IMU 2023, scadenza 16 giugno: esenzioni, agevolazioni, calcolo

Venerdì 16 giugno 2023 scade il termine per pagare l’IMU 2023 (acconto o unica rata). Vediamo chi deve pagarla, chi è esentato, chi ha sconti e come calcolarne l’importo

Scarica PDF Stampa
Venerdì 16 giugno 2023 scade il termine per pagare l’IMU 2023 (acconto o unica rata), ovvero l’imposta sul possesso di immobili. Vediamo chi deve pagarla, chi è esentato, chi ha sconti e come calcolarne l’importo.

Come sappiamo, chi possiede alcuni tipi di immobili è chiamato dal Fisco a pagare un imposta sul possesso della casa o di un immobile: si tratta dell’Imposta Municipale Unica, introdotta nel 2011 come erede della vecchia ICI. Dalla sua introduzione sono cambiate alcune regole: dal 2014 l’IMU si paga infatti solo per seconde case, negozi, uffici e capannoni, e dal 2020 racchiude anche la TASI.

>> Vorresti ricevere articoli come questo? Clicca qui, è gratis

IMU 2023, esenzioni

L’imposta sul possesso di immobili in generale è dovuta da:

  • proprietari di immobili e fabbricati, terreni e aree fabbricabili (solo se in piena proprietà), seconde case;
  • titolari del diritto di usufrutto;
  • titolari del diritto d’uso;
  • titolari del diritto di abitazione (in caso di decesso di uno dei due coniugi, pagherà IMU il coniuge superstite per la casa coniugale);
  • titolari del diritto di enfiteusi, di superficie;
  • concessionari di aree demaniali;
  • utilizzatori nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing sin dalla data di stipula del contratto (anche per immobili in corso di costruzione);
  • coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ci sono però alcune eccezioni alla regola dell’obbligo tributo. Dal 1° gennaio 2014 sono infatti esonerati dal pagamento dell’imposta sugli immobili i possessori delle abitazioni principali, se appartenenti a determinate categorie castali.

>> Ti può interessare l’ebook La tassazione degli immobili 2023 di A. Schiavinato e S. Francesca Giubileo (Maggioli editore, 2023) <<

Per “abitazione principale” si intende l’immobile in cui il possessore “dimora abitualmente e risiede anagraficamente“: in mancanza di anche uno solo di questi due requisiti (residenza anagrafica o dimora fisica) l’immobile è automaticamente considerato seconda casa e quindi soggetto al versamento dell’imposta.

Inoltre non paga l’IMU:

  • il nudo proprietario (quando sull’immobile è presente un usufrutto);
  • l’inquilino dell’immobile (l’imposta viene versata dal titolare dei diritti reali);
  • la società di leasing concedente (l’imposta viene versata dall’utilizzatore);
  • il comodatario (l’imposta viene versata dal comodante titolare dell’immobile),
  • l’affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (l’imposta viene versata dal proprietario dell’azienda concessa in affitto);
  • il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio;
  • proprietari di immobili occupati che abbiano presentato a tal fine regolare denuncia (esenzione introdotta dalla Legge di Bilancio 2023).

Infine l’acconto IMU 2023 è stato sospeso per gli immobili situati nelle zone alluvionate in Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Leggi anche Compravendita immobile: il ruolo del tecnico e la dichiarazione dello stato legittimo

IMU 2023, agevolazioni

Oltre alle esenzioni previste per legge, esistono anche alcune agevolazioni o sconti sul pagamento dell’imposta confermati del Ministero dell’economia, alcune sul possesso della seconda casa, altre sui genitori che danno le case in comodato d’uso ai figli.

Vediamo le agevolazioni previste per l’IMU 2023:

  • La base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% per le abitazioni concesse in concesse in comodato d’uso ai parenti in linea retta che utilizzano la casa come abituazione principale (eccetto le categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • Pensionati esteri (con pensione in regime di convenzione con l’Italia): se possiedono una casa di proprietà in Italia, non affittata e non in comodato d’uso, pagano il 37,5% dell’IMU dovuta;
  • Aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, abitazioni locate a canone concordato: l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75%;
  • Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

Leggi anche Decreto Bollette: Bonus Riscaldamento da ottobre senza ISEE, confermati Bonus Luce e Gas

IMU 2023, categorie catastali

Come è noto, alcune categorie catastali sono esenti dall’IMU, altre invece sono tenute al pagamento:

  • Abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze: escluse dal pagamento dell’IMU
  • Abitazioni principali accatastate nelle cosiddette categorie di lusso: A/1, A/8 e A/9: NON escluse dal pagamento dell’IMU (devono sempre pagare l’imposta)

IMU 2023, aliquote e calcolo

L’IMU si calcola applicando alla base imponibile (rendita catastale degli immobili soggetti all’imposta rivalutata prima del 5% e poi moltiplicata per il coefficiente di rivalutazione) un’aliquota.

