Fabbricati Rurali non iscritti al Catasto Fabbricati: come rimediare, risparmiando

Aggiornamento del 26 maggio 2017: L’Agenzia delle Entrate nei prossimi giorni invierà più di un milione di avvisi bonari per regolarizzare i fabbricati rurali ancora iscritti al Catasto Terreni e non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano. A quanto pare risultano ancora circa 800 mila i proprietari di fabbricati rurali, o loro porzioni, censiti al Catasto Terreni. Chi risponderà agli avvisi dell’Agenzia presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale beneficerà dell’istituto del ravvedimento operoso, risparmiando notevolmente sulle sanzioni: invece di dover pagare un importo compreso tra i 1.032 e gli 8.264 euro, dovrà versare un importo di soli 172 euro (pari ad 1/6 del minimo).

L’avviso bonario consentirà quindi a ciascun soggetto di conoscere la propria posizione e verificare quali immobili sono soggetti all’obbligo di dichiarazione. Nel caso in cui l’avviso ricevuto dall’Agenzia dovesse presentare delle inesattezze, il proprietario potrà comunicarle all’Agenzia compilando l’apposito modello di segnalazione allegato all’avviso o
utilizzando il servizio online disponibile sul sito dell’Agenzia (dove sono disponibili ulteriori informazioni sui fabbricati rurali nella sezione Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali).

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19 gennaio 2017: Il tema dell’accatastamento dei fabbricati rurali, di cui ci siamo già occupati in dettaglio a ridosso del termine per perfezionare il passaggio dal Catasto Terreni a quello Fabbricati (il 30 novembre 2012), torna ora alla ribalta.  L’Agenzia delle Entrate ha infatti reso possibile consultare l’elenco dei fabbricati rurali che risultano ancora censiti nel Catasto Terreni, ricordando e ribadendo che i titolari di diritti reali su questi immobili (e anche su quelli che hanno perso i requisiti di ruralità) hanno l’obbligo di dichiararli al Catasto Fabbricati.

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Se il termine (che era stato prorogato al 31 maggio 2013 per i soli fabbricati ubicati nei Comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012) non è stato rispettato, è ancora possibile presentare la dichiarazione di aggiornamento, avvalendosi del ravvedimento operoso, che permette di pagare una sanzione amministrativa ridotta.

Qualora il Comune non abbia già chiesto agli intestatari catastali di presentare la dichiarazione di aggiornamento,  gli Uffici provinciali – Territorio avvieranno l’accertamento e procederanno poi alla regolarizzazione catastale dell’immobile con oneri a carico del soggetto stesso, applicando le sanzioni previste dalla legge.

Oltre ai fabbricati rurali, ricorda l’Agenzia, devono essere dichiarati al Catasto Fabbricati le costruzioni ancora censite al Catasto Terreni con le seguenti destinazioni:

  • Fabbricato promiscuo
  • Fabbricato rurale diviso in subalterni
  • Porzione da accertare di fabbricato rurale
  • Porzione di fabbricato rurale
  • Porzione rurale di fabbricato promiscuo

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Come consultare le liste dei fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto Fabbricati

Per ricercare le costruzioni rurali non ancora dichiarate al Catasto dei Fabbricati, è possibile utilizzare il servizio di consultazione online (oppure recarsi presso gli Uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate).

Per la consultazione devono essere indicati almeno la Provincia di interesse e il Comune catastale.

Per limitare il numero dei risultati di ricerca, si possono indicare anche gli identificativi catastali: foglio, sezione, mappale, eventuale denominatore e subalterno.

Quando non è obbligatorio fare la dichiarazione

Ricorda l’Agenzia delle Entrate che, “se non in grado di produrre reddito, sono escluse dall’obbligo di dichiarazione al Catasto dei Fabbricati le seguenti costruzioni censite al Catasto dei Terreni”:

  • manufatti con superficie coperta inferiore agli 8 metri quadrati,
  • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale,
  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni,
  • manufatti isolati privi di copertura,
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi,
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo,
  • fabbricati in corso di costruzione-definizione,
  • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabente).

In questi casi è comunque opportuno fare una specifica segnalazione, mediante il servizio online o utilizzando il modulo di segnalazione (da consegnare a mano o inviare per posta all’ufficio provinciale competente). I servizi di presentazione delle segnalazioni sono sempre gratuiti.

Redazione Tecnica

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