Indennità di maternità Inarcassa, a chi spetta e come funziona

Come funziona l’indennità di maternità per le iscritte a Inarcassa? A chi spetta, a quanto ammonta, come e quando fare domanda e le regole generali

Lisa De Simone 29/07/22
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Quando nasce un bimbo o una bimba, o quando si adotta, l’attenzione ovviamente è tutta per loro, ma è bene non perdere di vista i diritti della mamma in termini economici, a partire dall’indennità di maternità.

Per le professioniste iscritte a Inarcassa, come per tutte le lavoratrici, l’indennità spetta per cinque mesi, ossia per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla legge.

A partire dal 2022 la legge riconosce alle libere professioniste e ai liberi professionisti anche il diritto a un’estensione dell’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi successivi ai 5 mesi di tutela obbligatoria già prevista dalla normativa vigente. La norma si applica a tutti gli eventi di nascita/adozione/affidamento il cui periodo di tutela obbligatorio dei 5 mesi sia iniziato o in corso al 1° gennaio 2022.

L’indennità aggiuntiva di 3 mesi spetta però solo se il reddito complessivo fiscalmente dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo indennizzabile è inferiore a 8.145 euro.

Il contributo di maternità non è incompatibile con l’attività professionale, per cui le mamme che emettono fatture anche durante questo periodo, sia per lavori già chiusi in precedenza, sia per nuove attività, non rischiano di perdere il contributo. Questa copertura, come detto, è prevista anche nel caso dell’adozione e dell’affido, con periodi differenziati. Vediamo i dettagli.

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Indennità di maternità Inarcassa, come si calcola e chi ne ha diritto

L’indennità di maternità Inarcassa spetta a tutte le donne architetto/ingegnere a prescindere dall’anzianità di iscrizione. Al di là di questo è richiesto di essere in regola con i versamenti contributivi. È previsto annualmente un importo minimo e uno massimo erogabile per l’indennità: per il 2022 il minimo è stato fissato a 5.191 euro e il massimo a 25.955 euro.

L’importo che si andrà ad incassare è proporzionale al reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF il secondo anno precedente a quello della domanda. Proprio perché non sono richiesti requisiti minimi di anzianità contributiva l’importo minimo è quello che sarà sempre erogato alle architette iscritte ad Inarcassa da meno di due anni, e che quindi non possono far valere un reddito nel periodo richiesto per i conteggi. Nel caso in cui il periodo di iscrizione fosse addirittura inferiore ai cinque mesi nel periodo indennizzabile, l’indennità viene riconosciuta in misura frazionata in base ai giorni di iscrizione maturati, rapportando il numero dei giorni relativi all’effettivo periodo di iscrizione e contribuzione ai cinque mesi, tradotti in giorni, previsti dalla norma.

Per quanto riguarda invece l’indennità aggiuntiva di 3 mesi, questa è pari ai tre dodicesimi dell’80% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF nel secondo anno anteriore a quello dell’evento, ma è garantita un’indennità minima che, per l’anno 2022, è di 3.114 euro.

In caso di iscrizione parziale nei tre mesi successivi al 5° mese, l’indennità aggiuntiva spetta in misura frazionata corrispondente ai giorni di iscrizione a Inarcassa.

I calcoli per l’assegno

L’importo che verrà erogato, come prevede la legge (ossia il Dlgs 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), è pari ai cinque dodicesimi dell’80% del reddito professionale denunciato ai fini IRPEF nel secondo anno anteriore a quello dell’evento. In pratica per chi avrà un figlio il prossimo anno il reddito di riferimento sarà quello del 2018, risultante dalla dichiarazione presentata nel 2019, ossia, di fatto, si deve far riferimento a quella che è l’ultima dichiarazione fiscale disponibile prima della data della presentazione della domanda, dichiarazione che fa da riferimento anche per il calcolo dei contributi da versare.

Quindi fatto 100 il reddito lordo da considerare l’indennità che spetta è quella  che risulta applicando questa formula: 100 x 80% x 5 : 12. Così, ad esempio:

  • con un reddito lordo di 30.000 euro l’indennità avrà un ammontare complessivo di 10.000 euro;
  • con un reddito lordo di 25.000 euro l’indennità avrà un ammontare complessivo di 8.333 euro;
  • con un reddito lordo di 20.000 euro l’indennità avrà un ammontare complessivo di 6.666 euro.

