lavoratore, assunto con contratto a chiamata, al raggiungimento dei 25 anni di età.

Divieti

Non è possibile ricorrere al lavoro intermittente:

  • Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • Presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni (il divieto opera per i lavoratori adibiti alle stesse mansioni svolte dai dipendenti licenziati o sospesi o con orario ridotto);
  • Da parte delle aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi, secondo la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Periodo complessivo

Fermi restando i presupposti di legittimo ricorso al lavoro a chiamata, il contratto in parola è ammesso, per ciascun dipendente con la medesima azienda, per un periodo complessivamente non eccedente le 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari.

In caso di superamento del suddetto periodo il rapporto si trasforma in un contratto a tempo pieno e indeterminato.

Comunicazione di inizio della prestazione lavorativa

In aggiunta agli adempimenti tipici dei lavoratori dipendenti, come la stipula del contratto e l’invio telematico della comunicazione di assunzione con modello “Unificato-LAV” o “UniLav”, il datore è altresì tenuto a segnalare, ogni volta, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente l’avvio della prestazione lavorativa a chiamata.

L’adempimento è infatti imposto dall’articolo 15, comma 3, Decreto Legislativo numero 81/2015, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non eccedente i 30 giorni. Il datore di lavoro è pertanto obbligato a segnalare all’ITL:

  • I dati identificativi del dipendente;
  • I dati identificati del datore di lavoro;
  • La data di inizio e fine della prestazione lavorativa cui la chiamata si riferisce.

La comunicazione (che può essere effettuata anche nello stesso giorno di inizio della prestazione purché prima dell’effettivo impiego del lavoratore) è resa a mezzo modello “UNI-intermittente” da trasmettere collegandosi alla piattaforma servizi.lavoro.gov.it, selezionando la voce “Lavoro intermittente”, una volta inserite le credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa all’invio telematico, il datore di lavoro può trasmettere il modello “UNI-intermittente”:

  • Con un messaggio di posta elettronica all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it;
  • Con un SMS al numero 339 9942256 contenente il codice fiscale del lavoratore (esclusivamente per prestazioni da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione);
  • Tramite l’App Lavoro Intermittente per smartphone e tablet.

Sanzioni

L’azienda che omette di trasmettere la comunicazione di avvio della prestazione a chiamata incorre in una sanzione amministrativa da 500,00 a 2.500,00 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

>> Se vuoi ricevere notizie come questa direttamente sul tuo smartphone iscriviti al nostro nuovo canale Telegram!

Iscriviti alla newsletter Lavoro a chiamata in edilizia: è possibile? aoqzlwlnnk1v21gh
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Paolo Ballanti

Nato a Lugo (Ra) classe 1988, dopo la laurea in Consulente del Lavoro conseguita all’Università di Bologna si occupa dal 2012 di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso associazioni di categoria e multinazionali. Attualmente ricopre l’incarico di Referente…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento