L’articolo 17 comma 3 lett. d) del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) dispone che il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.
Per una curiosa coincidenza, nell’arco di alcune settimane si sono registrate due sentenze che hanno trattato proprio tale particolare ipotesi che, fortunatamente, è meno frequente delle altre ipotesi di esonero previste dal citato T.U.: conseguentemente, l’occasione è utile per chiarire meglio l’operatività di tale disposizione, anche allo scopo di evitare una sua distorta applicazione e per istruire correttamente le richieste eventualmente presentate dagli interessati all’ufficio tecnico comunale.
La prima delle due sentenze che interessano in questa sede è la n. 2567 del 30 maggio 2017 del Consiglio di Stato, sez. IV, nella quale i giudici di Palazzo Spada hanno dovuto valutare il caso in cui il proprietario di un immobile distrutto da un incendio aveva richiesto il permesso di costruire per la relativa ricostruzione, invocando l’esonero di cui al citato art. 17 comma 3 lett. d) del T.U. Edilizia e ottenendo un rifiuto da parte del Comune.
Come è noto, il permesso di costruire è provvedimento naturalmente oneroso (da ultimo, Corte Cost., 3 novembre 2016 n. 231), di modo che le norme di esenzione devono essere interpretate come “eccezioni” ad una regola generale (e da considerarsi, quindi, di stretta interpretazione), non essendo consentito alla stessa potestà legislativa concorrente di ampliare le ipotesi al di là delle indicazioni della legislazione statale, da ritenersi quali principi fondamentali in tema di governo del territorio (Corte Cost., n. 231/2016 cit.). L’art. 17, co. 3, lett. d) del Testo Unico Edilizia prevede la esenzione dal contributo di costruzione “per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità”.
Definizione di “pubblica calamità”
Si tratta di due distinte ipotesi, ambedue sorrette dal presupposto della “pubblica calamità”. Quest’ultima deve essere intesa come un evento imprevisto e dannoso che, per caratteristiche, estensione, potenzialità offensiva sia tale da colpire e/o mettere in pericolo non solo una o più persone o beni determinati, bensì una intera ed indistinta collettività di persone ed una pluralità non definibile di beni, pubblici o privati. Ciò che caratterizza, dunque, il carattere “pubblico” della calamità e la differenzia da altri eventi dannosi, pur gravi, è la riferibilità dell’evento (in termini di danno e di pericolo) a una comunità, ovvero ad una pluralità non definibile di persone e cose, laddove, negli altri casi, l’evento colpisce (ed è dunque circoscritto) a singoli, specifici soggetti o beni e, come tale, è affrontabile con ordinarie misure di intervento.
Se, dunque, l’evento deve caratterizzarsi per straordinarietà, imprevedibilità e avere una portata tale da essere “anche solo potenzialmente pericoloso per la collettività”, ciò non è, tuttavia, sufficiente a qualificarlo quale “calamità pubblica”, posto che deve comunque trattarsi di un evento non afferente a beni determinati e non affrontabile e risolvibile con ordinari strumenti di intervento, sia sul piano concreto che su quello degli atti amministrativi.
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In senso riconducibile al concetto ora espresso, gli artt. 2, co. 1, lett. c) e 5 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, prevedono il conferimento di poteri straordinari di ordinanza per il caso di “calamità naturali” (e, come tali, “pubbliche”), e l’art. 54 del Testo Unico Enti Locali (DPR 18 agosto 2000 n. 267), conferisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere (delegabile nei limiti previsti dal medesimo articolo) di emanare ordinanze contingibili ed urgenti “al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”; potere di ordinanza che va tenuto distinto da quello, di carattere “ordinario” e riferito al Sindaco quale rappresentante della comunità locale, previsto dall’art. 50 del medesimo Testo Unico degli Enti locali.
Quando si può ricorrere all’esenzione?
In conclusione, perché possa ricorrere l’ipotesi di esenzione di cui all’art. 17 cit., occorre che gli interventi da realizzare costituiscano attuazione di norme o di provvedimenti amministrativi che espressamente li prevedono (e non siano invece effetto di una scelta volontaria del soggetto, sia pure in conseguenza di provvedimenti emanati), e che siano stati adottati a seguito di eventi eccezionali, dannosi o pericolosi per la collettività, tali da richiedere l’esercizio di poteri straordinari.
Nel caso di specie, l’incendio che ha colpito l’immobile, se pur grave e tale da poter divenire fonte di pericolo per la collettività, ove non tempestivamente circoscritto, tuttavia si caratterizzava quale evento che ha colpito beni specifici e che, per dimensioni, caratteristiche e intensità, è stato tale da non richiedere particolari interventi di contrasto o esercizio di poteri straordinari. Ne consegue, quindi, l’inapplicabilità dell’esenzione di cui all’art. 17, co. 3, lett. d) del Testo Unico Edilizia nel caso specifico.
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La seconda pronuncia di interesse è la n. 1319 del 12 giugno 2017 del TAR Lombardia, sez. II Milano: anche in questo caso la problematica riguardava l’intervento di ricostruzione di un immobile reso necessario a causa di un incendio che in precedenza aveva distrutto il bene ed, ancora una volta, il responso dei giudici è stato negativo. Infatti, ribadendo l’orientamento già espresso in altra occasione [1], ha confermato la legittimità del diniego dell’operatività dell’esenzione in quanto la norma citata circoscrivendo “l’esenzione ai soli casi di interventi realizzati in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità” e non anche a seguito di eventi isolati.
[1] TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 25 maggio 2016, n. 1079: anche in quella occasione, dinanzi ad un incendio che aveva gravemente danneggiato un immobile, è stato ritenuto legittimo il diniego all’esenzione da parte del Comune, in quanto, secondo i giudici, si era “trattato di un episodio grave e dannoso per l’impresa, ma non certo catastrofico, le cui conseguenze nocive sono risultate arginabili mediante l’attuazione di normali operazioni di messa in sicurezza; né, tantomeno, risultano essere stati adottati piani di emergenza o evacuazione dei residenti, a conferma del fatto che non è stata messa a immediato repentaglio – se non in via del tutto potenziale – la pubblica incolumità”.
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Pietro Salomone | 2017 Maggioli Editore
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