Equo compenso, Inarsind: situazione disperata e disperante

ANAC ha messo in discussione l’applicabilità di questa legge ai servizi di architettura e ingegneria, suscitando reazioni e incertezze nel settore. La risposta di Inarsind

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Inarsind, associazione nazionale di tutela degli ingegneri e architetti liberi professionisti, ha sollevato importanti questioni sulle recenti dichiarazioni dell’ANAC riguardanti la legge sull’equo compenso.

In una nota datata 19 aprile, indirizzata ai ministeri dell’Economia e delle Infrastrutture, l’ANAC ha messo in discussione l’applicabilità di questa legge ai servizi di architettura e ingegneria, suscitando reazioni e incertezze nel settore. Per ANAC l’equo compenso non va applicato ai servizi di architettura e di ingegneria perché “si porrebbe in contrasto con il principio di concorrenza, farebbe lievitare i costi e penalizzerebbe i professionisti più giovani e i più piccoli”.

Inarsid contesta questa interpretazione, citando una sentenza del TAR Veneto che sembrava aver chiarito definitivamente la questione a favore dell’applicazione dell’equo compenso. Con una chiara opposizione, l’associazione sottolinea come tali incertezze non solo generino confusione ma rischino di compromettere la qualità dei servizi offerti, in un contesto già difficile per i professionisti del settore.

Riportiamo di seguito il comunicato stampa integrale diffuso dall’associazione.

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Indice

ANAC: no equo compenso per affidamento servizi architettura e ingegneria

“A quanto si apprende da autorevoli fonti di informazione, l’Anac, con una nota del 19 aprile scorso inviata al Ministero dell’Economia e a quello delle Infrastrutture, ha espresso l’opinione secondo la quale la legge sull’equo compenso possa non essere applicata alle procedure per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”.

Secondo Inarsind però “Si tratterebbe dell’ennesima giravolta che viene fatta sull’argomento, che lascia l’intero settore nell’incertezza di una risposta chiara e definitiva e che si sovrappone, in ultimo,  ad un recente pronunciamento della Giustizia Amministrativa  –  Sentenza TAR Veneto n. 632 del 3 aprile 2024 –  che sembrava avere detto una parola definitiva sull’argomento, decidendo a favore dell’applicazione incondizionata dell’equo compenso negli affidamenti concernenti prestazioni d’opera intellettuale”.

Sono parole tratte dalla nota Inarsind, l’Associazione nazionale di tutela e promozione degli Ingegneri e architetti liberi professionisti, a firma del presidente Carmelo Russo e del segretario Marco Becucci.

Una scorciatoia sulla pelle di architetti e ingegneri?

Nota che prosegue in questo modo: “Non disconosciamo la validità delle ragioni addotte dall’ANAC riguardo la necessità di rendere accessibili le procedure di gara ai giovani professionisti ed agli studi medio-piccoli, evitando che, di fatto, il giudizio delle commissioni di gara si appiattisca, inevitabilmente, sui curricula.

Non può trovarci contrari nemmeno l’appello alle Stazioni Appaltanti ad adottare comportamenti volti a favorire la massima partecipazione e a scongiurare l’adozione di comportamenti discriminatori, ed è senz’altro vero che occorre che i due ambiti normativi (codice appalti ed equo compenso) vadano adeguatamente coordinati”.


Ma aggiunge poi la presa netta di distanza: “Quello che non comprendiamo  – scrive infatti Inarsindè come, di pari passo, si scelga la via più comoda, un’autentica scorciatoia sulla pelle di quegli stessi soggetti che si dichiara di volere tutelare, che si disconosca una legge, appellandosi al fatto che la stessa non prevede esplicitamente la sua applicazione all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria mentre dall’altra si dimentica che il codice dei contratti prevede esplicitamente l’applicazione dell’equo compenso”.

Equo compenso comporta oneri eccessivi per lo stato

Si chiede ancora Inarsind: “che dire della motivazione secondo la quale l’equo compenso comporta oneri eccessivi per lo Stato: fosse vero non è certo l’unica a prevederli! Disapplichiamo allora tutte le leggi che comportano oneri eccessivi per lo Stato?”.

Poi nella nota l’associazione insiste cosi: “se l’equo compenso non si applica, per diretta conseguenza è da intendere – e come potrebbe altrimenti – che quello applicabile è un non equo compenso.  Non si può dimenticare che l’emanazione della legge sull’Equo Compenso è stata preceduta, dall’abolizione dei minimi tariffari, da un’autentica deregulation che ha portato anche a chiedere – e purtroppo ad offrire – prestazioni a titolo gratuito, a forti ribassi in occasione delle gare, ad affidamenti con compensi assolutamente inadeguati rispetto alle prestazioni richieste.

Anche questo avrebbe dovuto essere e dovrebbe continuare ad essere motivo di preoccupazione e di allarme in nome delle stesse ragioni oggi addotte dall’ANAC:  certamente in nome di quella qualità dei servizi che pure è una delle preoccupazioni della nota inviata ai Ministeri. Invece, non sembra emergere alcuna preoccupazione al riguardo. Ribassi eccessivi, prestazioni a titolo gratuito rappresentano forse tutela della concorrenza? O piuttosto – alla lunga – un modo per escluderla? Possono ribassi eccessivi essere “assorbiti” dall’attività di giovani professionisti e/o da studi professionali medio-piccoli? Contraddittorio pensare che la libertà di offrire un prezzo al ribasso favorisca tout court la concorrenza: si trascura che in realtà favorisce chi può permettersi di abbassare – anche di molto –  il livello economico del mercato e, conseguentemente  determinare la scomparsa dei soggetti che non sono in grado di reggere il confronto al ribasso, determinando, di fatto, in conclusione, la fine di ogni concorrenza”.

Partecipazione e livelli adeguati di qualità e compensi: possibile soluzione al problema

Poi, in chiusura, la proposta dell’associazione: “La soluzione è quella di trovare un modo capace di tenere insieme partecipazione e livelli adeguati di qualità e compensi, forse più articolato e meno semplice dell’applicazione tout court dell’equo compenso, ma certamente diverso anche dal suo disconoscimento dalla reintroduzione di una deregulation che, attraverso la concorrenza di chi può permettersela,  determina, di fatto, il monopolio, se non di specifici soggetti, certamente di una loro specifica categoria”.

Redazione Tecnica

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