Il canone concordato balza agli onori delle cronache delle operazioni effettuate in questi giorni sulle misure che riguarderanno le tasse sulla casa (le famigerate IMU e TASI) nel 2016. All’interno della foresta di emendamenti che in questi giorni stanno prendendo forma all’interno della Legge di Stabilità 2016 si concretizzano infatti all’orizzonte nuovi sconti per le tasse sulla abitazione, con particolare riferimento agli immobili dati in locazione a canone concordato.
Il correttivo redatto dalle relatrici Madga Zanoni del Pd e Federica Chiavaroli di Alleanza Popolare concerne circa 400mila immobili concessi a canone calmierato nelle città “ad alta tensione abitativa” (su proposta di Confedilizia) è lineare, e prevede un tetto al 4 per mille per la somma di IMU e TASI. Attraverso tale misura, i canoni concordati recuperano il vantaggio fiscale che era stato azzerato negli ultimi 3 anni quando, con il passaggio dall’ICI all’IMU e la riduzione delle agevolazioni d’imposta sugli affitti, il conto a carico dei proprietari era cresciuto anche di dieci volte.
Tra IMU e TASI al 4 per mille e cedolare sugli affitti scesa al 10%, fa di nuovo capolino la convenienza fiscale che consente al proprietario di rinunciare al canone di mercato senza andare in perdita, e quindi torna la possibilità concreta di utilizzare uno strumento molto utile per le famiglie a basso reddito.
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La Legge di Stabilità 2016 introdurrà novità anche con riferimento al destino fiscale delle case concesse in comodato, una condizione che secondo l’ISTAT riguarda l’8% degli italiani. Da questo angolo visuale, tuttavia, le notizie non sono esattamente positive per i cittadini, poiché la manovra prevede l’esenzione per le case non di lusso (cioè fuori dalle solite categorie catastali A/1, A/8 e A/9) con contratto di comodato registrato, ma la vincola a due condizioni che rischiano di escludere la stragrande maggioranza dei potenziali interessati: per evitare l’imposta, infatti, il “comodante”, ovverosia colui che concede l’immobile gratuitamente ai figli o ai genitori, deve aver utilizzato la casa in questione come abitazione principale nel 2015, e non deve possedere alcun altro immobile abitativo in tutta Italia.
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