Le agevolazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione, i cosiddetti Bonus Edilizi, come ben sappiamo sono strumenti molto apprezzati dai contribuenti italiani, ma la normativa in materia è molto specifica (e spesso in evoluzione), e i dubbi che possono sorgere sono numerosi. In questo articolo affrontiamo un caso particolare: la detrazione delle spese di ristrutturazione su immobili concessi in comodato.
Lo spunto ci arriva dalla rubrica La Posta di FiscoOggi (la rivista online dell’Agenzia delle entrate), a cui un utente si rivolge per risolvere il suo problema specifico: le spese per la ristrutturazione che vuole eseguire sull’immobile di proprietà della moglie, ma concesso in comodato gratuito alla sorella, possono essere detratte oppure no? Vediamo come funziona attualmente, considerando che con la prossima Legge di Bilancio le cose potrebbero cambiare.
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Indice
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Chi può usufruire delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie?
L’articolo 16-bis del TUIR prevede una detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Questa agevolazione – il cosiddetto Bonus Ristrutturazione, in procinto di subire modifiche con la Legge di Bilancio 2025 – è attualmente accessibile non solo al proprietario dell’immobile, ma anche ai suoi familiari conviventi. Per “familiari” si intendono:
- il coniuge,
- i parenti entro il terzo grado,
- gli affini entro il secondo grado.
Tuttavia, per beneficiare della detrazione, è necessario rispettare due condizioni al momento del sostenimento della spesa:
- Convivenza con il proprietario dell’immobile su cui si effettuano i lavori;
- Disponibilità dell’immobile da parte del soggetto richiedente.
Ricordiamo però che questo aspetto potrebbe cambiare a breve, come anticipiamo in questo articolo.
Interventi su immobile concesso in comodato: detrazioni sì o no?
Nel caso in esame, la moglie del richiedente è proprietaria dell’immobile, ma lo ha concesso in comodato gratuito alla sorella. Il quesito posto è se il marito, convivente, possa detrarre le spese per i lavori di ristrutturazione che intende sostenere. La risposta è quindi negativa.
Sebbene infatti il marito rientri nella categoria dei familiari conviventi, l’immobile in questione non risulta nella disponibilità diretta della moglie, in quanto concesso in comodato ad un soggetto terzo. Questo impedisce il rispetto della seconda condizione necessaria per l’accesso alla detrazione. In sintesi, la concessione in comodato preclude la possibilità al coniuge convivente (e anche al proprietario stesso) di beneficiare delle agevolazioni per le spese sostenute per interventi edilizi.
E il comodatario può usufruire dei bonus edilizi?
Nel caso in questione, ipoteticamente, la sorella della moglie, comodataria (cioè la persona che utilizza l’immobile concesso in comodato), potrebbe invece detrarre in prima persona le spese di ristrutturazione sostenute personalmente, a condizione che vengano rispettati alcuni requisiti previsti dalla normativa fiscale.
L’articolo 16-bis del TUIR estende il diritto alla detrazione anche a soggetti diversi dal proprietario e dai suoi familiari conviventi, purché questi abbiano la disponibilità dell’immobile e sostengano direttamente le spese. Nel caso del comodato gratuito, il comodatario può accedere alla detrazione se:
- È in possesso di un contratto di comodato regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- Ha la disponibilità diretta dell’immobile su cui vengono eseguiti i lavori (la “disponibilità diretta” è garantita dal contratto di comodato registrato; si tratta di un vincolo giuridico che consente al comodatario di considerare l’immobile come a sua disposizione);
- Sostiene personalmente le spese di ristrutturazione e ne conserva la relativa documentazione (fatture, bonifici parlanti per detrazioni fiscali).
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, come anticipiamo in questo articolo, potrebbe però non essere più così. Attendiamo di saperne di più.
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