Edilizia, nuovo accordo tra imprese e sindacati: più tutele sociali e sostegni per casa e studio

Siglato a Roma da associazioni datoriali e sindacali, l’accordo introduce per il biennio 2026-2027 nuove misure di sostegno nel settore edilizio: prestazioni straordinarie, contributi abitativi e borse di studio per i familiari dei lavoratori.

Paolo Ballanti 06/11/25
Allegati

L’8 ottobre 2025 a Roma le organizzazioni sindacali e di rappresentanza delle aziende dell’edilizia artigiana, cooperativa e industriale hanno siglato due accordi.

Il primo, di cui abbiamo già dato notizia, contiene il documento tecnico per la Denuncia Unica Edile (D.U.E.) mentre il secondo prevede una serie di misure straordinarie a sostegno degli operai e delle loro famiglie.
Analizziamo quest’ultimo accordo in dettaglio.

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Rapporto di lavoro in edilizia dopo la nuova patente a punti

Il settore dell’edilizia sta costituendo in questi ultimi anni un volano per il nostro Paese grazie agli incentivi fiscali e alla propulsione data dai contributi del PNRR, creando nuovi posti di lavoro e nuove opportunità per le aziende che attorno ad esso gravitano. Tuttavia il lavoro in campo edile da sempre rappresenta un sistema particolare che deve essere gestito con grande attenzione e prudenza da parte sia dei professionisti del settore, sia delle stesse aziende, bilanciando le offerte economiche ed i piani di avanzamento lavori con gli indici di congruità della manodopera, i versamenti alla Cassa Edile, la sicurezza sul lavoro e il Durc. Il presente libro si pone l’obiettivo di fare da guida per tutti gli operatori del settore: aziende, consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti e responsabili della sicurezza, che si trovano quotidianamente a gestire il corretto inquadramento del lavoratore edile, la sua rendicontazione fino alla elaborazione del cedolino paga e delle denunce alle casse previdenziali di competenza. A chiusura del volume sono presenti una serie di esempi pratici che permettono la verifica di quelli che sono i calcoli tipici del mondo dell’edilizia, fornendo contributi e spunti sulla gestione delle aziende edili e offrendo soluzioni operative rispetto ad una novità che rivoluzionerà il settore, ossia la patente a crediti. MASSIMILIANO MATTEUCCIConsulente del Lavoro in Roma, Milano e Bologna, Socio Nexumstp Spa. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto del Lavoro dell’Università “La Sapienza” di Roma e presso l’Università “Niccolò Cusano” di Roma. Docente a contratto per Master Universitari di I e II livello. Profes- sore a contratto di “Innovazione digitale e relazioni industriali” presso l’Università “Niccolò Cusano” di RomaSIMONA RICCIConsulente del Lavoro, esperta in edilizia, Docente nel Master di I livello presso l’Università Lumsa di Roma.

 

Massimiliano Matteucci, Simona Ricci | Maggioli Editore 2024

Il Fondo prepensionamento

Stando all’Accordo dell’8 ottobre 2025 (siglato da ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI-EDILIZIA, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) il Fondo prepensionamento mantiene l’operatività con l’anticipo pensionistico e l’incremento dell’ulteriore 1 per cento della retribuzione lorda per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo ai Fondi pensionistici integrativi contrattuali, come da Verbale di Accordo del 21 settembre 2023, e che si intendono rinnovati, con il documento siglato lo scorso 8 ottobre, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029, anche con riferimento alle modifiche apportate al Regolamento del Fondo prepensionamento.

Le risorse accumulate nel Fondo presso le Casse Edili / Edilcasse territoriali saranno utilizzate, prevede l’accordo, fino ad esaurimento, in ciascuna Cassa Edile / Edilcassa territoriale secondo le disposizioni del regolamento vigente. Una volta esaurite le risorse da parte degli Enti territoriali, le richieste di prepensionamento dovranno essere inviate al Fondo Nazionale.

Le prestazioni straordinarie del Fondo prepensionamento

Una volta individuate, secondo l’Accordo dell’8 ottobre 2025, le risorse complessivamente accantonate al Fondo Nazionale Prepensionamento presso la CNCE alla data del 30 settembre 2025, dell’ammontare complessivo di dette risorse verranno utilizzati 30 milioni di euro complessivi per “prestazioni straordinarie rivolte agli operai edili nelle fattispecie”di seguito elencate:

  • Sostegno allo studio per i figli degli operai edili deceduti in seguito ad infortunio sul lavoro;
  • Prestazione straordinaria in caso di gravi patologie e contributo straordinario sostegno Casa.

