Infiltrazioni acqua in condomìnio, è colpevole il condòmino che fa il danno

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Se il condòmino che ha accesso esclusivo a un terrazzo comune di un condomìnio fa lavori edilizi e fa un danno, la responsabilità è la sua perché si è appropriato indebitamente di una parte comune.

Il condòmino che realizza degli interventi su un terrazzo comune, ma sul quale ha accesso esclusivo, commette un’appropriazione indebita e deve risarcire i danni causati dai lavori. La Cassazione, con la sentenza 12007/2016, si è pronunciata su un caso di infiltrazioni per cui tutte le responsabilità sono state attribuite al singolo condòmino, senza chiamare in causa il condomìnio.

 

 

In un orientamento tenuto in precedenza il condomìnio era stato giudicato sempre e comunque responsabile perchè custode delle parti comuni, anche se la responsabilità diretta dell’accaduto è il singolo condòmino. La 12007/2016 ha ribaltato questo giudizio.

Un condòmino ha subito infiltrazioni acqua nel suo appartamento che hanno danneggiato la copertura del tetto e ha citato in giudizio il condomìnio chiedendo riparazione dei danni e un risarcimento. Il condomìnio per tutta risposta ha fatto notare che la responsabilità era di un altro condòmino che aveva  fatto un intervento (ha realizzato un’altana, cioè una loggetta, o meglio un belvedere realizzato nella parte più alta dell’edificio, all’altezza del tetto, a cui si accede da un abbaino) sul terrazzo di sua proprietà.

 

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Il tetto del condomìnio è in parte a falde e in parte costituito da un terrazzo di cui beneficia solo il condòmino che poi aveva realizzato l’altana. Il terrazzo, essendo una copertura, è in realtà un bene comune, anche se gli altri condòmini non possono acceedervi.

La realizzazione dell’altana è stata quindi considerata un’appropriazione indebita di una cosa comune e il condòmino che l’ha realizzata è stato condannato al risarcimento del danno e alla riparazione dei guasti causati.

 

Redazione Tecnica

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