Errore di fatturazione nel Superbonus: nuovo interpello di chiarimento dalle Entrate

L’Agenzia specifica, ancora una volta, che la fattura non può considerarsi emessa prima dell’invio allo SdI

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Il Superbonus è una misura agevolativa introdotta dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, che consente una detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute per specifici interventi di miglioramento energetico e antisismico.

L’interpello n. 146/2024 dell’Agenzia delle Entrate affronta un caso particolare relativo all’applicazione dello sconto in fattura e alla correzione di un’errata fatturazione.

Vediamo nel dettaglio il chiarimento delle Entrate in risposta ad un contribuente che chiede come sanare l’errore al fine di conservare l’agevolazione fiscale nella misura del 110%.

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Indice

Il caso

L’istanza è stata presentata dal contribuente ALFA, condòmino incaricato di un condominio minimo, che ha richiesto chiarimenti sull’errata esposizione dello sconto in fattura in tre fatture emesse dalla ditta BETA il 29 dicembre 2023.

La ditta BETA fornitrice ha emesso, il 29 dicembre 2023, tre fatture errate, avendo praticato lo sconto sul solo imponibile, omettendo quindi di addebitare l’IVA in rivalsa.

Le successive note di debito (rectius fatture) prodotte per rettificare le fatture errate, seppur datate 29 dicembre 2023, sono state concretamente trasmesse allo SdI e quindi emesse il 27 marzo 2024.

La soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente aveva ipotizzato di correggere le fatture emesse tramite note di variazione, in conformità all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L’obiettivo era di integrare i documenti con la corretta indicazione dello sconto praticato, usufruendo del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.

In seguito, l’istante ha comunicato che la ditta BETA aveva già rettificato le fatture e trasmesso le note di debito al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI) il 27 marzo 2024.

L’istante ritiene che l’errore sia stato rimosso e avendo prodotto l’asseverazione intermedia del 29 marzo 2024 e le comunicazioni dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura relative allo stato di avanzamento lavori, lo stesso consegue di poter accedere all’agevolazione fiscale nella misura vigente nel 2023 (110%).

L’analisi

L’Agenzia delle Entrate ha analizzato la questione. Riepiloghiamo gli aspetti più rilevanti.

Emissione delle fatture e sconto in fattura: le fatture emesse dalla ditta BETA il 29 dicembre 2023 erano errate in quanto lo sconto era stato applicato sul solo imponibile, senza addebitare l’IVA. Le fatture corrette, trasmesse allo SdI il 27 marzo 2024, risultavano emesse oltre il termine di 12 giorni stabilito dall’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972. Di conseguenza, non era possibile dare legittima rilevanza alla data di effettuazione dell’operazione per l’applicazione del Superbonus al 110%.

Normativa rilevante: l’Agenzia delle Entrate ha richiamato le circolari nn. 17/E e 27/E del 2023 e la risposta a interpello n. 1 del 5 gennaio 2024, secondo cui, in caso di sconto integrale in fattura, la data rilevante è quella di emissione della fattura, a patto che sia trasmessa allo SdI nei termini stabiliti. La mancata osservanza di questi termini ha portato all’applicazione dello sconto nella misura del 70%, vigente nel 2024, anziché del 110% previsto per il 2023.

Violazioni e sanzioni: l’Agenzia ha specificato che le note di debito corrette sono state inviate al SdI in ritardo, non permettendo la fruizione dell’agevolazione al 110%. Inoltre, le fatture errate non erano state stornate ma duplicate, violando le norme. Sebbene il ravvedimento operoso permetta di sanare le sanzioni relative alle violazioni, non consente di retrodatare l’efficacia delle fatture per accedere al Superbonus al 110%.

Il no dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ha concluso che la soluzione proposta dall’istante non può essere accettata.

Le fatture corrette inviate in ritardo rendono applicabile lo sconto in fattura nella misura del 70% per il 2024. Pertanto, sarà necessario modificare l’asseverazione intermedia e la comunicazione della cessione del credito, in coerenza con la misura agevolativa effettivamente spettante.

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