La stazione appaltante deve effettuare una stima unica e preventiva dell’importo totale dei servizi degli incarichi di progettazione da conferire ai professionisti tecnici ingegneri o architetti. Il frazionamento è ingiustificato e vìola la disciplina normativa di riferimento. Parola di Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione, con parere del 10 giugno 2015, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006.
Nessun progetto volto a ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato, anche perchè il fine del frazionamento degli incarichi di progettazione è quello di escludere il progetto dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione se non ci fosse stato frazionamento.
È consentito l’affidamento diretto dei servi08zi, solo se non superano l’importo di 40.000 euro.
L’Autorità nazionale anticorruzione evidenzia che ai fini dell’individuazione della procedura da espletare per l’affidamento degli incarichi di progettazione attinenti all’ingegneria e all’architettura, la stazione appaltante deve fare appunto stima preventiva ed unitaria dell’importo totale dei servizi, secondo le chiare indicazioni contenute nell’art. 29 del d.lgs. 163/2006.
Il frazionamento degli incarichi di progettazione in più lotti e il conseguente loro affidamento a trattativa privata comporta anche l’elusione delle procedure concorsuali (oltre che della legge), non solo sotto il profilo delle forme di pubblicità richieste dal valore della prestazione, ma anche in rapporto alle procedure di scelta del contraente contemplate nella disciplina di settore.
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