L’importo ottenuto, da cui va scomputata l’eventuale detrazione prevista per abitazione principale e pertinenze di lusso, va proporzionato ai mesi e alla percentuale di possesso dell’immobile (il mese in cui il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero).

Le aliquote IMU possono essere così riepilogate:

  • una ordinaria pari allo 0,86%: i Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni;
  • una ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%: i Comuni possono aumentarla dello 0,1% oppure diminuirla fino all’azzeramento.

Inoltre sono previste aliquote diverse in alcuni casi particolari:

  • 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale: i comuni possono solo ridurla, fino all’azzeramento;
  • 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non locati (c.d. immobili merce): i comuni possono aumentarla allo 0,25%, oppure ridurla fino all’azzeramento;
  • 0,76% per i terreni agricoli: i comuni possono aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino ad azzerarla;
  • 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D: i comuni possono aumentare l’aliquota fino all’1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%.

Per verificare l’aliquota applicata dal proprio Comune è possibile collegarsi a un’apposita pagina web sul sito istituzionale MEF, raggiungibile a questo indirizzo.

Leggi anche Ok al Bonus Barriere Architettoniche 75 per sostituire gli infissi nel singolo appartamento

IMU 2023, scadenze

L’IMU si paga di norma in due rate diverse: un acconto e un saldo.

  • Venerdì 16 giugno 2023: pagamento della rata unica oppure pagamento dell’acconto – si paga in base all’aliquota e alla detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Per il 2023, l’acconto è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU nel 2022;
  • Lunedì 18 dicembre (di norma il 16 dicembre, ma nel 2023 il 16 cade di sabato): pagamento del saldo IMU – sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione nei termini, si applicano le aliquote/detrazioni adottate per l’anno precedente.

Inoltre entro il 30 giugno 2023 va trasmessa la dichiarazione IMU per l’anno 2022.

IMU 2023, come si paga

Si possono pagare acconto, rata unica e saldo, in diversi modi:

  • Modello F24 standard o semplificato;
  • Piattaforma PagoPA di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso Decreto;
  • Apposito bollettino postale (approvato con D.M. 23 novembre 2012).

Consigliamo

Suggeriamo anche il volume

La compravendita immobiliare: una guida per professionisti e non

Questa guida risponde alla necessità di offrire al lettore, professionista e non, indicazioni e sostegno nel vasto mare della normativa con riferimento alle responsabilità delle figure professionali, a “cosa chiedere ed a chi”, a cosa pretendere dal venditore ed ai doveri, responsabilità e rischi che si hanno come acquirente, quando si compra o si vende un immobile. L’Autore, con esperienza pluriennale nel settore e con grande chiarezza, ha realizzato un testo che è, insieme, un riferimento e una guida alle varie insidie nascoste dietro ad una compravendita immobiliare. Nell’opera si è usato un linguaggio chiaro, discorsivo, colloquiale per renderlo fruibile anche per i non addetti ai lavori. I professionisti tecnici troveranno anche sezioni con approfondimenti e tecnicismi, perché l’edilizia è anche e soprattutto questo: regole ferree ma interpretabili, insidie invisibili ma dalle conseguenze anche pesanti, e, grandi responsabilità sia di chi vende ma anche di chi compra, che non di rado possono portare a contenziosi in tribunale per cause estenuanti. Marco Campagna Architetto libero professionista. Nel corso degli anni ha avuto modo di approfondire i temi dell’urbanistica applicata agli interventi edilizi, sia svolgendo pratiche in prima persona, sia operando come consulente o come perito, sia per conto di privati che per società, eseguendo parallelamente progettazioni e direzioni lavori per diversi interventi di recupero e di valorizzazione immobiliare. È attualmente componente della Commissione Urbanistica dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, formatore e docente in svariati corsi di aggiornamento e approfondimento professionale presso il medesimo Ordine e presso altre realtà.

Marco Campagna | 2022 Maggioli Editore

29.00 €  27.55 €

Immagine: iStock/Wipada Wipawin

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento