L’erede può usufruire delle rate residue della detrazione in dichiarazione o cedere il credito

Nell’interpello, dopo aver ricapitolato le condizioni che devono esistere per poter usufruire del Bonus Facciate, Entrate precisa quali sono le quote della detrazione che spettano al defunto e quali all’erede

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Entrate fornisce indicazioni, con l’interpello n. 213/2023, sulla possibilità di usufruire, da parte dell’erede, delle rate residue di detrazione non fruite dal de cuius (il padre defunto).

Nello specifico, viene analizzato un caso in riferimento al Bonus facciate, i cui lavori sono iniziati e terminati nel 2021, fatturati e pagati attraverso gli appositi bonifici bancari e certificati dal tecnico incaricato.

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Le spese per il rifacimento della facciata sono state sostenute dal padre dell’Istante, proprietario dell’immobile, che essendo deceduto non ha potuto completare la cessione del credito a favore della propria banca. Quindi, cosa accade al credito se il cessionario decede prima di averlo integralmente utilizzato? Le rate residue possono essere utilizzate dall’erede (in questo caso il figlio) che è anche diventato proprietario dell’immobile?

Di seguito il parere delle Entrate.

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Cessione credito rate residue ereditate: il dubbio del contribuente

l’Istante si rivolge alle Entrate per accertarsi se, in qualità di erede che ha la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dei lavori agevolati, possa esercitare l’opzione per la cessione del credito prevista dal Bonus Facciate.

Pertanto chiede se, in considerazione di ciò, può inviare alle Entrate la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito d’imposta corrispondente al Bonus Facciate spettante per le spese sostenute nel 2021 dal defunto.

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Come distribuire le rate: in parte al defunto e in parte all’erede

Nell’interpello, dopo aver ricapitolato le condizioni che devono esistere per poter usufruire del Bonus Facciate, Entrate precisa quali sono le quote della detrazione che spettano al defunto e quali all’erede.

Cruciale è la data del decesso che risale al 2022. Per tale motivo nel 2021, anno in cui sono state sostenute le spese dal defunto, la quota di detrazione relativa a tale anno competeva al defunto medesimo che non ha potuto perfezionare la cessione del credito. Quindi, il relativo importo va indicato, secondo le modalità ordinariamente previste, nella dichiarazione dei redditi da presentare a nome del de cuius per il periodo d’imposta 2021.

L’erede, che ha la detenzione materiale e diretta del bene, potrà utilizzare le rate residue della detrazione dal periodo d’imposta 2022 direttamente nella propria dichiarazione dei redditi riferita a tali anni o, in alternativa, esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente alle predette rate con le modalità stabilite dai citati provvedimenti direttoriali.

>> Scarica l’interpello Entrate n. 213/2023 <<

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Foto:iStock.com/djedzura

Redazione Tecnica

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