Aggiornamento del 29 luglio. File editabile del DGUE. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato un file editabile del Documento di Gara unico Europeo (DGUE), pubblicato prima con un Comunicato del 22 luglio 2016 poi sostituito dalla circolare 18 luglio 2016, n. 3. Linee guida per compilare il file editabile del DGUE: clicca qui.
Clicca qui invece per scaricare il file editabile del DGUE
Aggiornamento del 28 luglio. Il Ministero sbaglia e poi si corregge. Nell’allegato delle “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” (linee guida non sottoscritto da nessuno e allegato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio) erano state dimenticate la parte V e VI.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 174 del 27 luglio è stata pubblicata la circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (sottoscritta) recante in cui l’allegato è completo della parte V e VI e della precisazione “AVVERTENZA: La presente pubblicazione sostituisce e annulla quella avvenuta nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 170 del 22 luglio 2016”.
Notizia del 27 luglio:
Il Documento di gara unico europeo DGUE servirà a professionisti e imprese per dichiarare i requisiti di idoneità e l’assenza di motivi di esclusione per le domande di partecipazione a una gara e di presentazione delle offerte (articolo 80 del Nuovo Codice Appalti). Potrà, con alcune modifiche, essere usato anche dall’operatore che si è aggiudicato la gara e che vuole ottenere l’autorizzazione al subappalto.
Sostituisce i moduli delle Amministrazioni, semplifica le procedure e standardizza le dichiarazioni, riducendo gli oneri amministrativi delle PA e degli operatori che vogliono partecipare a una gara.
Fino al 18 aprile 2018 la versione telematica e cartacea del DGUE coesisteranno. Dal 18 aprile 2018 sarà solo on line.
Il DGUE è stato sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016, “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”.
In base a quanto previsto dall’art. 2 del regolamento europeo, il DGUE è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 3/16 pubblicata il 6 gennaio 2016.
Il DGUE è previsto dalla Direttiva 2014/247 UE sugli appalti pubblici ed è stato introdotto in tutti i Paesi Europei con il Regolamento 7/2016. In Italia è stato regolato dall’articolo 85 del Nuovo Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). Sono state necessarie delle linee guida per orientare gli operatori che lo useranno.
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Le linee guida spiegano che il DGUE sarà utilizzabile in tutte le procedure di affidamento per qualunque importo, eccetto per gli affidamenti diretti sotto 40mila euro, dove la Stazione Appaltante potrà scegliere se usare o meno il DGUE.
Citando un giustissimo passaggio da lavoripubblici.it, dell’Arch. Paolo Oreto: “Certo non è comprensibile come il Ministero non abbia, ancora rispettato tutte le scadenze relative ai provvedimenti attuativi previste all’interno del nuovo Codice e si sia limitato, ad oggi, alla modifica ed integrazione del DGUE che poteva essere già utilizzato nella versione europea ma meglio così che niente pur restando in attesa dei tanti provvedimenti che dovrebbero mettere a regime il nuovo Codice Appalti”.
Le sei parti del DGUE
Parte 1. Tutte le informazioni sulla procedura d’appalto e l’amministrazione aggiudicatrice.
Parte 2. Devono essere indicate le informazioni sull’operatore economico e sull’eventuale ricorso all’avvalimento o al subappalto.
Parte 3. Certifica l’assenza di cause di esclusione.
Parte 3 A, riferita alle condanne penali.
Parte B, al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali.
Parte C: le informazioni su insolvenze, conflitti di interesse o illeciti professionali.
Parte 4. Le informazioni sul possesso dei requisiti richiesti: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.
Parte 5. L’operatore autocertificherà di essere tra i soggetti che la SA non può escludere per limitare il numero di candidati qualificati nelle procedure di particolare complessità (articolo 91 del Nuovo Codice Appalti).
Parte 6. Dichiarazioni finali sulla veridicità delle informazioni fornite.
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