Il prossimo 17 settembre sarà il termine ultimo per la seconda parte l’acconto dell’Imposta municipale unica. Saranno chiamati alla “cassa” i proprietari della prima casa che hanno deciso di effettuare il pagamento in tre rate (16 giugno – 17 settembre – 17 dicembre), dividendo in due parti l’acconto, ovvero un terzo dell’imposta è stata pagata a metà giugno, un terzo sarà pagata tra 2 settimane e il resto al saldo.
Per il pagamento di questa seconda rata saranno prese in considerazione le aliquote base, cioè il 4 per mille per la prima casa ed il 7,6 per mille per seconde case, uffici, negozi, stessa quota della prima rata. Per calcolare l’importo dell’Imu è disponibile un pratico software gratuito di calcolo.
Andrà considerata anche la detrazione di 200 euro per la prima casa, oltre che la maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio convivente, di età non superiore a 26 anni.
L’unica novità sarà nella compilazione del modulo F24 (vedi anche “Imu, guida alla compilazione del modello F24 semplificato“) dove nel campo ‘rateazione-mesi di riferimento’ bisognerà indicare il codice 0202.
Nessuna sorpresa in vista per questa seconda rata, in attesa della stangata del saldo di dicembre con le aliquote ritoccate dai Comuni, tra lo 0,2 e 0,6 per cento per la prima casa e da un minimo dello 0,46% al massimo dell’1,06% per gli altri immobili.
Per l’applicazione delle aliquote comunali il contribuente può applicare da subito le delibere comunali, se conosciute e più favorevoli rispetto alla disciplina di legge, come chiarito dalla Circolare 3/DF/2012.
Recentemente il Comune di Roma ha stabilito 5 aliquote, a questo proposito vedi “Imu Roma, ok della Giunta alle aliquote e al Regolamento”.
Categoria a parte sono i fabbricati rurali adibiti ad abitazione ai quali si applica la stessa disciplina Imu degli altri immobili. L’unica particolarità riguarda i requisiti di ruralità che dovranno essere presentati entro fine novembre. In questo caso il pagamento dell’Imu si effettuerà in un’unica soluzione entro il 17 dicembre prossimo, anche se l’immobile è già stato accatastato nel 2012.
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