Con la Risposta n. 259 del 16 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni sulla corretta modalità di fatturazione delle somme corrisposte con la finalità “revisione prezzi” nell’ambito di un appalto pubblico.
Ricordiamo che la revisione è finanziata dal “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” previsto dal D.M. n. 381 del 6 dicembre 2022.
Il caso in esame interessa il rapporto tra un Comune e un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI). Analizziamo nel dettaglio il chiarimento.
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Indice
Revisione prezzi e modalità di fatturazione
La questione oggetto del chiarimento riguarda le somme riconosciute dal Comune a titolo di compensazione per il caro materiali, che devono essere fatturate dalle imprese facenti parte del RTI in modo autonomo (ogni impresa mantiene autonomia fiscale) e proporzionale alla propria quota di partecipazione.
Il D.M. 381/2022 stabilisce che le stazioni appaltanti assegnano il contributo all’impresa mandataria, che successivamente ripartisce le somme tra le imprese del raggruppamento in base agli accordi interni. Tale disposizione ha creato incertezza sulla corretta emissione delle fatture, in quanto sembrava possibile emettere un’unica fattura da parte dell’impresa mandataria.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, in base al principio di diritto n. 17/2018, ogni impresa del RTI conserva autonomia fiscale e deve pertanto emettere la propria fattura nei confronti della stazione appaltante.
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Emissione delle fatture: modalità operative
L’Agenzia ha precisato che, sebbene il Comune possa effettuare il pagamento direttamente alla mandataria, quest’ultima dovrà ripartire le somme tra le imprese del raggruppamento in base agli accordi intercorsi. Questa modalità di pagamento non influisce sugli obblighi di fatturazione individuale delle imprese partecipanti.
In alternativa, è ammesso che la capogruppo emetta le fatture per conto delle altre imprese, ma a condizione che ciò venga specificato chiaramente nel documento fiscale, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 2, lett. n, del D.P.R. 633/1972.
È stato sottolineato che la disposizione del D.M. 381/2022 riguarda esclusivamente l’aspetto finanziario, ovvero la modalità di erogazione dei fondi pubblici e non incide sugli obblighi di fatturazione delle imprese. Pertanto, l’utilizzo di una piattaforma ministeriale che richieda l’inserimento di una sola impresa come beneficiaria non modifica le regole fiscali di emissione delle fatture.
Conclusioni
La soluzione interpretativa proposta dall’istante, ovvero la fatturazione individuale da parte di ciascuna impresa del RTI per la propria quota di competenza, è stata ritenuta corretta dall’Agenzia delle Entrate.
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