L’IMU si applica ai fabbricati collabenti?

E come funziona per i fabbricati rurali strumentali? Una recente risoluzione del MEF fornisce importanti chiarimenti, a cui i Comuni devono necessariamente adeguarsi

Una recente risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce importanti chiarimenti sull’applicabilità dell’Imposta Municipale Propria (IMU) ai fabbricati collabenti e ai fabbricati rurali strumentali, a cui i Comuni dovranno necessariamente adeguarsi.

IMU fabbricati collabenti

Secondo la risoluzione (n. 4/DF >> scaricala qui), i fabbricati collabenti – ovvero immobili in stato di abbandono o fatiscenti e non più utilizzabili – NON devono essere considerati per il calcolo dell’IMU.

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Nonostante la mancanza di rendita catastale a causa del loro stato di inutilizzabilità, i fabbricati collabenti mantengono comunque la loro natura di beni immobili iscritti al Catasto edilizio urbano con una specifica categoria catastale (F/2). Pertanto, non possono essere qualificati come terreni/aree edificabili ai fini dell’IMU, in quanto insistono su un’area già edificata e non hanno autonomia funzionale e reddituale. Di conseguenza, tali fabbricati non devono essere considerati per l’imposizione dell’IMU poiché mancano della base imponibile.

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È importante sottolineare che questa risoluzione ha validità legale e fornisce indicazioni precise sulle modalità di applicazione dell’IMU ai fabbricati collabenti. Pertanto, i Comuni devono adeguarsi a tali indicazioni al fine di evitare interpretazioni errate e richieste di pagamento indebite da parte dei contribuenti.

IMU fabbricati rurali strumentali

Passando ai fabbricati rurali strumentali – quelli quindi posti al servizio di terreni agricoli e utilizzati in modo strumentale all’attività di coltivazione, oppure come abitazione dell’imprenditore agricolo – la risoluzione chiarisce che alcuni comuni richiedono requisiti aggiuntivi per l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’IMU (0,1%) prevista dalla legge n. 160 del 2019.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ribadito che la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale non è necessaria per beneficiare dell’aliquota ridotta dell’IMU sui fabbricati rurali strumentali. Pertanto, la richiesta dei comuni di tali requisiti aggiuntivi è priva di fondamento.

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La risoluzione del MEF fornisce quindi una guida chiara e precisa sull’applicazione corretta dell’IMU a questi tipi specifici di immobili, garantendo una maggiore certezza giuridica per tutti gli interessati: è fondamentale infatti che i Comuni si attengano a queste indicazioni al fine di evitare interpretazioni errate e richieste indebite da parte dei contribuenti.

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Immagine: iStock/Coscarella Gianfranco

Redazione Tecnica

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