Fondo demolizione opere abusive, domande dal 16 settembre

I Comuni possono presentare domanda per accedere al Fondo per la demolizione delle opere abusive dal 16 settembre al 16 ottobre 2024. I dettagli

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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, ha comunicato che i Comuni potranno presentare domanda per accedere al Fondo per la demolizione delle opere abusive, previsto dalla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26 (Fondo demolizioni), dal 16 settembre al 16 ottobre 2024.

Le domande devono essere presentate secondo le disposizioni del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, che stabilisce i criteri per l’uso e la distribuzione del Fondo demolizioni, nonché le modalità per la realizzazione degli interventi e il trasferimento dei fondi.

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Fondo demolizione opere abusive, come presentare la domanda

I Comuni interessati potranno compilare il modulo online – disponibile sul sito fondodemolizioni.mit.gov.it – a partire dalle ore 12:00 del 16 settembre 2024 fino alle ore 12:00 del 16 ottobre 2024. In caso di fondi insufficienti, sarà considerato l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Fondo demolizione opere abusive, oggetto del contributo

I contributi del Fondo demolizione opere abusive sono destinati a interventi non ancora eseguiti e identificati con un codice CUP.

Essi coprono il 50% del costo delle operazioni di rimozione o demolizione di opere o immobili costruiti senza permesso o in totale difformità, secondo l’art. 31 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, per i quali è stato emesso un ordine di rimozione o demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono comprese le spese tecniche e amministrative, oltre a quelle per la rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni.

Fondo demolizione opere abusive, interventi non ammessi

Non sono ammesse domande per interventi già finanziati dai decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti riguardanti demolizioni abusive, né per interventi presentati in precedenti campagne e non ammessi, o per i quali il Comune abbia richiesto successivamente revoca o rinuncia.

Inoltre, non sono ammissibili interventi già completamente finanziati da altri programmi o fondi, né quelli su immobili soggetti a giudizio pendente con sospensione del provvedimento di demolizione o rimozione.

Fondo demolizione opere abusive, tempi di realizzazione degli interventi ammessi

Secondo il decreto interministeriale n. 254/2020, art. 3, commi 6 e 7, i Comuni devono affidare i lavori e stipulare il contratto con l’impresa entro 12 mesi dall’assegnazione del contributo e concludere gli interventi entro 24 mesi dalla stessa data, pena la revoca del contributo.

I Comuni possono richiedere una proroga di massimo 24 mesi alla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, motivando la richiesta in base alle caratteristiche tecniche dell’opera da demolire. I termini decorrono dalla pubblicazione del decreto ministeriale di assegnazione fondi nella Gazzetta Ufficiale.

Fondo demolizione opere abusive, monitoraggio degli interventi

In attesa dell’attivazione della Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio, il monitoraggio degli interventi è effettuato tramite il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), parte della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011. Questo monitoraggio sarà soggetto a controlli a campione, come previsto dall’art. 8 del decreto interministeriale n. 254/2020.

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