Tali prestazioni avranno una durata sperimentale di due anni a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027.

Sostegno allo studio

Le Parti firmatarie intendono conferire 15 milioni di euro al Fondo Sanedil per una prestazione in autogestione, erogata dal Fondo stesso, rivolta ai figli degli operai edili deceduti a causa di infortunio sul lavoro.

La prestazione, denominata “Sostegno Studio”, sosterrà tutto il percorso di studi dei beneficiari con una retta pari a 1.000,00 euro mensili, a partire dall’iscrizione dello studente al primo anno di scuola secondaria di secondo grado, sino al conseguimento del diploma di laurea (sia triennale che magistrale).

Entro tre mesi dalla sottoscrizione dell’accordo, verranno predisposti regolamento e modulistica per la richiesta del sussidio, in collaborazione con il Sanedil.

L’Accordo dell’8 ottobre 2025 sblocca altri 15 milioni di euro per:

  • Prestazione straordinaria in caso di gravi patologie;
  • Contributo straordinario sostegno Casa.

A ciascuno dei due interventi descritti sono dedicati fondi per 7,5 milioni di euro a valere per il biennio 2026 – 2027.

Prestazione straordinaria in caso di gravi patologie

Fatto salvo quanto previsto da:

  • Articolo 39 del CCNL Ance;
  • Articolo 76-bis del CCNL Cooperative;
  • Articolo 30 del CCNL Artigiani;

all’operaio che ha superato il periodo di conservazione del posto di lavoro (periodo di comporto) previsto per gli eventi di malattia, è riconosciuta la possibilità di presentare apposita richiesta scritta di aspettativa per una durata massima di sei mesi. L’assenza è riservata ai dipendenti interessati da situazioni di estrema fragilità legata a:

  • Malattie oncologiche;
  • Neoplasie;
  • Gravi malattie cardiovascolari;
  • Malattie autoimmuni invalidanti.

Alla richiesta scritta di aspettativa (da indirizzare al datore di lavoro) dev’essere allegata la documentazione medica comprovante la gravità della patologia.

Il Fondo nazionale prepensionamento interviene con un indennizzo mensile pari al massimale dell’indennità di disoccupazione NASpI, come individuato ogni anno dall’INPS, per la durata della predetta aspettativa. Entro tre mesi dalla sottoscrizione dell’accordo verranno predisposti, si legge nel documento, il regolamento e la modulistica per la richiesta della prestazione, con il supporto della CNCE.

Contributo straordinario sostegno Casa

Le Parti firmatarie dell’Accordo dell’8 ottobre 2025 intendono sostenere il diritto all’abitare per tutti gli operai edili. Pertanto, a ciascun “operaio edile che ne faccia richiesta, verrà riconosciuto dalla Cnce un contributo una tantum annuale di 500 euro”, si legge nel testo dell’accordo.

La somma in questione è prevista a copertura del canone di locazione/rate del mutuo e/o al pagamento degli interessi, per il biennio 2026 – 2027, dietro richiesta scritta debitamente documentata con il contratto di locazione o di mutuo intestato al lavoratore. Il regolamento e la modulistica per la richiesta della prestazione saranno predisposti entro i tre mesi successivi la sottoscrizione dell’accordo.

Fondo nazionale Ape (Fnape)

A decorrere dal 1° ottobre 2025 le singole aliquote regionali di versamento delle Casse Edili / Edilcasse al Fnape, attualmente vigenti, sono ridotte del 15 per cento, come da tabella allegata all’accordo.
Le Parti firmatarie concordano di incontrarsi entro il mese di luglio 2026 per monitorare l’andamento del Fondo. Fatto salvo quanto poc’anzi descritto, restano fermi i precedenti accordi in materia.

Fondo Incentivo Occupazione (Fio)

A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027 è sospeso il versamento del contributo dello 0,10 per cento, a carico dei datori di lavoro, al Fondo Incentivo Occupazione, istituito presso ciascuna Cassa Edile / Edilcassa ai sensi dei rispettivi CCNL.

Scarica qui l’accordo in PDF

Accordo 8 Ottobre 2025 Ccnl Edili Industria Cooperative e Ccnl Artigianato 4 MB

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Paolo Ballanti

Nato a Lugo (Ra) classe 1988, dopo la laurea in Consulente del Lavoro conseguita all’Università di Bologna si occupa dal 2012 di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso associazioni di categoria e multinazionali. Attualmente ricopre l’incarico di Referente…Continua a leggere

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