I dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione devono essere acquisiti d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate e i contribuenti non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli estratti catastali come previsto dal d.lgs. 346/1990.
A stabilirlo è la Direzione centrale normativa della stessa Agenzia delle Entrate con la recente risoluzione 11/E del 13 febbraio 2013 in risposta alla richiesta di chiarimenti circa la documentazione da allegare alla dichiarazione di successione, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 346/1990.
Tale disposizione, infatti, prevedeva di allegare alla dichiarazione di successione gli estratti catastali per consentire l’esatta identificazione degli immobili dichiarati per il successivo espletamento delle formalità di competenza degli uffici dell’Erario.
In base alle norme di semplificazione amministrativa recentemente introdotti e basandosi sul fatto che l’amministrazione finanziaria “deve garantire l’assolvimento dell’obbligazione tributaria con il minor aggravio possibile per il contribuente”, non è più richiesto al privato di allegare gli estratti catastali, poiché gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, che ricevono le dichiarazioni di successione degli immobili, hanno la possibilità di accedere tramite il SISTER sia al servizio telematico di visura catastale sia di consultare i dati presenti negli archivi catastali.
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