Il Ministero dell’Ambiente ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi sulla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA): è obbligatoria per tutte le imprese, eccetto quelle imprese che producono emissioni, per le quali è richiesta l’autorizzazione generale, più complessa rispetto all’Aua. La Circolare del Ministero dell’Ambiente è la prot. 0049801 del 7 novembre 2013 (scarica la circolare del 7 novembre del Ministero dell’Ambiente sull’Autorizzazione Unica Ambientale)
Un impianto produttivo che non è soggetto all’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) è soggetto all’AUA anche quando il gestore è una grande impresa: l’AUA è sempre obbligatoria. La richiesta di Autorizzazione unica ambientale è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall’articolo 3, comma 1 del regolamento, a meno che non una delle due deroghe citate.
Quando l’attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, contemporaneamente, a comunicazioni e autorizzazioni di carattere generale, il gestore può, ma non è obbligato, richiedere l’AUA. Se l’impianto è soggetto a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore, alla scadenza della prima comunicazione è obbligatorio presentare istanza di AUA.
Il gestore può presentare istanza di adesione all’autorizzazione di carattere generale tramite il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), quando l’attività è soggetta solo ad autorizzazione di carattere generale, e quando l’attività è soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall’AUA.
Per poter continuare l’attività in caso di mancata risposta sulla richiesta di primo rilascio dell’AUA, è necessario a rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza.
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