L’Efficienza energetica sorride al Decreto Crescita: 500 milioni ai Comuni

Pronti i contributi stanziati per i progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. A chi spetteranno? E quali opere finanzieranno?

Monica Greco 28/05/19

Aggiornamento del 27 giugno 2019: con l’approvazione da parte del Senato della fiducia posta dal governo sul Decreto Crescita, il provvedimento diventa legge.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato lo scorso 14 maggio il decreto che assegna i contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti riguardanti investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, stabilendo l’ammontare in base alla densità della popolazione e l’elenco dei singoli Comuni attratti dal beneficio.

Si tratta dei contributi disposti dal Decreto Crescita e, precisamente, già previsti dall’articolo 30, c. 1 del DL n.34 del 30 aprile 2019 che riguardano la realizzazione di progetti di miglioramento dell’efficienza energetica sul patrimonio edilizio pubblico e progetti di sviluppo territoriale sostenibile finalizzati a  favorire un allineamento con gli obiettivi di politica energetica europea e nazionale, nonché  al fine di poter ridurre anche il consumo finale lordo di energia e di accelerare l’evoluzione verso gli edifici a energia quasi zero.

Efficienza energetica, ecco i contributi ai Comuni!

L’assegnazione dei contributi a favore dei Comuni arriva grazie al decreto del MISE, nonostante i lavori in corso in questi giorni alla Camera dei deputati sul disegno di legge del Decreto Crescita.

L’anticipo del decreto, emanato dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Mise, il 14 maggio soffia un vento a favore delle casse dei Comuni italiani.

Infatti, grazie al decreto direttoriale del 14 maggio si potrà dare lo start ai contributi a favore dei comuni e, nello specifico, relativamente agli investimenti che riguardano lavori cominciati entro il 31 ottobre 2019, relativi alla realizzazione dei progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

Come accennavamo, si tratta degli investimenti indicati già dal DL n.34/2019 al “Capo II” in materia di “Misure per il rilancio degli investimenti privati” che aveva disposto all’art.30 comma 1 l’assegnazione a favore dei Comuni dei contributi – commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari – per un massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 – a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’articolo 1 c. 6 della Legge n.147/2013.

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Il contributo riguarda i progetti su opere pubbliche e verrà erogato in 2 quote:
– la prima tranche, pari al 50%, dopo la verifica del rispetto del termine previsto per l’inizio dei lavori;
– il saldo a seguito del collaudo e in ordine alla regolare esecuzione dei lavori.

Vediamo insieme nel dettaglio come funziona quest’agevolazione.

A quanto ammonta il contributo?

I contributi ammontano complessivamente a 500 milioni di euro e variano in funzione del numero dei residenti – da un minimo di 50 mila euro per i comuni a minore densità a un massimo di 250 mila euro per i Comuni più popolosi.

Il legislatore del Decreto Crescita ha disposto che a ciascun Comune il contributo deve essere attribuito sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’ISTAT (Istituto nazionale di statistica).

In dettaglio la misura prevista è così stabilita, ai Comuni con popolazione:
inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari a 50 mila euro;
– compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari a 70 mila euro;
– compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari a 90 mila euro;
– compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari a 130 mila euro;
– compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti e’ assegnato un contributo pari a 170 mila euro;
– compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari a 210 mila euro;
superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari a 250 mila euro.

Il recente provvedimento del 14 maggio ha sottolineato che le risorse finanziarie della misura, al netto delle risorse necessarie per la copertura degli oneri, sono assegnate a ogni Comune, sulla base dei criteri indicati al comma 2 del citato articolo 30 del DL n.34/2019.

Inoltre, il Decreto del Mise ha stabilito il quantum spettante a ogni Comune definendo – negli allegati dal n. 1 a n.25 parte integrante del Decreto stesso –  la specifica la misura del contributo da assegnare a ogni singolo Comune.

Quali sono le opere pubbliche finanziabili?

I Comuni potranno ricevere i contributi stabiliti dal decreto crescita se realizzeranno investimenti finalizzati all’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile.

Il legislatore ha disposto che i contributi sono destinati alle opere pubbliche in materia di:
efficientamento energetico, ovvero ottimizzazione dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ecc;
sviluppo territoriale sostenibile, ovvero mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche, ecc.

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Ma il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche solo a condizione che esse:
– non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
– siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019.

Termine e decadenza

Il Comune beneficiario del contributo è tenuto, pena decadenza, a cominciare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019. Questa termine perentorio è stato confermato anche nel decreto direttoriale del 14 maggio 2019 del MISE.

È disposto, inoltre, che qualora i Comuni che non rispettano detto termine non solo decadono automaticamente dall’assegnazione del contributo, ma le relative risorse rientrano nella piena disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Domanda ed erogazione del contributo

Il contributo è corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero dell’economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.

Il contributo è erogato in 2 quote. La prima in via preventiva – mediante richiesta da parte del MISE, sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine stabilito (ovvero entro il 31 ottobre 2019) – e ammonta al 50% del contributo assegnato.

La seconda a titolo di saldo, determinata come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, è riconosciuta in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori e dovrà essere erogata su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico e in correlazione alla verifica dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio,  dall’ente beneficiario.

Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

Le specifiche disposizioni operative della misura e, dunque, le modalità da seguire saranno disciplinate da successivi provvedimenti ministeriali e pubblicate direttamente sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Pubblicità e monitoraggio

Ogni Comune beneficiario del contributo deve dare pubblicità dell’importo concesso dal MISE, nel proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» – prevista dal DLgs n.33/2013 – e precisamente nella sottosezione dedicata e denominata “Opere pubbliche”.

Le attività di monitoraggio sono assegnate ai Comuni beneficiari, i quali dovranno monitorare la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui al all’articolo 1 c. 703 della Legge n.190/2014, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita».

Il Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 dell’art.30 del DL n.34/2019 e’ esonerato dall’obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari – previsti dal TUEL (ai sensi dell’articolo 158 del DLgs n.267/2000).

Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero dello sviluppo economico potrà controllare “a campione” le attività realizzate con i contributi.

Questo tipo di controllo è a carico del MISE, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; inoltre il MISE per queste attività potrà avvalersi anche di società in house

Relativamente agli oneri per le attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente misura l’articolo 30 del Decreto Crescita dispone che si provveda a valere sulle risorse di cui al comma 1 del citato articolo e fino all’importo massimo di euro 1.760.000,00.

L'Efficienza energetica sorride al Decreto Crescita: 500 milioni ai Comuni tabella
Decreto legge n. 34/2019. Tabella di riparto dei contributi, commisurati alla popolazione dei Comuni beneficiari.

Il Decreto del 14 maggio ha disposto che le modalità di controllo saranno oggetto di uno specifico decreto del Ministero dello sviluppo economico, mentre le disposizioni operative per l’attuazione della misura, come accennato, saranno oggetto sempre di un successivo provvedimento ma a cura del Direttore Generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MISE.

 

Monica Greco

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