Fringe benefits nel settore edilizia: gli effetti della Manovra 2025 sulle auto aziendali

La Manovra 2025 interviene modificando la normativa sul trattamento fiscale e contributivo dei mezzi aziendali concessi ad uso privato e professionale (uso promiscuo) ai dipendenti. Ecco cosa cambia

Paolo Ballanti 05/02/25

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero 917 stabilisce all’articolo 51, comma 1, che il reddito di lavoro dipendente rilevante ai fini fiscali è rappresentato da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta anche sotto forma di erogazioni liberali.

In virtù della normativa fiscale il reddito che rileva per il calcolo di IRPEF ed addizionali regionali e comunali è rappresentato non solo dalle somme in denaro riconosciute in busta paga a titolo di retribuzione ma altresì da tutti quei beni e servizi assicurati ai dipendenti sotto forma di fringe benefits (retribuzione in natura).

Il TUIR si occupa della tassazione dei fringe benefits dividendoli in tre gruppi:

  • compensi in natura non tassati;
  • compensi in natura tassati secondo il cosiddetto “valore normale” definito dall’articolo 9 dello stesso Testo Unico;
  • compensi in natura tassati secondo un “valore convenzionale”.

Appartengono a quest’ultima casistica i mezzi di trasporto di proprietà dell’azienda concessi ai dipendenti per un utilizzo privato e professionale (uso promiscuo). Dal momento che ai fini fiscali e contributivi rileva esclusivamente l’uso privato del mezzo il TUIR fissa convenzionalmente un criterio di calcolo per individuare l’importo da assoggettare a contributi e tasse.

Sulla procedura di calcolo è di recente intervenuta la Manovra 2025, approvata con Legge 30 dicembre 2024, numero 207, introducendo una serie di modifiche operative per i contratti di concessione dei mezzi stipulati dal 1° gennaio 2025.

Analizziamo la questione in dettaglio.

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Welfare aziendale & Fringe benefit

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Massimiliano Matteucci, Paolo Stern | Maggioli Editore 2025

Indice

Attenzione alla data di stipula del contratto

A seconda della data di stipula del contratto di concessione dell’auto ad uso promiscuo si applicano tre regolamentazioni diverse, in ragione di:

  • contratti stipulati fino al 30 giugno 2020;
  • contratti stipulati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
  • contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, interessati dalle modifiche di cui alla Legge numero 207/2024.

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Contratti stipulati fino al 30 giugno 2020

Per i veicoli ad uso promiscuo, assegnati con contratti stipulati fino al 30 giugno 2020, contributi e tasse vengono calcolati sul 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri, calcolato in base al tipo di veicolo prendendo a riferimento le tabelle dell’Automobile Club Italia (ACI) annualmente aggiornate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno, con riguardo al periodo d’imposta successivo.

Contratti stipulati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024

Per il calcolo di contributi e tasse, con riferimento ai veicoli ad uso promiscuo assegnati ai dipendenti con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e immatricolati dal 1° luglio in poi, si considera la somma ottenuta applicando all’importo corrispondente la percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri, calcolata in base al tipo di veicolo in virtù delle tabelle ACI, le seguenti aliquote percentuali:

Emissioni di anidride carbonicaPercentuale dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri
Non superiori a 60 grammi a chilometro25%
Tra 61 e 160 grammi per chilometro30%
Tra 161 e 190 grammi per chilometro50%
Da 191 grammi per chilometro in poi60%
Tab.1_ Aliquote percentuali auto aziendali

Al contrario, per i veicoli assegnati ad uso promiscuo:

  • con contratto stipulato dal 1° luglio 2020 in poi;
  • immatricolati fino al 30 giugno 2020;

si assume il valore normale del bene, al netto dell’utilizzo del veicolo nell’interesse del datore di lavoro (Risoluzione Agenzia Entrate 14 agosto 2020, numero 46/E).

Contratti stipulati dal 1° gennaio 2025

La Manovra 2025, articolo 1, comma 48, interviene modificando ulteriormente la normativa sul trattamento fiscale e contributivo dei mezzi aziendali concessi ad uso promiscuo ai dipendenti.

In particolare, per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici, l’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR dispone che, per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, per il calcolo di contributi e tasse si assume a riferimento il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri, determinato in virtù del costo chilometrico desumibile, in ragione del tipo di veicolo, dalle tabelle ACI.

La percentuale del 50% è ridotta:

  • al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
  • al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Somme al netto di quanto trattenuto ai dipendenti

A prescindere dalla data di stipula del contratto di concessione del veicolo, la somma da assoggettare a imposizione fiscale e contributiva dev’essere assunta al netto degli importi, comprensivi di IVA, eventualmente trattenuti al dipendente o da questo corrisposti. Ne consegue che nessuna somma concorre al calcolo di contributi e tasse se la trattenuta o il corrispettivo a carico del dipendente sono superiori all’importo forfettario risultante dalle tabelle ACI.

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