Proseguiamo nella trattazione dell’IVA agevolata in edilizia analizzando i requisiti oggettivi da possedere per poter usufruire dell’aliquota ridotta al 4% per l’acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale (la c.d. agevolazione Prima Casa).
Ricordiamo che, ai requisiti oggettivi che saranno esaminati in questo post, occorre anche rispondere a requisiti soggettivi che sono stati trattati la scorsa settimana nel post IVA agevolata al 4% per la prima casa, ecco i requisiti soggettivi.
I requisiti oggettivi per godere dell’IVA agevolata al 4% sono i seguenti:
1. Immobile non di lusso
2. Novità del beneficio dell’agevolazione Prima Casa
Per fruire dell’IVA agevolata al 4% per l’acquisto della prima casa è necessario che la casa di abitazione oggetto di acquisto non presenti caratteristiche di lusso, secondo i criteri indicati nel decreto 2 agosto 1969 (per esempio, la presenza di una piscina di almeno 80 mq di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq).
Inoltre, per beneficiare dell’aliquota IVA ridotta al 4% per l’acquisto della prima casa, occorre dichiarare di “… non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo …”.
La dichiarazione va resa con riferimento a tutti gli immobili acquisiti con il beneficio dell’IVA agevolata Prima Casa.
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IVA agevolata al 4% Prima Casa: fabbricati rurali, case in costruzione e abitazioni vicine
L’IVA agevolata al 4% trova applicazione anche nell’ipotesi di trasferimento di un fabbricato rurale o di una porzione dello stesso, purché idoneo all’utilizzo residenziale e non siano delle semplici pertinenze di un terreno agricolo (circolare dell’Agenzia delle Entrate 38/2005).
L’agevolazione sull’IVA al 4% per la prima casa spetta anche nell’ipotesi in cui il trasferimento riguardi un immobile in corso di costruzione. Anche in questo caso, ovviamente, l’immobile non deve presentare le caratteristiche di abitazione di lusso, elencate nel decreto 2 agosto 1969 prima citato.
Infine, l’IVA agevolata 4% si applica anche in caso di acquisto di due appartamenti vicini destinati a costituire un’unica unità abitativa, purché, sempre, l’abitazione conservi anche dopo la riunione degli immobili le caratteristiche di “non lusso”.
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Lisa De Simone | 2020 Maggioli Editore
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