Chi ha dichiarato redditi lordi inferiori ai 16.000 euro, invece, a prescindere dal loro effettivo ammontare, avrà diritto comunque al pagamento dell’assegno minimo di 5.096 euro.

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Le regole fiscali

L’indennità viene pagata in un’unica soluzione entro i tre mesi dalla nascita. Viene accreditata sul conto corrente bancario o postale indicato nel modulo dall’associata (è necessario indicare l’istituto di credito, l’esatto numero di c/c, le coordinate bancarie ABI e CAB, il codice CIN e il codice IBAN, il numero dell’agenzia con l’indirizzo completo).

Inarcassa invierà poi anche la relativa documentazione fiscale, in quanto l’indennità va dichiarata ai fini IRPEF perché costituisce un reddito a tutti gli effetti. L’ammontare percepito dovrà quindi essere dichiarato insieme agli altri redditi professionali anche nel  caso in cui sia stata presentata l’opzione per il regime forfettario.

Indennità di maternità Inarcassa, quanti mesi

La tutela di legge è prevista per un periodo di cinque mesi, che comprende i due mesi precedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino.

L’estensione dell’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi successivi ai 5 mesi di tutela obbligatoria  è prevista dal 2022 solo nel caso in cui il reddito complessivo fiscalmente dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo indennizzabile sia inferiore a 8.145 euro.

Il versamento da parte di Inarcassa sarà comunque sempre successivo al parto, a prescindere da quando viene presentata la domanda. Non si potrà far conto, in sostanza, dell’assegno di maternità per preparare il corredino o arredare la stanzetta.

Anche nel caso di adozione o affidamento preadottivo si ha diritto a una indennità per cinque mesi a partire dall’ingresso in famiglia del bambino. L’indennità spetta sia per l’adozione nazionale che per quella internazionale, entro i diciotto anni di età. Nel caso di affidamento provvisorio, invece l’indennità spetta entro cinque mesi dall’affidamento, e viene pagata per un periodo massimo di tre mesi.

In caso di gravidanza a rischio

Oltre all’indennità di maternità è possibile ottenere anche un sussidio in caso di gravidanza a rischio, vale a dire quando non è possibile svolgere durante questo periodo alcun tipo di attività lavorativa. Si tratta in questo caso di una indennità per inabilità temporanea assoluta. Per poterla richiedere è necessario la documentazione medica che attesti che l’attività lavorativa rappresenti una reale minaccia per la gravidanza, sulla base di segni e sintomi, per un periodo superiore ai 40 giorni. Non è quindi sufficiente una certificazione generica, ma occorre un pericolo reale.

Questa indennità viene corrisposta per il periodo di inabilità totale assoluta fino all’inizio del periodo coperto dall’indennità di maternità. Si tratta, infatti, di due tipologie di misure di sostegno al reddito che non sono incompatibili tra loro, ma che non possono essere richieste per lo stesso periodo. Diversamente da quanto previsto per l’assegno di maternità, però, per poter richiedere l’indennità per inabilità, è necessario risultare iscritte ad Inarcassa da almeno tre anni.

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Maternità Inarcassa e compatibilità del lavoro

Per poter ottenere l’assegno Inarcassa non c’è nessun obbligo di sospensione dell’attività durante il periodo indennizzato. Non è prevista, infatti, per le donne architetto come per qualunque altra libera professione, l’incompatibilità tra l’indennità di maternità e il reddito professionale. Un principio questo che vale in assoluto, sia nel caso in cui si svolga effettivamente la libera professione per più committenti, sia quando si abbia un contratto di collaborazione a partita IVA con uno studio.

Indennità di maternità Inarcassa, come si presenta la domanda

La domanda di indennità di maternità Inarcassa va presentata dopo il compimento del sesto mese di gravidanza e comunque entro sei mesi dal parto, oppure, in caso di adozione, affidamento preadottivo o provvisorio, dopo la data dell’effettivo ingresso del bambino in famiglia, sempre entro il termine massimo di 180 giorni da questa data.

