Questa settimana tra le sentenze scelte di materia edilizia e urbanistica troviamo: edilizia libera, come si configurano i pollai in lamiera? Apposizione di un cancello, quale titolo edilizio serve? Aumento di volumetria, come funziona l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria?
Oltre a questi temi: demo-ricostruzione, quali oneri concessori? Recinzione con pali e rete metallica, è edilizia libera? Analizziamo in dettaglio le singole sentenze.
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Edilizia libera, come si configurano i pollai in lamiera?
TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 1° marzo 2021 n. 532
I pollai in lamiera di modeste dimensioni sono inquadrabili nell’ambito dell’edilizia libera
I pollai in lamiera di modeste dimensioni sono inquadrabili nell’ambito dell’edilizia libera, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis D.p.r. n.380/2001 e, in modo più specifico, dalla voce n. 47 del Glossario dell’Edilizia Libera ex dm 2.3.2018.
Si evidenzia, peraltro, che sebbene il suddetto glossario sia stato adottato soltanto nel 2018, le voci ivi individuate sono da intendersi esemplificative (il relativo allegato reca infatti la dicitura di “elenco non esaustivo”) delle previsioni recate dall’art.6, co.1 lett. e-bis D.p.r. n. 380/2001.
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Apposizione di un cancello, quale titolo edilizio serve?
TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 4 marzo 2021 n. 2676
È sufficiente la SCIA per l’apposizione di un cancello con funzione di apertura e chiusura del varco di accesso ad una proprietà privata
Come evidenziato dalla giurisprudenza maggioritaria, “l’apposizione di un cancello con funzione di apertura e chiusura del varco di accesso ad una proprietà privata non comporta, di norma, una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio; tale intervento non è subordinato al preventivo rilascio del permesso di costruire, bensì alla presentazione di una semplice d.i.a. [oggi, SCIA – ndr], sicché la sua realizzazione in assenza della prescritta dichiarazione non è sanzionabile con l’adozione dell’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001 (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII , 3.03.2009, n. 1222).
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Aumento di volumetria, come funziona l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria?
TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 2 marzo 2021 n. 1377
L’aumento di volumetria preclude, per ciò stesso, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria
L’aumento di volumetria preclude, per ciò stesso, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ex art. 167 d.lgs. 42/2004: come ritenuto da costante giurisprudenza, “Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno” (tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. VI, n. 40/2021). Inoltre, come pure ritenuto dalla giurisprudenza, anche la realizzazione di volumi di modesta entità preclude il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria (così, tra le più recenti, Cons. Stato Sez. VI, 19/10/2020, n. 6300).
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Demo-ricostruzione, quali oneri concessori?
TAR Piemonte, sez. II, sent. 1° marzo 2021, n. 213
Nel caso di demo-ricostruzione di un edificio, per la quota parte di edificio che trova corrispondenza nella pregressa SUL, non si realizza alcun aumento di carico urbanistico e non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione; detti oneri, viceversa, sono dovuti per l’eventuale ampliamento
La maggioritaria giurisprudenza da tempo si è evoluta nel senso di ritenere che gli oneri di urbanizzazione sono dovuti (in ipotesi anche per il mero mutamento di destinazione d’uso senza opere) allorquando un intervento determini un maggiore carico urbanistico (in tal senso ex pluribus Tar Piemonte, sez. I, n. 630/2018; Tar Brescia n. 449/2018).
In senso analogo si è espresso il giudice d’appello con la sentenza Cons. St. sez. IV, n. 4950/2015, nella quale si legge: “il contributo per oneri di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae. In effetti, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti se ed in quanto l’intervento edilizio comporti un incremento della domanda di servizi nella zona coinvolta dalla costruzione: le opere di urbanizzazione, distinte in primarie e secondarie, si caratterizzano per essere necessarie, rispettivamente, all’utilizzo degli edifici e alla vita di relazione degli abitanti di un territorio”.
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“Ciò posto, se rispetto ad una zona circoscritta sono già state sostenute le spese necessarie a fornire i suddetti servizi ai cittadini ivi residenti, un intervento edilizio che non implichi un maggior carico urbanistico nella medesima zona, non può determinare la necessità di una nuova spesa per fornire i medesimi servizi già predisposti: diversamente ragionando, si giungerebbe ad affermare la duplicazione di costi a fronte dell’unicità dei servizi. All’opposto, se l’intervento edilizio assentito imponesse un incremento del carico urbanistico nella zona interessata, gli oneri di urbanizzazione dovrebbero essere versati in vista della predisposizione degli strumenti idonei a far fronte ad un incremento di dette esigenze urbanistiche. In sostanza, gli oneri di urbanizzazione si caratterizzano per avere natura compensativa rispetto alle spese di cui l’amministrazione si fa carico per rendere accessibile e pienamente utilizzabile un nuovo o rinnovato edificio, purché vi sia una nuova destinazione, dato che non può essere chiesto due volte il pagamento per gli stessi interventi di sistemazione e adeguamento del contesto urbanistico. Sul punto, il Collegio condivide il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui “in caso di ristrutturazione edilizia, il pagamento degli oneri di urbanizzazione è dovuto solo nel caso in cui l’intervento abbia determinato un aumento del carico urbanistico” (Cons. di Stato, Sez. IV, 29 aprile 2004, n. 2611)”.
Conseguentemente, nel caso di demo-ricostruzione di un edificio, per la quota parte di edificio che trova corrispondenza nella pregressa SUL, non si realizza alcun aumento di carico urbanistico e non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione; detti oneri, viceversa, sono dovuti per l’eventuale ampliamento.
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Recinzione con pali e rete metallica, è edilizia libera?
TAR Basilicata, sez. I, sent. 3 marzo 2021 n. 205
La realizzazione di una recinzione con pali e rete metallica, destinata alla delimitazione di un fondo rustico, priva di opere murarie e caratterizzata dall’utilizzo di materiali di scarso impatto visivo costituisce attività libera e non richiede alcun titolo edilizio
La realizzazione di una recinzione con pali e rete metallica, destinata alla delimitazione di un fondo rustico, priva di opere murarie e caratterizzata dall’utilizzo di materiali di scarso impatto visivo, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, costituisce attività libera e non richiede alcun titolo edilizio – neanche nelle forme della segnalazione di inizio attività; la realizzazione di una recinzione con siffatte caratteristiche, in quanto entro tali limiti il manufatto rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà che comprende lo jus excludendi alios sancito dall’art. 841 cod. civ. (cfr. ex plurimis, T.A.R. Basilicata, sez. I, 9/3/2020, n. 192; T.A.R., Calabria, sez. II, 20/9/2018, n. 1601; Consiglio di Stato sez. VI, 29/11/2019, n. 8178; Consiglio di Stato, sez. IV, 15/12/2017, n. 5908; T.A.R. Lazio, sez. II, 4/9/2017, n. 9529; T.A.R. Puglia, sez. III, 15/9/2015, n. 1236; T.A.R. Piemonte, sez. II, 15/9/2015, n. 1342; T.A.R. Umbria, sez. I, 7/8/2013, n. 434; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 7/3/2011, n. 430).
In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it
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