La domanda di indennità aggiuntiva di 3 mesi prevista dal 2022 può essere inoltrata unitamente alla domanda di maternità/paternità/adozione/affidamento, oppure in un secondo momento ma sempre entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto o dall’ingresso del bambino in famiglia.

La domanda va inoltrata dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL), nella sezione “Domande e certificati > Domande”. Occorre allegare un’autocertificazione nella quale si deve attestare l’inesistenza, per il periodo indennizzato, del diritto ad altra indennità di maternità o benefici equivalenti da parte di altro Ente e che per il periodo indennizzato non sono stati versati altri contributi obbligatori in dipendenza di alcun altra attività lavorativa.

Se la domanda è presentata prima del parto, occorre trasmettere anche il certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto. In caso di adozione o affidamento, invece, occorre la copia autentica del provvedimento.

Dal 2019, per lo svolgimento delle relative pratiche è attivo anche un servizio telefonico di supporto: Pronto Assistenza. A seguito della ricezione della domanda, Inarcassa contatta direttamente l’associata per chiarire eventuali dubbi e accompagnare alla definizione della pratica.

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Questo ebook nasce con l’intento di fornire al tecnico libero professionista una sorta di mini guida in ambito fiscale.La prima parte costituisce una panoramica generale sulle voci di spesa che possono ricorrere nello svolgere la professione soggette a deducibilità ridotta ai fini delle imposte sui redditi, o a detraibilità limitata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Per ogni tipologia di spesa presa in considerazione, dunque, si cercherà sempre di fornire la doppia visuale, IVA e redditi, con anche un estratto delle relative norme fiscali, oppure, ove non utile alla trattazione, la mera citazione delle fonti.Nella seconda parte si tratteranno invece tre aspetti pratici come l’inquadramento fiscale del libero professionista, alcuni aspetti relativi alla fatturazione ovvero le ritenute d’acconto e la rivalsa dei contributi, e in fine un tema che non interessa in maniera diretta il tecnico libero professionista nella propria fatturazione attiva, ma che potrebbe tornare utile quale consulenza da fornire ai propri clienti (si tratti di Ditte che commissionano lavori in edilizia, o di Ditte che eseguono lavori edili): il reverse charge in edilizia.A parte il capitolo dedicato alla scelta del regime fiscale IRPEF/forfettario, tutte le considerazioni fatte in questo volume riguardano i soggetti in regime IRPEF, non tiene in considerazione i soggetti ancora rientranti nel vecchio regime dei minimi di cui all’art. 27 commi 1 e 2 DL 98/2011, soppresso dal regime forfettario ex legge 190/2014, commi da 54 a 89, ma in vigore, per chi vi rientrava nel 2015, fino ad esaurimento delle condizioni di permanenza (5 anni per chi lo aveva adottato da over 35, oppure fino al compimento del trentacinquesimo anno di età per chi lo aveva adottato da under 35).I temi affrontati sono:1. Spese di telefonia: Detraibilità IVA e deducibilità dei costi2. Ri-addebito in fattura delle spese: spese sostenute in proprio e spese “sostenute in nome e per conto del cliente”3. Spese alberghiere e/o di somministrazione: detraibilità IVA, deducibilità dei costi, spese a carico del cliente e spese a carico del professionista4. Spese di viaggio/trasporto: trasferte con mezzi pubblici e trasferta in auto5. Spese per automezzi: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 6. Spese di rappresentanza: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 7. Spese per omaggi ai clienti: detraibilità IVA e deducibilità dei costi 8. Regime fiscale: IRPEF (contabilità ordinaria, contabilità semplificata) e Forfettario9. Fatturazione: Ritenute d’acconto e rivalsa contributi10. Vecchio reverse charge: subappalti in edilizia. Nuovo reverse charge: finiture e impianti.Renzo Semprini Cesari, Ragioniere Commercialista, iscritto all’ODCEC di Rimini.

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Articolo originariamente pubblicato su Architetti.com

Lisa De Simone

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